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Codice Civile
Codice Penale

Accoglimento parziale dell’unica domanda proposta

In ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta si determina un’ipotesi di reciproca parziale soccombenza fra le parti.

Pubblicato il 28 August 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1870/2020 pubblicata il 26/08/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 18.6.2020, con i termini di cui all’art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da:

XXX (C.F.), rappresentato e difeso dall’Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in;

– attore – contro

YYY, residente;

– convenuto contumace–

e

SOCIETÀ ZZZ, (P.IVA), con sede a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in,

– convenuta –

oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

Conclusioni:

per parte attrice: voglia l’Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, dichiarare il conducente del motociclo tg. *** Sig. YYY unico responsabile del sinistro descritto nella narrativa dell’atto di citazione; quindi condannare ZZZ S.p.a. ed il Sig. YYY in solido tra loro a risarcire al Sig. XXX tutti i danni patiti a seguito delle lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa ed anche a seguito del periodo di malattia conseguente alla rimozione dei dispositivi impiantati sulla tibia e il perone, e quindi il danno biologico, morale, da perdita di chance, patrimoniale esistenziale e comunque tutti nessuno escluso quantificabili in Euro €. 267.897,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo previa decurtazione dell’offerta di € 31.200,00 e comunque quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari oltre cap ed iva di legge. In via istruttoria insiste nelle richieste indicate nelle note depositate il 10.6.2020;

per SOCIETÀ ZZZ: si riporta interamente alla propria comparsa di costituzione e risposta, ai verbali di udienza, alle memorie 183 cpc depositate oltre che alle osservazioni rese in atti dai propri ctp. Dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande;

Insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso per i motivi già esposti in atti e chiede l’accoglimento delle proprie richieste. All’esito delle risultanze peritali, insiste per il rigetto della domanda ad ogni titolo ex adverso formulata in quanto infondata nell’an e nel quantum, e chiede l’accoglimento delle conclusioni già rese in comparsa di costituzione e risposta (Voglia l’Autorità adita, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e domanda avversaria, per le ragioni e i fatti di cui in narrativa: dichiarare che la somma offerta dalla compagnia e riscossa da parte attrice è congrua e satisfattiva di ogni danno riportato, con conseguente reiezione della domanda e con condanna alle spese di lite).

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, YYY e Società ZZZ – rispettivamente proprietario/conducente e compagnia assicuratrice garante per la RCA del motociclo Beta tg. *** -, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso il giorno 10.12.2012, all’intersezione stradale tra via del e Via, nell’area urbana di, fra lo scooter ***, condotto dall’attore e il veicolo tg. ***, condotto dal convenuto. A sostegno della domanda l’attore evidenziava come la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro dovesse ricadere in via esclusiva sul conducente del motociclo Beta il quale, proveniente da via del -regolata nel suo ultimo tratto da senso unico alternato- ometteva di dare la dovuta precedenza al veicolo condotto dall’attore, determinando così l’urto fra i due veicoli. Parte attrice aggiungeva inoltre di aver ricevuto dalla impresa assicuratrice, a titolo risarcitorio la somma complessiva di € 35.000,00 comprensiva delle spese di assistenza legale pari ad € 3.800,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere.

La convenuta Società ZZZ si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto operata dalla parte attrice nell’atto di citazione e rilevando, in particolare, la disattenzione dell’attore nel percorrere l’intersezione stradale, l’omessa tenuta della posizione prescritta nella direzione di marcia e l’elevata velocità di percorrenza. Parte convenuta contestava inoltre nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore e concludeva chiedendo che la somma già riscossa da parte attrice a titolo risarcitorio fosse dichiarata congrua e satisfattiva di ogni danno dalla stessa riportato, con conseguente reiezione della domanda attorea e condanna alle spese di lite.

Il convenuto YYY non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 31.10.2019, parte attrice, previa autorizzazione del Giudice, depositava documentazione medica formatasi successivamente alla scadenza dei termini per il deposito di memorie istruttorie.

