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Art. 379 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 379 Codice Civile

Guida in stato di ebbrezza: no a contestazioni generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico tra 1,61 e 1,63 g/l. Il conducente contestava la validità dell'alcoltest, lamentando la mancanza di prove sull'avviso di potersi fare assistere da un difensore e sollevando dubbi generici sul corretto funzionamento e sulla revisione dell'etilometro. I giudici hanno chiarito che l'avviso al difensore può essere provato anche tramite l'annotazione di servizio successiva. Inoltre, per contestare l'etilometro, non basta sollevare dubbi generici, ma l'imputato deve fornire elementi concreti di malfunzionamento. L'automobilista perde la causa, la condanna a tre mesi di arresto e mille euro di ammenda viene confermata, e viene condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Etilometro: onere della prova e validità del test
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza di un conducente che contestava la validità del test eseguito tramite etilometro. Il ricorrente sosteneva che l'accusa non avesse fornito prova della regolare taratura e omologazione del macchinario. La Suprema Corte ha invece stabilito che, sebbene l'etilometro debba essere revisionato periodicamente, spetta all'imputato l'onere di allegazione, ovvero il compito di contestare specificamente il malfunzionamento dello strumento. Nel caso di specie, la scelta del rito abbreviato senza alcuna eccezione preliminare ha comportato l'accettazione implicita delle risultanze probatorie, rendendo il ricorso inammissibile.
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Etilometro: quando la prova è valida per la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, rigettando le contestazioni riguardanti l'affidabilità dell'etilometro. I giudici hanno stabilito che non è sufficiente una contestazione generica sul funzionamento dello strumento, ma è necessario che la difesa fornisca elementi concreti per dubitare della sua regolarità. È stata inoltre negata l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa dell'elevato tasso alcolemico (superiore a 1,5 g/l) e della dinamica dell'incidente notturno, che ha visto l'imputato finire fuori strada. Infine, la richiesta di non menzione della condanna è stata respinta poiché non supportata da motivazioni specifiche durante il giudizio di merito.
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