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Art. 2922 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Vendita forzata immobiliare: i limiti per chiedere la restituzione
Una società acquista un immobile tramite un'asta giudiziaria. In seguito, la società scopre che il bene presenta natura e destinazione urbanistica diverse rispetto a quanto pubblicizzato durante la vendita. L'acquirente promuove quindi una causa ordinaria autonoma contro i creditori per ottenere la restituzione del prezzo versato e distribuito. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono la richiesta. La Suprema Corte stabilisce che, in tema di vendita forzata immobiliare, ogni contestazione sulla validità dell'acquisto o sulla diversità del bene deve essere sollevata esclusivamente all'interno del processo esecutivo tramite opposizione formale prima della distribuzione del ricavato. L'acquirente non può avviare una causa autonoma a procedura ormai conclusa.
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