Nel corso dell’istruttoria venivano espletate due consulenze tecniche: l’una volta ad accertare la dinamica del sinistro, l’altra funzionale ad accertare e quantificare il danno biologico riportato dall’attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Esaurita l’istruttoria, all’udienza del 18.6.2020 – svoltasi con modalità cartolare – la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

*********

La domanda di parte attrice dev’essere accolta, per quanto di ragione.

Occorre, in via preliminare, dichiarare la contumacia del convenuto YYY, che non si è costituito, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio.

Per quanto concerne il merito della controversia, ed in particolare con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non possono ritenersi esaustive le risultanze del verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro.

Difatti nel menzionato verbale, allegato da parte attrice all’atto introduttivo del giudizio, la descrizione della dinamica del sinistro è realizzata sulla base di presunzioni, senza che sia delineato il ragionamento logico di inferenza degli elementi incerti dai dati certi, sì che le risultanze del medesimo non possono considerarsi di per sé sufficienti a determinare in modo certo, o quantomeno secondo il parametro del più probabile che non – accolto in ambito civilistico – le concrete modalità di verificazione del fatto e l’incidenza causale del medesimo in ordine alle lesioni riportate dall’attore.

Ciò ha reso necessario disporre, in corso di causa, una consulenza tecnica finalizzata ad accertare, sulla base dell’analisi dello stato dei luoghi e delle emergenze processuali, le più probabili modalità di verificazione del sinistro per cui è causa.

Giova precisare sin d’ora che le conclusioni cui è pervenuto il CTU possono essere assunte a fondamento della decisione, poiché sono il frutto di una disamina esaustiva del caso concreto, sono supportate da adeguate valutazioni scientifiche e vanno immuni da vizi logici e metodologici.

Ciò posto, nello specifico, il CTU, Dott. ***, ha innanzitutto potuto appurare, tramite ricognizione sul luogo dei fatti e acquisizione di rilievi foto-planimetrici, che lo stato dei luoghi, nonostante fossero trascorsi circa sette anni dall’evento, non ha subito modifiche sostanziali, al punto che la segnaletica orizzontale risulta ancora invisibile o inesistente.

Preso atto delle dichiarazione rese alla Polizia Municipale dai conducenti dei due veicoli in seguito al sinistro, il CTU ha rilevato come gli stessi siano concordi nel determinare la provenienza e la direzione di entrambi i mezzi, ritenendo opportuno partire da tale dato certo per addivenire – tramite ulteriori elementi oggetto di analisi – alla completa ricostruzione dei fatti. È infatti pacifico che al momento dell’urto l’attore percorreva via, proveniente da via del in direzione via di, e che giunto all’intersezione con via del effettuò una svolta a sinistra per immettersi in quest’ultima; mentre parte convenuta percorreva via e si apprestava a svoltare a destra in via direzione viale.

Mediante l’analisi delle tracce d’urto, dei danni riportati dai veicoli coinvolti, dalle lesioni riportate dall’attore, del rapporto redatto dalla Polizia Municipale e della segnaletica stradale il CTU ha potuto appurare che: “lo scontro fra i due veicoli è stato di modesta entità e a bassa velocità; vi sono stati ridotti moti post urto; i veicoli sono caduti lateralmente; il ciclomotore carenato, di massa minore, ha subito una rotazione antioraria; il contatto è avvenuto nel punto di soglia dove ha trovato quiete il ciclomotore, ovvero nel punto prospicente lo spiazzo su cui confluiscono: Via, Via del, Via del”.

Tenuto conto dei tragitti percorsi dalle parti e del punto in cui è avvenuto lo scontro, il CTU rileva che “la moto Beta del convenuto non può che avere attinto con la ruota anteriore e la parte terminale di sinistra del suo manubrio (manopola e leva), contro la parte laterale sinistra del contorno faro anteriore del ciclomotore, oltreché la gamba sinistra del XXX, suo conducente”. Ciò, secondo quanto riportato dal CTU non può che essere avvenuto mentre i due veicoli avevano assunto una posizione di marcia semi frontale.

