Definizione
Espressione latina che significa 'una cosa per un'altra'. In diritto, indica la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito, costituendo un grave inadempimento contrattuale.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 167 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 45% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 32%
- Rigettato 45%
- Inammissibile 18%
- Estinto 1%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 273%
- Civile Sez. 316%
- Civile Sez. 111%
Precedenti più richiamati
- Cass. 28069/2021in 15 provvedimenti
- Cass. 7557/2017in 13 provvedimenti
- Cass. 13214/2024in 11 provvedimenti
- Cass. 2313/2016in 9 provvedimenti
- Cass. 28419/2013in 10 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Acquirente ha citato in giudizio Il Venditore per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un'automobile usata. Il veicolo presentava gravi anomalie strutturali al telaio e alle sospensioni anteriori che ne impedivano la circolazione in condizioni di sicurezza. Mentre il primo giudice ha respinto la domanda, la Corte di Appello ha riconosciuto la consegna di aliud pro alio e ha condannato Il Venditore a restituire il prezzo di oltre 21.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione d'appello, rigettando le difese del rivenditore. I giudici hanno chiarito che un'auto inidonea a circolare in sicurezza integra un totale inadempimento contrattuale, svincolato dai brevi termini di decadenza della garanzia ordinaria.
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Alcuni dirigenti societari subiscono un sequestro conservativo immobiliare per una presunta truffa legata alla fornitura di macchinari industriali venduti a prezzo gonfiato. I giudici di merito bloccano l'intero importo contrattuale versato dalle società acquirenti, qualificando la merce come totalmente difforme. Gli indagati ricorrono in Cassazione contestando la quantificazione del danno: i macchinari sono stati effettivamente consegnati e possiedono un consistente valore economico di mercato certificato. La Suprema Corte accoglie i ricorsi e annulla il provvedimento con rinvio. La Corte stabilisce che il sequestro conservativo penale tutela il credito risarcitorio effettivo della vittima e non coincide con il profitto confiscabile. Il giudice deve scomputare il valore delle prestazioni lecite regolarmente eseguite e accertare il valore commerciale reale dei beni vincolati.
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Un Comune assegna un appalto per la gestione dei rifiuti all'Impresa Vincitrice. L'Impresa Concorrente impugna la gara perché la vincitrice offre mezzi diversi da quelli prescritti a pena di esclusione. Il Consiglio di Stato annulla l'assegnazione: l'offerta non rispetta i requisiti minimi inderogabili e non può essere sanata invocando il principio di equivalenza. L'Impresa Vincitrice e il Comune ricorrono in Cassazione, denunciando uno sconfinamento del giudice amministrativo nella discrezionalità dell'ente pubblico. Le Sezioni Unite dichiarano inammissibili entrambi i ricorsi. Il giudice amministrativo ha esercitato un legittimo controllo di conformità alla legge di gara senza sostituirsi alla pubblica amministrazione. La decisione del Consiglio di Stato diventa definitiva e conferma l'esclusione dell'offerta non conforme.
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Un'azienda sanitaria territoriale ordina con urgenza trecentocinquantamila mascherine protettive durante la fase critica della crisi sanitaria. L'amministratrice di fatto e l'intermediario commerciale garantiscono la disponibilità immediata del materiale, inducendo l'amministrazione pubblica al versamento anticipato di oltre ottocentomila euro. I fornitori non detengono i dispositivi nei magazzini e avviano le ricerche solo dopo la conclusione dell'accordo. La merce successivamente recapitata risulta priva di idonea certificazione e appartiene a una categoria chirurgica del tutto inidonea all'impiego ospedaliero previsto. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità degli imputati per i reati di fornitura difforme e truffa contrattuale, respingendo i ricorsi difensivi. I giudici sanciscono che la truffa contrattuale si perfeziona nel momento stesso in cui la vittima assume il vincolo negoziale viziato dai raggiri. La Corte conferma la confisca dell'intero importo versato dall'ente, escludendo lo scomputo dei costi vivi sostenuti per i beni inservibili.
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Un'Azienda ha acquistato un semirimorchio nel 2004, riscontrando successivamente difformità rispetto al modello omologato e cedimenti strutturali. L'Azienda ha chiesto la nullità del contratto di vendita, l'annullamento o la risoluzione. I giudici di merito hanno respinto le domande, ritenendo prescritta la garanzia per vizi e infondata la richiesta di nullità. La Corte di Cassazione ha confermato, precisando che le difformità gravi costituiscono "aliud pro alio" (consegna di cosa diversa), che porta alla risoluzione del contratto, non alla sua nullità. Tuttavia, la richiesta di risoluzione era già prescritta. L'impugnazione è stata rigettata, e l'Azienda acquirente ha perso la causa.
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Un venditore ha ceduto un appartamento e due posti auto. Gli acquirenti hanno lamentato l'assenza di accesso carraio ai posti auto, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento danni. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'Appello ha accolto il gravame, riconoscendo una Vendita aliud pro alio per i posti auto e condannando il venditore a rimborsare il prezzo e risarcire i danni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del venditore, confermando la decisione d'Appello, poiché il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il venditore dovrà pagare le spese legali.
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Due acquirenti hanno comprato un immobile con gravi difetti e ritardi nella consegna. Inizialmente hanno chiesto una riduzione del prezzo. Successivamente, hanno modificato la loro richiesta in giudizio, domandando la risoluzione del contratto per aliud pro alio (un bene completamente diverso da quello pattuito). La Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile questo mutamento della domanda. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che tale modifica è ammissibile se la vicenda sostanziale rimane la stessa e non compromette la difesa avversaria, specialmente in caso di vizi più gravi.
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Un Cliente commissiona lavori di ristrutturazione e acquista materiali da un Fornitore. Il Fornitore consegna piastrelle errate e difettose, causando ritardi e disagio abitativo. In primo grado, il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del Cliente, compensando i crediti e condannando il Fornitore per danno non patrimoniale. La Corte d'Appello ribalta la decisione, ritenendo che il Tribunale avesse ecceduto i limiti della domanda (ultrapetizione), poiché il Cliente aveva invocato l'Aliud pro alio ma la sentenza aveva deciso per vizi della cosa venduta senza specifica richiesta. La Cassazione, accogliendo il ricorso del Cliente, stabilisce che il giudice può riqualificare d'ufficio la domanda da Aliud pro alio a vizi della cosa venduta e che l'azione risarcitoria per Aliud pro alio non richiede la risoluzione del contratto. La causa torna in Appello per un nuovo esame.
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Un Acquirente ha citato in giudizio un Venditore per i danni subiti a causa del crollo di un muretto, costruito con materiali (lastre di laterite) forniti dal Venditore, risultati inadatti all'uso esterno. I giudici di merito avevano condannato il Venditore per mancanza di qualità essenziali del bene. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, stabilendo che il giudice deve valutare d'ufficio se si tratta di una "Vendita di aliud pro alio", ovvero la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito o del tutto inidoneo alla sua funzione. Questa distinzione è cruciale perché la "Vendita di aliud pro alio" non è soggetta ai brevi termini di denuncia e prescrizione previsti per i vizi o la mancanza di qualità.
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La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di bottiglie di una bevanda etichettata come contenente "distillato di vino". Le analisi hanno rivelato che l'alcol proveniva da altre piante agricole, non dall'uva. L'Indagata, rappresentante dell'Azienda, era accusata di tentata frode in commercio. Il Tribunale del Riesame aveva già confermato il sequestro, ritenendo una sostanziale diversità tra quanto dichiarato e la realtà del prodotto. La difesa ha contestato le analisi e la presenza, anche minima, di distillato di vino in alcuni lotti. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che le argomentazioni del giudice di rinvio erano valide. La frode in commercio si configura quando un prodotto è diverso da quello dichiarato, ingannando l'acquirente. La sentenza ha quindi validato il sequestro.
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La dogana marittima ha bloccato milleottocento chili di frutta candita lavorata all'estero ma etichettata con la bandiera italiana. I giudici di merito hanno condannato i legali rappresentanti delle società coinvolte per il tentativo di commercializzare prodotti con segni mendaci. La difesa ha contestato la qualificazione del fatto e l'effettiva messa in commercio del bene. I difensori hanno inoltre sollevato questioni procedurali e rilevato il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, escludendone la manifesta infondatezza. I giudici di legittimità hanno accertato il superamento dei termini massimi di legge e hanno annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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Un utente ha citato in giudizio il gestore del servizio idrico per chiedere la riduzione del prezzo del canone e il risarcimento dei danni a causa della fornitura di acqua non potabile erogata per diversi anni. I giudici di merito avevano dichiarato la prescrizione dell'azione, applicando il termine breve di un anno previsto per i vizi della cosa venduta. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'utente. I giudici supremi hanno stabilito che l'erogazione di acqua priva dei requisiti di potabilità costituisce una consegna di bene del tutto diverso, nota come aliud pro alio, o un inesatto adempimento contrattuale. Pertanto, l'azione legale è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella annuale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio.
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L'Imputato vende a un acquirente un finto lingotto d'oro, accompagnato da un falso certificato di autenticità. La vittima versa il denaro credendo di acquistare oro vero. In sede giudiziaria, l'Imputato sostiene che si tratti di un semplice inadempimento civile per la vendita di un oggetto diverso da quello pattuito. La Corte di Cassazione conferma la condanna per truffa contrattuale. I giudici chiariscono che l'uso del certificato contraffatto dimostra il dolo iniziale e l'inganno preordinato. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'Imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Una società acquirente ha citato in giudizio il proprio fornitore per ottenere la risoluzione della compravendita di pannelli fotovoltaici e il risarcimento dei danni. I beni risultavano inidonei all'ottenimento degli incentivi statali. L'acquirente invocava la consegna di cosa radicalmente diversa per evitare i termini stringenti di decadenza e prescrizione annuale. Il fornitore ha eccepito l'estinzione del diritto per decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha confermato che l'inidoneità a conseguire agevolazioni rientra nella disciplina contrattuale ordinaria e nella garanzia per vizi o mancanza di qualità, soggetta a prescrizione annuale dalla consegna. L'acquirente ha perso la causa con condanna alle spese legali.
