fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Procedimento di amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno, non è decisivo il fatto che una patologia qualificabile come infermità di mente determini uno stato di incapacità di agire abituale.

Pubblicato il 29 December 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA

Il Tribunale di Pavia, in composizione collegiale con i Signori Magistrati:

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1980/2019 pubblicata il 23/12/2019

nella causa civile R.G. /2019 promossa

DA

XXX e YYY

RICORRENTI

Con l’Avv.

NEI CONFRONTI DI

ZZZ

RESISTENTE

OGGETTO: interdizione.

Conclusioni di parte ricorrente: Rinuncia alla domanda di interdizione per un Amministrazione di sostegno.

– Il P.M. ha concluso per la pronuncia di interdizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso al Tribunale di Pavia in data 6/6/2019 XXX e YYY chiedevano la pronuncia di interdizione nei confronti di ZZZ nata ad il in quanto affetta da malattia mentale che comprometteva la sua capacità di curare autonomamente i propri interessi personali e patrimoniali.

Nel corso del giudizio, dopo l’esame di parte resistente, i ricorrenti rinunciavano alla domanda di interdizione per una amministrazione di sostegno.

Il Pubblico Ministero invece, concludeva per la pronuncia di interdizione.

La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, per effetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, la disciplina codicistica degli istituti relativi alla protezione dei soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi, ha subito importanti modifiche. Con l’introduzione della suddetta legge, infatti, nel corpo del Codice Civile è stato inserito il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno (artt. 404413 c.c.) e, nel contempo, sono state cambiate alcune disposizioni normative concernenti gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (artt. 414432 c.c.).

L’art. 1 della predetta Legge così recita: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

La nuova normativa prevede, quindi, espressamente, fin dall’art. 1, che la tutela della persona inidonea alla cura dei propri interessi debba realizzarsi con il minor sacrificio possibile della sua capacità di agire.

Oltre che sul piano generale, il contenuto dell’art. 1 si presta ad assumere rilievo, altresì, quale precisa direttiva per l’operatività del nuovo “sistema” protettivo: infatti, di volta in volta e ciascuno per le proprie competenze, sia il Giudice Tutelare sia il Tribunale sarà tenuto a compiere una rigorosa valutazione circa le restrizioni che, in concreto, appaiono indispensabili ad assicurare la protezione del soggetto a cui lo specifico procedimento si riferisce.

Alla luce della nuova formulazione legislativa, che ha aderito ai principi costituzionali del personalismo e del solidarismo, compito dell’Autorità Giudiziaria, in presenza di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, sia essa temporanea o permanente, è quello di dare il maggior risalto possibile alla soluzione della “protezione attiva”, da intendersi non quale mera sostituzione necessaria di un rappresentante al non autonomo per gli atti giuridico-economici bensì quale progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana.

Detta protezione promana, anzitutto, dal provvedimento di amministrazione di sostegno, che deve necessariamente tener conto dei due distinti ambiti in cui si esplica la vita del beneficiario, quello patrimoniale e quello squisitamente personale, seppur paralleli e contrassegnati da opposte esigenze, il primo, per la complessità ed entità degli interessi patrimoniali e, il secondo, per la delicatezza e conflittualità delle relazioni personali.

Del resto, questo è il compito – e il pregio – dell’amministrazione di sostegno: mettere a punto un programma/progetto personalizzato (temporaneo o permanente), attraverso un provvedimento del Giudice Tutelare dal contenuto elastico, flessibile e modificabile, da adattare in base alla evoluzione della personalità del beneficiario, così da assicurare che siano tutelati i di lui aspetti patrimoniali (artt. 405, co. 5, nn. 3,4, 6 e art. 411, co. 3, c.c.), pur conservando e valorizzando, al contempo, ogni suo spazio di autonomia residua (art. 409, co. 2, c.c.).

Non può negarsi che l’innovatività apportata dalla legge n. 6/2004 abbia suscitato varie questioni interpretative, tra le quali, di particolare rilievo figura, certamente, quella relativa ai rapporti tra la nuova misura dell’amministrazione di sostegno e gli istituti di protezione dell’interdizione/inabilitazione, modificati e notevolmente ridimensionati nella disciplina nonché confinati ad ipotesi applicative remotissime.

Tant’è che, oggi, si è persa traccia, nell’art. 404 c.c., di ogni ghettizzazione generale dell’infermo di mente, che, anche ove malato psichico o psichiatrico, può normalmente essere protagonista del progetto di amministrazione di sostegno, anche esprimendo i propri bisogni, esigenze ed aspirazioni, senza dover necessariamente essere oggetto di totalizzante annullamento della capacità di agire.

Difatti, uno degli obiettivi principali della riforma è proprio quello di ridurre al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di incapacizzazione (interdizione/inabilitazione) che compromettono “definitivamente” gli stessi diritti inviolabili e la dignità di ogni essere umano, dichiarandolo in via generale e precauzionale “incapace di agire” nel consorzio sociale.

Osserva il Collegio che la riforma ha mutato radicalmente la modalità di approccio alla materia: la protezione dell’individuo affetto da menomazioni fisiche/psichiche o da infermità anche parziali/temporanee, che, per la situazione in cui versa, di fatto, in quel momento non è autonomo e non può provvedere da solo ai propri interessi, è attuata mediante un percorso giuridicamente rilevante, durante il quale l’obiettivo primario deve essere il prendersi a cuore i problemi della persona, mirando a farle superare, per quanto e più possibile, le condizioni di non autonomia o, per lo meno, ad attutire le conseguenze dannose della situazione patologica nella sua vita.