In ragione della segnaletica esistente, “il conducente la moto Beta di parte convenuta, prima di immettersi sullo slargo, avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli procedenti in direzione opposta, ovvero quelli che si dirigevano da valle verso monte, come appunto stava facendo il ciclomotorista, odierna parte attrice”.

Il CTU conclude, conseguentemente, esponendo che “Il convenuto non ha messo in atto nessuna reazione evasiva, arrivando ad incrociare l’attore senza averlo preventivamente visto, poiché la strada da Lui percorsa è in discesa e fiancheggiata da muri perimetrali che non consentono la visibilità laterale; per altro la strada è particolarmente stretta (appena m 2,60), quindi l’unica possibilità di avvistamento era quella frontale e solo negli ultimi metri: ciò avrebbe dovuto indurre il convenuto a mettere in atto tutte le precauzioni necessarie, prima di uscire da quella strada.

Il modo con cui l’attore e il suo ciclomotore sono stati attinti, fa ritenere che il convenuto sia arrivato a collidere senza rallentare fin quasi a fermarsi, prima di affacciarsi sullo slargo dove è avvenuta la collisione; la manovra messa in atto, deve considerarsi pericolosa, sia in ragione dello stato dei luoghi, ma anche dalla segnaletica stradale posta sulla direttrice di marcia del convenuto, che imponeva di mettere in atto una condotta prudenziale, che se praticata, avrebbero ridotto, se non evitato, le conseguenze del sinistro.

In ragione della posizione di quiete assunta dal ciclomotore, si ritiene che a seguito dell’urto ricevuto, quest’ultimo abbia subito un leggero arretramento e una rotazione in senso antiorario, ciò in relazione ai valori impulsivi trasmessi dal motociclo urtante; oltreché dalla particolarità della strada e la sua pendenza favorevole che giustificherebbero anche un arretramento da scivolamento a ritroso.

Riassuntivamente, emerge che il convenuto, conducente il motociclo Beta, non è stato osservante del segnale stradale indicante il “dare precedenza” posto sulla sua direttrice di marcia, esattamente a 28 metri prima dell’immissione sullo slargo dove si è verificato il sinistro, quello spazio era sufficiente perché bastante a mettere in atto ogni utile preventiva cautela, prima dell’affaccio sull’area d’intersezione a visuale coperta”.

La violazione ad opera del convenuto delle suddette prescrizioni del Codice della Strada ha concorso in modo preponderante alla determinazione del sinistro per cui è causa. La responsabilità del sinistro non può tuttavia attribuirsi in via esclusiva al medesimo, in quanto l’attore, violando l’art.143 comma 1 del Codice della strada – che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, come rilevato dal CTU – ha concorso alla verificazione del sinistro, seppur in misura minore, rispetto all’apporto causale determinante di parte convenuta.

Pertanto la responsabilità del sinistro per cui è causa deve essere ascritta a YYY, conducente del motociclo Beta tg. ***, nella misura dell’80% e a XXX, conducente dello Scooter ***, nella misura del 20%.

La misura in cui il convenuto si è discostato dalle prescrizioni del codice della strada è infatti preponderante ai fini della causazione del sinistro, rispetto alle violazioni poste in essere dall’attore, come ulteriormente evidenziato dal CTU in sede di risposte alle osservazioni avanzate dal CTP di parte convenuta, allorché il consulente ha ribadito – con motivazione che si ritiene di condividere – che “parte convenuta stava percorrendo una strada in direzione vietata che, solo negli ultimi metri, diventa a senso unico alternato con diritto di precedenza a chi sale (stava salendo l’attore), il convenuto anche in ragione dell’oggettiva pericolosità della immissione cieca che stava compiendo, avrebbe dovuto mettere in atto tutte le condotte prudenziali possibili, financo a fermarsi se del caso, prima di immettersi, stante che dietro al muro perimetrale che gli impediva la visuale laterale, poteva esservi di tutto, dalla processione ai singoli pedoni, finanche ai veicoli fermi”.

