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Art. 2922 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2922 Codice Civile

Aliud pro alio: limiti nelle vendite forzate
Una società di navigazione acquistava una nave in una procedura concorsuale, scoprendo poi che la sua capacità di carico era inferiore a quella descritta. La società ha tentato di ottenere un risarcimento sostenendo che si trattasse di una vendita "aliud pro alio" (una cosa per un'altra), unica eccezione alla regola che esclude la garanzia per vizi nelle vendite forzate. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che si ha "aliud pro alio" solo quando il bene è radicalmente diverso o totalmente inidoneo all'uso. Una minore capacità, non alterando la funzione principale della nave, non rientra in questa casistica.
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Vendita forzata concordato: garanzia vizi esclusa
Una società acquirente ha citato in giudizio il fallimento di una società cedente dopo aver riscontrato gravi difetti in un complesso aziendale acquistato tramite una procedura competitiva in fase di concordato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la vendita forzata in concordato preventivo, essendo una procedura giudiziale volta a soddisfare i creditori, esclude l'applicazione della garanzia per vizi e difetti del bene venduto, secondo l'articolo 2922 del codice civile. La Corte ha chiarito che tale principio si applica anche alle vendite effettuate prima dell'omologa del concordato.
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