La Corte di Cassazione ha confermato il diniego di un'equa indennità a un'amministratrice di sostegno a causa di un grave ritardo (circa due anni) nel deposito del rendiconto finale. La Corte ha stabilito che la concessione dell'indennità è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare non solo l'entità del patrimonio e la difficoltà della gestione, ma anche la diligenza e la correttezza dell'amministratore nell'adempimento dei suoi doveri. Il ritardo è stato considerato una grave inadempienza che giustifica il rigetto della richiesta.
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