Per quanto attiene invece alla quantificazione del danno, occorre far riferimento alle risultanze della consulenza medico-legale disposta in corso di causa, le cui conclusioni –ampiamente condivisibili- possono essere poste a fondamento della decisione.

La consulenza tecnica ha appurato che in conseguenza del sinistro per cui è causa parte attrice ha riportato “una frattura diafisaria scomposta tibio-peroneale sin che venne immediatamente trattata cruentamente con chiodo endomidollare tibiale. Nonostante il trattamento chirurgico ed i successivi trattamenti medici e fisioterapici non si verificò la consolidazione del focolaio fratturativo ed in data 24/1/2014 dovette essere eseguito un secondo intervento chirurgico che sostituì il chiodo endomidollare tibiale e rimosse il focolaio pseudoartrosico. La frattura è quindi andata lentamente a consolidarsi ed in data 6/5/2019 sono stati definitivamente rimossi tutti i mezzi di sintesi”. Tali lesioni hanno determinato postumi “che riducono complessivamente e permanentemente del 14-15(quattordici-quindici)% l’integrità psicofisica del soggetto” ed “un periodo di inabilità temporanea per complessivi 560 giorni, dei quali 100 possono essere considerati a totale (100%), 100 a parziale al 75%, 160 a parziale al 50% e 200 a parziale al 25%”.

In considerazione delle risultanze della CTU, della natura e localizzazione delle lesioni ritenute risarcibili, nonché dell’età dell’infortunato al momento del fatto (15 anni, essendo nato il 23.4.1997), il giudicante ritiene che alla stessa debba essere riconosciuto un risarcimento del danno alla salute quantificato in € 14.700,00 per i primi 100 giorni di invalidità temporanea assoluta, in € 11.025,00 per i successivi 100 giorni di inabilità parziale al 75%; in € 11.760,00 per i successivi 160 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; in € 7.350,00 per i successivi 200 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e in € 47.105,50 per danno biologico da invalidità permanente del 14-15 %, per un totale di € 91.940,50 espresso all’attualità.

Ciò in base ai valori della “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” aggiornata al 2018 dall’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano, l’ultima vigente. Nel caso di specie, nella quantificazione del danno da inabilità temporanea è stato applicato il valore di € 147,00 con la personalizzazione massima di un aumento del 50% giustificata in ragione dell’interruzione dell’attività agonistica natatoria alla quale l’attore si dedicava sin da quando era piccolo.

Parte attrice ha infatti allegato che XXX prima del sinistro ha praticato per numerosi anni nuoto a livello agonistico, essendo costretto ad interrompere definitivamente la pratica di questo sport a causa delle lesioni riportate in occasione del sinistro, circostanza che è risultata per il medesimo fonte di grave sofferenza. La consulenza tecnica svolta in corso di causa ha in parte confermato le allegazioni attoree, chiarendo che le lesioni e le menomazioni riportate da XXX pur non essendo di per sé incompatibili con lo svolgimento ad alti livelli del nuoto, avendo comunque determinato una lunga immobilizzazione dell’atleta, hanno certamente imposto per un arco di tempo piuttosto ampio una totale sospensione dell’attività sportiva, influenzando inevitabilmente il suo rendimento agonistico. Pertanto pare opportuno riconoscere un aumento in termini di personalizzazione del danno rispetto ai parametri standard previsti dalle Tabelle di Milano, nei termini anzidetti, potendosi ritenere provato che l’attore, nel lungo periodo di inabilità temporanea sopportato, abbia subito sofferenze maggiori rispetto a quelle da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit, ovvero a quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire.

