La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28756/2025, ha stabilito che l'onere della prova etilometro non grava sempre e comunque sull'accusa. In caso di guida in stato di ebbrezza, spetta all'imputato fornire elementi specifici per contestare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Una generica eccezione di mancata produzione di documenti non è sufficiente a invertire l'onere probatorio, soprattutto se dal verbale risulta l'omologazione e la revisione periodica del dispositivo. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile.
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