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Azione revocatoria fallimentare, mezzi di pagamento

Azione revocatoria fallimentare, mezzi normali di pagamento, quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro.

Pubblicato il 20 September 2020 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 752/2020 pubbl. il 11/09/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell’anno 2019 e vertente

TRA

FALLIMENTO XXX S.R.L.U. (N./2016), con sede in, p.iva:, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in, presso lo studio del procuratore, avvocato, del foro di, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite su foglio separato allegato all’atto di citazione.

ATTORE
E

YYY S.R.L.

con sede in Catanzaro, P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata in, giusta procura alle liti in atti.

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento XXX S.R.L.U. (N. /2016), in persona del curatore, ha convenuto in giudizio la società YYY A.R.L., chiedendo di revocare, ex art. 67, I comma, n. 2, in favore del fallimento attore il pagamento dell’importo di € 28.000,00 e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, in favore del fallimento attore.

Si è costituita in giudizio la società convenuta resistendo alle avverse domande e chiedendo il rigetto dell’azione revocatoria fallimentare intrapresa dalla curatela.

Istruita in via esclusivamente documentale, da ultimo, all’udienza del giorno 1-7-2020, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale depositato in atti sicché la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all’art. 190, comma 2 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il curatore del fallimento XXX S.R.L.U. ha convenuto in giudizio la YYY S.R.L., al fine di sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, L.F., del pagamento della somma di € 28.000,00 eseguito per conto della società fallita dal terzo XXX Italia s.r.l. ed in favore della società convenuta, mediante emissione di un bonifico e plurimi assegni bancari, segnatamente:

assegno bancario non trasferibile, n., euro 5.000,00, tratto dalla XXX *** s.r.l. in il, sul conto corrente *** S.p.A. n. a beneficio della YYY s.r.l. (cfr. doc. 9);

– bonifico bancario del 17.8.2017 disposto dalla XXX *** s.r.l. su conto corrente n. aperto presso la filiale di della *** S.p.A. (cfr. doc. 10);

– assegno bancario non trasferibile, n., di euro 4.500,00, tratto dalla XXX *** s.r.l. il 4.9.2015, sul conto corrente n. aperto presso la filiale di della *** S.p.A., a beneficio della YYY s.r.l. (cfr. doc. 11);

– assegno bancario non trasferibile, n., di euro 6.000,00, tratto dalla XXX *** s.r.l. sul conto corrente n. aperto presso la filiale di della *** S.p.A., a beneficio della YYY s.r.l. (cfr. doc. 12);

– assegno bancario non trasferibile, n., di euro 5.000,00, tratto dalla XXX *** s.r.l. in il 13.11.2015, sul conto corrente n. aperto presso la filiale di della *** S.p.A., a beneficio della YYY s.r.l. (cfr. doc. 13);

– assegno bancario non trasferibile, n., di euro 5.000,00, tratto dalla XXX *** s.r.l. in il 6.12.2015, sul conto corrente n. aperto presso la filiale di della *** S.p.A., a beneficio della YYY s.r.l. (cfr. doc. 14);

Ciò posto, all’esito delle emergenze istruttorie, devono ritenersi provati:

1) la sussistenza di plurimi pagamenti posti in essere nel cosiddetto periodo sospetto, lesivo del principio della par condicio creditorum;

2) l’assenza di prova offerta dalla società convenuta circa la mancata conoscenza da parte della stessa dell’esistenza dello stato di insolvenza;

3) l’esistenza di un mezzo anomalo di pagamento, tale essendo il pagamento avvenuto ad opera del terzo XXX *** s.r.l. mediante utilizzo di un meccanismo, non formalizzato, accostabile alla delegazione di pagamento con utilizzo del ricavato della liquidazione di beni della società fallenda.

Con riferimento al primo aspetto è stata documentalmente provata la sussistenza di un pagamento nel c.d. periodo sospetto (nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento), posto che i pagamenti sopra citati sono stati effettuati tra luglio e dicembre 2015, mentre il fallimento della XXX s.r.l.u. è stato dichiarato con sentenza depositata in data 1-3-2016.

In relazione al punto sub 2), giova ricordare che per gli atti indicati nel I comma dell’art. 67 L.F. il legislatore ha posto una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza, addossando al terzo l’onere di provare la scientia decoctionis, nel senso che il convenuto in revocatoria fallimentare può vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla legge a favore del curatore se, non potendo fornire la prova negativa direttamente, dimostra l’esistenza al momento in cui è stato posto in essere l’atto/contratto impugnato, di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’impresa si trovasse in una situazione normale di esercizio, sempre che non siano emerse prove della effettiva della scientia decoctionis (ex multiis, Cass. 4206/06, 1060/06).

Nel caso di specie, la convenuta nulla ha allegato e comprovato, neppure mediante utilizzo di presunzioni semplici, circa la mancata conoscenza dello stato di insolvenza, limitandosi ad articolare deduzioni generiche e rese in forma meramente assertiva nonché a dolersi di un mai avvenuto subentro della società fallita nel contratto di locazione degli immobili, circostanza non documentata e sconfessata sia dalle risultanze documentali che da quanto dichiarato dalla convenuta al Giudice delle locazioni presso il Tribunale di Catanzaro, ove la stessa ha precisato “che a seguito dell’atto di compravendita di ramo di azienda rogato dal Notaio Dott. *** (repertorio n. raccolta (all. 2) nel contratto di locazione è subentrata a partire dalla data di stipula del 05.140.2011 la società xxx SRL ….” (cfr. Atto di Intimazione in Rinnovazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida, allegato dalla stessa convenuta alla comparsa di costituzione).