Non può, invece, essere accolta la richiesta avanzata da parte attrice volta ad ottenere il risarcimento di voci di danno, quali il danno morale ed esistenziale, diverse ed ulteriori rispetto al danno biologico e determinate nella percentuale di un terzo rispetto alla somma liquidata per tale voce di danno.

Al riguardo va, infatti, precisato che il danno da invalidità permanente è stato calcolato sulla base dell’importo per il “punto di danno non patrimoniale” delle tabelle di Milano, già aumentato del 30-31% per la componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” rispetto al mero “punto biologico”.

A seguito del revirement effettuato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile con le sentenze depositate in data 11.11.2008 (vedi per tutte la n. 26972/2008) -al quale la giurisprudenza successiva si è uniformata in maniera praticamente costante e che questo giudicante condivide e fa proprio- nel senso della unificazione in un’unica categoria concettuale del danno non patrimoniale, non è più consentita un’autonoma liquidazione del c.d. danno morale soggettivo in aggiunta al danno biologico, dovendo tutte le sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal soggetto leso essere valutate all’interno dell’unica voce di danno non patrimoniale (espressa dal già richiamato “punto di danno non patrimoniale” delle Tabelle di Milano) che ricomprende ora la liquidazione della lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” che in via presuntiva si ritiene conseguente a un dato tipo di lesione.

La somma complessivamente liquidata all’attore a titolo di danno biologico, deve essere posta a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura dell’80%, in ossequio al riparto di responsabilità fra XXX e Camici in ordine alla determinazione del sinistro, come sopra specificato e motivato, per un ammontare complessivo di € 73.552,40 espresso all’attualità (80% di € 91.940,50).

Dalla suddetta somma dovuta dai convenuti all’attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 73.552,40) occorre detrarre la somma allo stesso già corrisposta dall’impresa assicuratrice a titolo di risarcimento del danno biologico (€ 31.200,00), oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino ad oggi, e dunque l’importo di € 31.668,00.

La somma residualmente dovuta a parte attrice dai convenuti in solido a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sarà dunque pari ad € 41.884,40 (73.552,40 – 31.668,00) espressa all’attualità.

All’attore deve, inoltre, essere riconosciuta la somma di € 4.274,52 per spese mediche documentalmente provate e ritenute congrue dal CTU. I convenuti saranno pertanto tenuti in solido a rifondere a parte attrice l’80% di detta somma, pari ad € 3.419,62. Tale importo costituendo un debito di valore in quanto parte del risarcimento da fatto illecito ed essendo stato espresso con valore riferito all’epoca in cui sono stati effettuati i vari pagamenti, deve essere rivalutato ad oggi, in base agli indici ISTAT.

Non può essere riconosciuto invece a parte attrice il risarcimento del danno da perdita di chance lamentato, né con riferimento all’ambito sportivo agonistico né per quanto concerne la carriera militare. Con riferimento al primo dei menzionati profili occorre evidenziare che le lesioni riportate dall’attore a causa del sinistro, pur rendendo difficoltosa la ripresa dell’attività agonistica a causa del lungo periodo di necessitata sospensione dell’attività sportiva non risultano di per sé ostative allo svolgimento del nuoto, sì che non essendo posto in essere da XXX, per sua libera scelta, alcun tentativo in tal senso, non vi è modo di valutare le concrete possibilità dell’atleta di intraprendere nuovamente con successo l’attività agonistica.

Per quanto concerne invece, l’avviamento alla carriere militare, pur essendo comprovato dalla documentazione allegata che l’attore è stato giudicato inidoneo in una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di volontari in ferma prefissata nella Marina Militare, le allegazioni fornite da parte attrice risultano insufficienti a comprovare il danno.

La perdita di chance risarcibile, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e non mera aspettativa di fatto o generiche ed astratte aspirazioni di lucro, deve infatti correlarsi a dati reali, in assenza dei quali risulta impossibile valutare in termini percentuali di possibilità le concrete occasioni di conseguire un determinato bene.

