Una società finanziaria contesta un'azione revocatoria su una compravendita immobiliare, sostenendo la prescrizione del diritto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il termine di prescrizione quinquennale per l'azione revocatoria decorre dalla data di trascrizione dell'atto nei registri immobiliari, e non dalla data della sua stipula, poiché è solo con la trascrizione che l'atto diventa conoscibile e opponibile ai terzi creditori.
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