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Codice Penale

Esibizione in giudizio della copia delle cartelle

Alcun onere probatorio dell’agente della riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale.

Pubblicato il 27 September 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 293/2020 pubblicata il 25/09/2020

nella causa iscritta al n. /2018 R.G., promossa da:

XXX S.r.l., corrente in, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato conferito in calce al ricorso, dall’Avv.;

RICORRENTE CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – C.F., con sede in

, Ente pubblico economico subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., società incorporante assistita e difesa, in forza di mandato in calce alla memoria difensiva, dall’Avv. , con domicilio eletto presso il suo studio in;

RESISTENTE

NONCHE’ NEI CONFRONTI DI

ISTITUTO NAZIONALE per l’ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO (INAIL) – CF. – con sede in, in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Rischi dell’INAIL – Dott. – in carica pro-tempore, rappresentato e difeso per mandato generale alle liti del 4 marzo 2015 per Notar di iscritta nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili riuniti di, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti, elettivamente domiciliato in, presso l’Avvocatura Regionale INAIL per ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. SPA, rappresentato e difeso dagli avv.ti, procuratori per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor, registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Teramo, presso l’Ufficio Legale della sede INPS Provinciale, in;

TERZI CHIAMATI IN CAUSA

OGGETTO: opposizione avverso “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27.04.2018, atto num., Fascicolo num. /1718 (ex art. 77, comma 2 bis, Dpr 602/73), notificata in data 04.05.2018 a mezzo pec, nonché delle relative “Cartelle di Pagamento” e degli “Avvisi di Addebito”: I. Avviso di addebito n., notificato il 03/11/2011 I.N.P.S. sede di di euro 1.533,81 ; II. Avviso di addebito n., notificato il 03/04/2012 I.N.P.S. sede di di euro 3.285,90 ;

III. Avviso di addebito n., notificato il 10/08/2012 I.N.P.S. sede di di euro 4.869,10 ; IV. Avviso di addebito n., notificato il 27/09/2012 I.N.P.S. sede di di euro 632,14 ; V. Avviso di addebito n., notificato il 02/11/2012 I.N.P.S. sede di di euro 1.392,83 ; VI. Cartella di pagamento n., notificata il 30/11/2012 I.N.A.I.L. sede di di euro 897,86 ; VII. Avviso di addebito n., notificato il 23/01/2013 I.N.P.S. sede di 858,93; VIII. Avviso di addebito n. , notificato il 09/05/2013 I.N.P.S. sede di 301,45; IX. Avviso di addebito n., notificato il 07/01/2014 I.N.P.S. sede di di euro 213,42 ; X. Avviso di addebito n., notificato il 04/02/2014 I.N.P.S. sede di di euro 122,05 ; XI. Cartella di pagamento n., notificata il 22/02/2014 I.N.A.I.L. sede di di euro 2.070,86 ; XII. Avviso di addebito n., notificato il 02/09/2014 I.N.P.S. sede di di euro 7.269,29 ; XIII. Avviso di addebito n., notificato il 02/11/2015 I.N.P.S. sede di di euro 718,78 ; XIV. Avviso di addebito n., notificato il 23/04/2016 I.N.P.S. sede di di euro 2.231,82.

