Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI » Capo II Dell'esecuzione forzata » Sezione I Dell'espropriazione » Paragrafo 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione » Art. 2928
Assegnazione di crediti
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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