Ebbene nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcun dato dal quale inferire le concrete possibilità dell’attore di intraprendere la carriera militare, non essendo stato dalla stessa indicato il numero di partecipanti al bando di reclutamento, né avendo la medesima indicato se l’attore avesse o meno superato talune delle prove concorsuali o avesse comunque manifestato anche prima del sinistro la volontà di intraprendere tale carriera avviando, anche privatamente, un percorso di studi diretto alla preparazione al concorso.

Alla somma complessivamente dovuta a parti attrice a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale dovrà poi essere aggiunto il risarcimento del danno da ritardato pagamento e cioè il lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento di detta somma per tutto il tempo intercorrente tra il momento del fatto e la liquidazione, danno che il giudicante, tenuto conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della normale redditività del denaro, le cui dinamiche sono riflesse dalla fissazione del tasso legale, ritiene di poter liquidare, in via equitativa, facendo ricorso al criterio degli interessi al tasso legale.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. sez. un. n. 1712/1995) deve tuttavia escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere rappresentata dalla somma rivalutata al momento della liquidazione. Gli interessi in questione costituiscono, infatti, un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che all’epoca del fatto era per definizione non rivalutata.

Tali interessi devono pertanto essere calcolati, al tasso vigente nei rispettivi periodi di calcolo, rispettivamente sulla somma complessivamente riconosciuta a parte attrice a titolo risarcitorio, devalutata alla data del fatto e poi rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’industria, fino alla data del deposito della presente pronuncia.

Su tale somma a parte attrice competono poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, avendo la liquidazione operata dal giudice con la sentenza di condanna trasformato l’originario debito di valore in un debito di valuta.

Al pagamento degli importi come sopra riconosciuti devono essere condannati in solido tra loro, i convenuti rispettivamente quale proprietario e conducente del veicolo responsabile all’80% del sinistro ex art. 2054, commi 1 e 3, c.c., ed impresa di assicurazione del responsabile civile, verso la quale il danneggiato ha azione diretta ai sensi dell’art. 144, c. 1, del Codice delle assicurazioni private.

Per quanto concerne, infine, le determinazioni in tema di spese di lite, giova precisare che in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, si determina un’ipotesi di reciproca parziale soccombenza fra le parti, che importa l’applicazione del principio di causalità ai fini dell’individuazione del soggetto su cui deve ricadere l’onere del pagamento delle spese di lite (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).

Ne consegue che la parte obbligata a rimborsare all’altra le spese processuali è quella che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero con il darvi inizio o resistevi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 11179/2016).

Orbene è evidente come, nel caso di specie, l’instaurazione del procedimento sia stata determinata dalla condotta dei convenuti che non hanno avanzato adeguate offerte risarcitorie né stragiudizialmente né in corso di causa, dovendo ritenersi del tutto inadeguata la somma versata all’attore dalla impresa assicuratrice convenuta a titolo risarcitorio prima dell’instaurazione del presente giudizio.

Pertanto le spese sostenute dall’attrice devono essere poste solidalmente a carico dei convenuti e liquidate come in dispositivo, conformemente alla nota spese depositata che appare congrua in relazione alle disposizioni del DM 55/2014 e della tabella ad esso allegata.

Sono, infine, poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese per le consulenza tecniche d’ufficio svolte in corso di causa, come già liquidate in corso di causa. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:

DICHIARA la contumacia di YYY;

DICHIARA YYY responsabile del sinistro occorso nella misura dell’80% e XXX nella misura del 20%;

CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 41.884,40, oltre interessi come in parte motiva;

CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € 3.419,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva;

CONDANNA i convenuti in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 1.243,58 per esborsi e in € 6.017,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

PONE il compenso delle consulenze tecniche d’ufficio, così come liquidato negli appositi decreti, a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Firenze, 26 agosto 2020

Il Giudice

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