CONCLUSIONI: L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS hanno concluso come da verbale in atti. Nessuno è comparso per il ricorrente e per l’INAIL.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/06/2018, la XXX S.r.l., corrente in, in persona del legale rapp.nte p.t., ha evocato in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo: 1)preliminarmente, la sospensione dell’esecutività della “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27.04.2018, anche con riferimento alle cartelle esattoriali in essa contenute; 2) nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o illegittimità della “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27.04.2018, nonché della Cartella di Pagamento e degli Avvisi di Addebito, così come riportati nel “Dettaglio delle Somme da Pagare” della Comunicazione (doc. 1, pag. 3-34), per tutti i motivi esposti in ricorso. A sostegno di ricorso l’opponente deduce che la maggior parte delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, per non parlare della totalità degli stessi, indicate nel Dettaglio Delle Somme da Pagare (doc. 1 e 2) riportate nella “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, non sono mai state notificate dall’Ente Esattore alla Società ricorrente, venendo quest’ultima di fatto a conoscenza della debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, solamente attraverso l’atto (“comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”) impugnato con il ricorso. A tal fine, l’odierna ricorrente ha chiesto all’Agente della Riscossione di esibire o la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Nel merito, la ricorrente contesta: a) la nullità assoluta e/o illegittimità dell’atto impugnato, derivante dalla mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo nelle “cartelle esattoriali” e negli “avvisi di addebito”, che formano il debito, sulla quale si fonda la “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27004.2018; b) la nullità assoluta e/o illegittimità dell’atto impugnato, per “decadenza” derivante dalla mancata indicazione della data di iscrizione a ruolo nelle “cartelle esattoriali” e negli “avvisi di addebito”; 3) la nullità e/o inesistenza della “Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria” del 27.04.2018, per la sopravvenuta prescrizione delle seguenti cartelle esattoriali : a) Avviso di addebito n., notificato il 03/11/2011 I.N.P.S. sede di di euro 1.533,81 ; b) Avviso di addebito n., notificato il 03/04/2012 I.N.P.S. sede di di euro 3.285,90 ; c) Avviso di addebito n., notificato il 10/08/2012 I.N.P.S. sede di di euro 4.869,10 ; d) Avviso di addebito n., notificato il 27/09/2012 I.N.P.S. sede di di euro 632,14 ; e) Avviso di addebito n., notificato il 02/11/2012 I.N.P.S. sede di di euro 1.392,83 ; f) Cartella di pagamento n., notificata il 30/11/2012 I.N.A.I.L. sede di di euro 897,86 ; g) Avviso di addebito n., notificato il 23/01/2013 I.N.P.S. sede di 858,93 h) Avviso di addebito n., notificato il 09/05/2013 I.N.P.S. sede di 301,45 per il consolidato principio giuridico che se un atto è nullo e/o annullabile, anche tutti gli altri atti consequenziali o dipendenti dall’atto nullo, gli stessi sono anche nulli e/o annullabili; 4) la nullità e/o illegittimità della “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27.04.2018, nonché l’illegittimità da parte dell’Agente di Riscossione a procedere all’iscrizione d’ipoteca in danno del ricorrente, stante la violazione dell’articolo 50, D.P.R. n. 602/73, se dalla regolare notifica delle cartelle è trascorso più di un anno ed il concessionario non ha provveduto alla “notifica, da effettuarsi con le modalità dell’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”; 5) la nullità e/o illegittimità della notifica, avvenuta a mezzo pec, con cui il contribuente ha avuto contezza della “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27.04.2018. Nullità e/o illegittimità della stessa “Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” del 27.04.2018 poiché il file allegato alla pec è in semplice formato pdf e con relativa mancanza dell’attestazione di conformità, senza la prescritta firma digitale, e quindi in presenza di un atto non originale.

L’Ente convenuto, costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni meglio esplicitate nelle proprie difese, chiedendo preliminarmente la chiamata in giudizio dell’INPS e dell’INAIL, quali enti impositori.

Esteso il contraddittorio ai predetti Enti, la causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all’odierna udienza previa concessione del termine di gg. 10 per il deposito di memorie conclusionali.

**********

Così fissato il thema decidendum, il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

La ricorrente contesta, preliminarmente, l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nel Dettaglio Delle Somme da Pagare (doc. 1 e 2) riportate nella “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, venendo quest’ultima di fatto a conoscenza della debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, solamente attraverso l’atto (“comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”) impugnato con il ricorso.

Ebbene, l’opposizione avverso le cartelle di pagamento, nonché il merito della pretesa impositiva (ci si riferisce, in particolare, alle censure di cui ai punti 2 e 3 del ricorso), avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99 delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito che risultano essere stati regolarmente notificati. Inoltre, è documentato in atti che il contribuente, nel corso degli anni, ha ricevuto (dopo la notifica delle cartelle e degli avvisi oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) la notifica di un’intimazione di pagamento, inerente proprio tali cartelle/avvisi in commento (cfr. doc. 5 dep. AER).