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Il caso riguarda una società agricola che ha citato in giudizio il fornitore e l'esecutore della piantumazione per un presunto inadempimento fornitura piante di mandorlo. L'attrice lamentava la fornitura di piante diverse da quelle pattuite e una posa non a regola d'arte che avrebbe causato la morte di migliaia di esemplari. Il Tribunale ha rigettato le domande poiché l'attrice non ha fornito prova certa del nesso di causalità tra le condotte dei convenuti e l'evento dannoso, considerando l'incidenza di fattori esterni come il periodo di impianto e le caratteristiche del terreno.
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Una società impugna i contratti derivati swap stipulati con un istituto bancario, contestando costi occulti, indeterminatezza dell'oggetto e vendita di prodotti speculativi inidonei alla copertura del rischio. La Corte d'Appello nega l'invalidità dei derivati qualificando l'azienda come operatore qualificato, ma riconosce gli interessi commerciali moratori sulle somme da restituire. La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi di entrambe le parti. Gli Ermellini chiariscono che lo status di operatore esperto esonera l'intermediario solo dagli obblighi informativi di base, ma non dalla validità strutturale del contratto né dal divieto di vendere prodotti difformi. Inoltre, i giudici di legittimità escludono l'applicazione degli interessi moratori commerciali alla restituzione di somme per indebito bancario.
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Una complessa indagine ha svelato una rete criminale formata da concessionarie e autofficine dedite al riciclaggio di auto rubate. Il sistema prevedeva l'acquisto di veicoli esteri incidentati e la successiva sostituzione o ripunzonatura dei componenti con parti provenienti da auto rubate, per poi reimmettere i mezzi sul mercato dell'usato. La Corte di Cassazione ha confermato la piena fondatezza dell'impianto accusatorio e la consapevolezza concorsuale di tutti gli operatori coinvolti. Tuttavia, a causa del decorso del tempo massimo di quindici anni dai fatti del 2005 e 2006, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione delle pene per intervenuta prescrizione, lasciando intatta la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali a favore delle compagnie assicurative danneggiate.
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Una società acquista un immobile tramite un'asta giudiziaria. In seguito, la società scopre che il bene presenta natura e destinazione urbanistica diverse rispetto a quanto pubblicizzato durante la vendita. L'acquirente promuove quindi una causa ordinaria autonoma contro i creditori per ottenere la restituzione del prezzo versato e distribuito. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono la richiesta. La Suprema Corte stabilisce che, in tema di vendita forzata immobiliare, ogni contestazione sulla validità dell'acquisto o sulla diversità del bene deve essere sollevata esclusivamente all'interno del processo esecutivo tramite opposizione formale prima della distribuzione del ricavato. L'acquirente non può avviare una causa autonoma a procedura ormai conclusa.
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Una società acquista all'asta un complesso alberghiero da un fallimento. Dopo l'aggiudicazione, l'acquirente scopre ordinanze comunali che impongono la chiusura dell'attività e la demolizione di alcune opere abusive nel sottotetto. L'acquirente chiede l'annullamento dell'asta e la restituzione della cauzione, invocando la fattispecie di aliud pro alio per totale inidoneità della struttura. Il tribunale rigetta la richiesta e la Corte di Cassazione conferma la decisione. I giudici rilevano che gli abusi edilizi risultavano già descritti nella perizia del tribunale e i relativi costi erano stati detratti dal prezzo di stima. Inoltre, le irregolarità risultavano pienamente sanabili per ottenere l'agibilità. Non sussiste alcuna vendita di bene diverso se l'interessato poteva conoscere i vizi consultando gli atti del fascicolo fallimentare prima di formulare l'offerta di acquisto.
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Una società agricola fornitrice ottiene un decreto ingiuntivo per pretendere il pagamento di una grossa fornitura di pomodori. L'azienda acquirente si oppone e contesta la merce, dimostrando di aver ordinato la varietà pregiata 'pera d'Abruzzo' e di aver invece ricevuto la varietà 'perbruzzo'. I giudici di merito revocano l'ingiunzione di pagamento, riconoscendo una vendita di aliud pro alio, ossia la fornitura di un bene del tutto differente da quello pattuito. La Corte di Cassazione conferma integralmente la decisione e dichiara inammissibile il ricorso della venditrice: l'errore materiale del giudice nell'usare il termine 'piantine' non sana la totale difformità del prodotto consegnato rispetto agli accordi contrattuali.
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