Da ultimo, avuto riguardo alla natura anomala del pagamento, si osserva che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6, 3 novembre 2016 n. 22160; Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2015, n. 25241; Cass., Sez. 1, 31 marzo 2011, n. 7508; 14 marzo 2011, n. 5994; 6 settembre 2007, n. 18714; 26 gennaio 2006, n. 1544; 12 gennaio 2006, n. 463) ritiene che, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 56 della legge fall., il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento o nel cd. periodo sospetto, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico (nei modi della delegazione o dell’accollo cumulativo non allo scoperto, caratterizzati cioè dalla circostanza che il delegato o l’accollante sono obbligati nei confronti del debitore, ed il loro pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti) o in suo luogo (in senso specifico, Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2000, n. 1611); a quest’ultima categoria va ad esempio ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.: il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento o nel periodo sospetto estingue infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo, onde è soggetto alla sanzione dell’inefficacia prevista dall’art. 44 e alla revoca prevista dall’art. 67 L.F..

Nel dettaglio, circa la natura anomala del pagamento effettuato dal terzo nel periodo sospetto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25928/2015, depositata il 23 dicembre 2015, ha ritenuto revocabile il pagamento effettuato dal terzo ogniqualvolta la provvista dell’operazione incida direttamente o indirettamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali.

In primo luogo la Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2) l. fall., sono da ritenersi mezzi normali di pagamento solamente quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro (come ad esempio assegni bancari e circolari, o vaglia cambiari) riconoscendo dunque la natura di mezzo anormale di pagamento, sempre ai fini della revocatoria fallimentare, la delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile.

Inoltre, la Corte ha ribadito come l’azione revocatoria sia esperibile quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, ove questi abbia pagato il debito con denaro dell’imprenditore poi sottoposto a procedura concorsuale, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell’apertura della procedura concorsuale, con recupero del relativo importo, potendosi in tali casi ravvisarsi una potenziale idoneità di detto pagamento ad incidere sulla par condicio creditorum, stante la configurabilità di una effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito.

La Suprema Corte ha così sancito la revocabilità del pagamento effettuato dal terzo di un debito gravante sul fallito, quando eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti.

Allo stesso modo, anche la giurisprudenza di merito ribadisce che per la revocabilità di determinate operazioni, delle quali si affermi il carattere anomalo (articolo 67, comma 1, n. 2), legge fallimentare), occorre che le stesse abbiano avuto un riflesso negativo sul patrimonio del debitore, implicando la fuoriuscita di denaro o di altri beni o valori sui quali la massa dei creditori ammessi al concorso non possa più soddisfarsi oppure che gli atti in questione abbiano comunque in qualche modo indebitamente alterato la regola della par condicio creditorum (Corte d’Appello Ancona, 20 Gennaio 2011).

Ebbene, nella vicenda per cui è causa, il pagamento anomalo si è concretizzato nel meccanismo per cui a fronte della dismissione del patrimonio della società poi fallita (in virtù della sua messa in liquidazione) il ricavato non è entrato nelle casse sociali e nel patrimonio attivo della XXX s.r.l. in quanto, per mezzo del pagamento della XXX Italia s.r.l., secondo una modalità riconducibile ad una sorta di delegazione di pagamento, il ricavato della liquidazione dei beni è stato utilizzato per estinguere, interamente, uno specifico debito della XXX s.r.l. (per di più non assistito da alcun privilegio).

In ciò si radica l’alterazione della par condicio creditorum e dell’ordine dei privilegi (specie di quelli generali sui mobili), posto che in presenza di un conclamato stato di crisi aziendale (reso evidente dalle risultanze di bilancio, liberamente consultabili dagli interessati), il ricavato della liquidazione non è stato posto a beneficio della massa creditoria ma utilizzato a vantaggio di un creditore ben individuato.

Si aggiunga poi che il pagamento del terzo, a beneficio della XXX s.r.l., è avvenuto ad opera della società XXX *** s.r.l. e che ambedue le società sono state legate da indubbi rapporti di natura commerciale e stretta collaborazione; non par fuor luogo sostenere, a fondamento dell’anomalia solutoria, come la XXX *** s.r.l. nell’acquisire i beni strumentali della XXX s.r.l. abbia selezionato le posizioni debitorie strategiche da soddisfare con priorità al fine di salvaguardare gli i rapporti commerciali rilevanti nell’ottica di un’evidente prosecuzione dell’attività a mezzo di nuova persona giuridica.

Per i motivi sopra esposti, il pagamento di € 28.000,00 di cui all’atto di citazione deve essere revocato ai sensi dell’art. 67, I co., n.2, L.F., e per l’effetto la convenuta va condannata alla restituzione in favore della parte attrice dell’importo suddetto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e con riferimento ai relativi parametri.
P.Q.M.

il Giudice unico del Tribunale civile di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in ordine alla domanda proposta dal fallimento XXX s.r.l. (n. 38/2016), nei confronti della YYY S.R.L., così decide:

a) revoca, ai sensi dell’art. 67, I comma, n. 2, L.F., il pagamento meglio descritto in motivazione;

b) condanna YYY S.R.L. al pagamento in favore del fallimento XXX s.r.l. (n. 38/2016), della somma di € 28.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;

c) condanna YYY S.R.L. alla refusione delle spese di lite in favore del fallimento XXX s.r.l. (n. 38/2016) che liquida in complessivi € 3.972,00, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;

Così deciso in Crotone, in data 11 settembre 2020.

il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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