Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo III DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE » Capo V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale » Sezione II Dell'azione revocatoria » Art. 2904
Rinvio
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli