Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale » Sezione II Dell'azione revocatoria » Art. 2903
Prescrizione dell'azione
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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