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che le cartelle di pagamento oggetto di causa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono state regolarmente notificate. In particolare: a) la cartella di pagamento n. è stata notificata a mezzo del servizio postale in data 30 novembre 2012; b) la cartella di pagamento n. è stata notificata a mezzo Ufficiale della Riscossione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73, mediante il deposito dell’avviso presso la casa comunale. Con riferimento a tale ultima modalità di notifica, la Corte di Cassazione ha precisato che:

“nell’ipotesi in cui invece risulti sconosciuto il luogo di trasferimento del contribuente (disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 del codice di procedura civile), poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal citato art. 60, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica citato, che, nel caso di mancanza, nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione, di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, prevede (come peraltro correttamente evidenziato da parte ricorrente e a differenza di quanto invece affermato nella sentenza impugnata, la cui motivazione sul punto deve perciò essere corretta in tali termini) esclusivamente l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune, essendo evidente che il riferimento all’art. 140 del codice di procedura civile ivi contenuto risulta effettuato nei limiti del richiamo al previsto avviso di deposito, dovendo escludersi che, in presenza di una disciplina specifica dell’ipotesi in questione, il semplice riferimento alla suddetta norma (peraltro dettata per un’ipotesi ontologicamente diversa), funzioni come una sorta di rinvio per relationem all’integrale disciplina ivi prevista, non fosse altro perché tale disciplina (dettata per le ipotesi in cui sono certi la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si è potuto eseguire la consegna perché questi – o altro possibile consegnatario – non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito) non avrebbe senso nella diversa ipotesi di trasferimento del destinatario per località ignota, essendo infatti assolutamente inutile affiggere avviso alla porta di un’abitazione il cui destinatario risulta trasferito ed inviare a quella stessa abitazione una raccomandata” (Cassazione Civile sentenza n. 22677 del 24 Settembre 2007).

D’altro canto, come è noto l’Ufficiale di Riscossione agisce come pubblico ufficiale e gli atti da lui riferibili sono soggetti al regime probatorio previsto dall’art. 2700 c.c., il quale stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Alle attestazioni che l’Ufficiale della Riscossione riporta nella relazione di notifica della cartella di pagamento deve, quindi, essere attribuita piena prova: “in tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso , attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell’atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione” (Cassazione civile, sentenza n. 25860 del 27 Ottobre 2008). Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, pertanto, l’attestazione dell’irreperibilità assoluta dell’odierna ricorrente compiuta dall’Ufficiale di Riscossione è assistita da pubblica fede fino a querela di falso. L’INPS, a sua volta, ha dichiarato di aver notificato alla ricorrente gli avvisi di addebito si sua pertinenza: a) l’avviso di addebito n. del 24/10/2011 risulta notificato il 3/11/2011; b) l’avviso di addebito n. del 8/03/2012 è stato notificato il 3/04/2012; c) l’avviso di addebito n. del 24/07/2012 risulta notificato il 10/08/2012; d) l’avviso di addebito n. del 8/09/2012 risulta notificato il 27/09/2012; e) l’avviso di addebito n. del 9/10/2012 risulta notificato il 2/11/2012; f) l’avviso di addebito n. del 21/12/2012 risulta notificato il 23/01/2013; g) l’avviso di addebito n. del 24.04.2013 risulta notificato il 9/05/2013; h) l’avviso di addebito n. del 9/12/2013 risulta notificato il 7/01/2014; i) l’avviso di addebito n. del 21/12/2013 risulta notificato il 4/02/2014; l) l’avviso di addebito n. del 22/08/2014 risulta notificato il 2/09/2014; m) l’avviso di addebito n. del 9/10/2015 risulta notificato il 2/11/2015; n) l’avviso di addebito n. del 23/01/2016 risulta notificato il 23/04/2016.

