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Art. 2903 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2903 Codice Civile

Azione revocatoria sul fondo: il creditore tardivo resta escluso
Una coppia di coniugi ha costituito un fondo patrimoniale sui propri beni immobili. Un primo creditore ha promosso tempestivamente una azione revocatoria per tutelare il proprio credito. In seguito, un istituto bancario è intervenuto nel processo per tutelare un credito autonomo verso uno dei coniugi, omettendo però di notificare l'atto a entrambi i debitori entro il termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società creditrice cessionaria della banca. I giudici hanno chiarito che l'iniziativa del primo creditore non interrompe la prescrizione a beneficio dei creditori che intervengono successivamente per crediti distinti, dichiarando definitivamente prescritto il diritto della banca.
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Revocatoria fallimentare: nuove regole battono vecchi debiti
Un'azienda creditrice ha impugnato la decisione che accoglieva la revocatoria fallimentare promossa dalla curatela di una società fallita. I pagamenti contestati risalivano al 2004, prima della riforma fallimentare del 2005/2006, mentre il fallimento era stato dichiarato successivamente. La Corte d'Appello aveva applicato la vecchia disciplina in virtù del principio di consecutio tra il concordato preventivo (aperto nel 2005) e il successivo fallimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda creditrice, stabilendo che, in base alla norma transitoria dell'articolo 150 del decreto legislativo numero 5 del 2006, si applica la nuova legge alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, non rileva la continuità con la precedente procedura per applicare la vecchia normativa, determinando la decadenza dell'azione intrapresa dalla curatela.
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