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Art. 379 Codice civile

Gratuita' della tutela

L'ufficio tutelare e' gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.