Anche l’INAIL ha provato di aver notificato alla ricorrente gli avvisi di addebito si sua pertinenza: a) la n. emessa il 12/10/2012 risulta notificata il 30/11/2012 e la n. emessa il 30/11/2013 risulta notificata il 22/02/2014. In questo caso, però, l’Istituto ha dichiarato nella memoria difensiva che il credito portato dalle predette cartelle è stato sgravato a seguito di sistemazioni contabili.

Ebbene, relativamente alla natura di 40 giorni, la giurisprudenze è unanime nel sostenere che “In tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni di cui all’articolo 24, comma 5, Decreto Legislativo n. 46/1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento, è stabilito a pena di decadenza, stante la sua natura perentoria, tanto dovendosi ritenere in base alla ratio e alla funzione del termine stesso, espressamente definito come perentorio dal sistema normativo previdente” (Tribunale Parma del 24 gennaio 2003 e, conforme, Tribunale Modena del 8 giugno 2001). E ancora, “il termine di quaranta giorni previsto dall’articolo 24, Decreto Legislativo n. 46/1999, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, con conseguente improcedibilità dell’eventuale opposizione alla cartella esattoriale, emessa per conto dell’Ente Previdenziale, proposta oltre lo spirare del termine stesso” (Cassazione Sezione Lavoro n. 21863/2004, Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro 04 novembre 2004 n. 1406, Corte d’Appello di Torino Sezione Lavoro 01 febbraio 2007 n. 117, Tribunale Bologna del 26 settembre 2002, Tribunale Vicenza 23 novembre 2001 n. 333, Tribunale Modena del 8 giugno 2001, Tribunale Parma del 24 gennaio 2003, Tribunale Bologna del 26 settembre 2002, Tribunale Verona 26 luglio 2005 n. 299). Sul punto, è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, la quale, con sentenza n. 4506 del 27 febbraio 2007, ha affermato che quello prescritto dal quinto comma dell’art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 è il termine accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per la fondatezza della pretesa dell’ente; detto termine deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.

In merito alla richiesta di produzione in giudizio degli originali delle cartelle di pagamento (cui l’AER ha provveduto), come ha opportunamente osservato l’Agenzia delle Entrate Riscossione nella propria memoria difensiva, la cartella di pagamento viene formata in un unico originale che viene consegnato al contribuente. Peraltro, dall’estratto di ruolo prodotto (cfr. doc. 3 prod. AER) emerge l’entità del credito, la sua ripartizione negli anni interessati e la specifica indicazione del capitale e degli interessi di mora. E’ possibile, inoltre, ricavare l’identità della data di notifica ivi indicata con quella risultante dall’avviso di ricevimento, oltre che la data in cui l’Ente impositore ha provveduto a dichiarare esecutivo il ruolo (v. “visto”). La Corte di Cassazione è univoca nel ritenere che non sussiste “alcun onere probatorio dell’agente della riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato art. 26, comma quarto, del d.p.r. n. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice” (la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)” (Cass. 10326/2014). Senza contare che l’art. 26, comma 4 DPR n. 602 del 1973 prevede che l’Agente della Riscossione debba “conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. Ancora, con la recente sentenza n. 12888/2015, gli Ermellini – in tema di esecuzione esattoriale – hanno statuito: “qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (Cass. n. 10326 del 2014). E ancora: “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa ereditaria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m. n.. 321 del 1999)”.

Ne deriva che il destinatario che affermi l’inesistenza della notificazione ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso, impugnazione che non risulta avvenuta.

La censura avversaria è, quindi, infondata e va rigettata.

La tardiva opposizione si riverbera inevitabilmente sul merito, precludendo al giudice di tenerne conto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando: – rigetta il ricorso e, per l’effetto:

– condanna la ricorrente XXX s.r.l., in persona del legale rapp.nte p.t., al rimborso delle spese di lite sostenute dagli Enti resistenti, che liquida in euro 2.500,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, euro 2.500,00 in favore ed euro 2.500,00 in favore dell’INAIL, oltre Iva, c.p.a., spese forfetarie (15%) come per legge.

Motivazione contestuale.

Teramo, all’udienza del 25 Settembre 2020

Il giudice

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