In questa nuova ottica, in cui l’intervento a favore dell’incapace è incentrato sul concetto di “protezione” e sulla doverosa valutazione, in via del tutto privilegiata, della reale e concreta esigenza di protezione del soggetto, senza che possa attribuirsi più un rilievo fondamentale al suo grado di incapacità, l’amministrazione di sostegno costituisce lo strumento da privilegiarsi rispetto alle tradizionali misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, divenute residuali nel nuovo contesto normativo.

L’amministrazione di sostegno differisce rispetto ai predetti istituti per quanto concerne l’ambito applicativo, che “va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno a mente dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale a lui pregiudizievole” (Cass., sent. 01.03.2010, n. 4866; nello stesso senso, cfr. Cass., sent. 22.04.2009, n. 9628; Cass., sent. 26.10.2011, n. 22332; Cass., sent. 12.06.2006, n. 13584; Trib. Torre Annunziata, sent. 13.01.2014).

Va detto che la valutazione circa l’adeguatezza della misura dell’AdS alle suindicate esigenze, spetta all’apprezzamento del giudice di merito che deve tenere in considerazione il tipo di attività da compiersi in favore e per conto del beneficiario, anche alla luce della gravità e della durata della patologia ovvero dell’impedimento, nonché di tutte le altre circostanze che caratterizzino la fattispecie (cfr. Cass., sent. 26.10.2011, n. 22332; Cass., sent. 12.06.2006, n. 13584; Trib. Torre Annunziata, sent. 13.01.2014).

Peraltro, occorre tenere a mente che lo strumento dell’amministrazione di sostegno può trovare applicazione anche nei confronti di persone totalmente prive di autonomia come previsto dall’art. 1 della Legge n. 6/2004.

Infatti, il dettato di cui all’art. 404 c.c., nel disporre che possano essere beneficiari di amministrazione di sostegno anche i soggetti affetti da uno stato di infermità psichica che versino in situazione di “impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, consente che la misura in parola possa essere disposta pure in presenza di impossibilità totale e definitiva.

Ne consegue che, in ossequio all’attuale impianto legislativo, il ricorso all’istituto dell’interdizione – considerato quale estrema ed remotissima risorsa cui ricorrere soltanto in “casi limite” – è severamente da escludersi ogni qualvolta la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente nonché incapace di provvedere ai propri interessi, possa essere garantita dalla misura dell’amministrazione di sostegno.

La garanzia di una protezione sufficiente è, senza dubbio, offerta dall’amministrazione di sostegno in presenza di quei soggetti che, seppur totalmente privi di capacità, a fronte della patologia che li affligge o delle modalità di assistenza di cui necessitano, siano nell’impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l’esterno e, in conseguenza, di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici negoziali potenzialmente pregiudizievoli. In siffatte ipotesi, non avrebbe alcun senso sottoporre il soggetto ad interdizione, così privandolo di una capacità di cui, per vero, egli non è provvisto e che non potrebbe in ogni caso esercitare. Una simile pronuncia sarebbe, infatti, “carente d’interesse”, posto che, a ben vedere, basterebbe attribuire ad un terzo, in sostituzione dell’interessato, quei soli poteri volti al soddisfacimento di esigenze personali o patrimoniali cui lo stesso non potrebbe far fronte autonomamente, senza che sia necessario estendere la sostituzione a tutti gli altri atti che l’incapace non potrebbe in ogni caso compiere in autonomia perché, di fatto, impossibilitato dalla patologia che lo affligge.

Tutto ciò rientra nella logica della preferenza normativa del procedimento di amministrazione di sostegno, che, accantonando la preoccupazione della valutazione generale dell’incapacità di agire (art. 1 – art. 409, co. 1, c.c.), si personalizza in un percorso/progetto di sostegno al disabile che custodisce e mantiene la possibilità di compiere, a prescindere dalle concrete possibilità realizzative, “gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (art. 409, co. 2, c.c.), quale diritto esistenziale ed intangibile, così affermando un principio attuativo dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), frutto del riconoscimento ad ogni disabile di una inalienabile dignità esistenziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, come osservato in giurisprudenza, “è evidente che non può essere da solo decisivo il fatto che una patologia pur qualificabile come «infermità di mente» determini uno stato di «incapacità di agire» abituale (rilevante a tal punto da escludere anche totalmente la capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi) per impedire l’applicabilità dell’A.d.S. e rendere inevitabilmente applicabile il giudizio di interdizione (art. 414 C.C.)”(Trib. Venezia, III Sez. Civ., Pres. Est. Dott. S. Trentanovi, sent. 20.09.2006).

Peraltro, bisogna aver chiaro il concetto secondo il quale, attraverso lo strumento dell’amministrazione, è possibile realizzare a favore del soggetto debole qualcosa in più rispetto a quanto possibile con l’interdizione: se, infatti, con quest’ultima si è in grado di offrire al beneficiario solo una mera sostituzione per atti giuridici o di gestione, con l’amministrazione si può fare ben di meglio, cioè garantire all’amministrato le migliori condizioni esistenziali per lui concretamente possibili.

Talmente grande e pregnante, quindi, è la finalità cui assolve l’amministrazione di sostegno, che la sua disapplicazione aprioristica in favore dell’interdizione non può trovare giustificazione neppure nella presunta pericolosità (verso se stesso e/o nei confronti altrui) del soggetto: infatti, anche in presenza di una patologia psichica/psichiatrica tale da far ritenere plausibile o probabile la di lui pericolosità, ben si presta ad intervenire la misura dell’amministrazione, anche con il coinvolgimento dei servizi di salute mentale centrali e periferici nonché, ove necessario, dei servizi specialistici e di base, sia medici sia sociali, tanto nel caso di permanenza domiciliare del beneficiario quanto nel caso di permanenza istituzionalizzata.

Del resto, in linea generale, l’interdizione non è in grado di garantire di più la persona “ammalata” e/o il suo rappresentante e di porre maggiori limiti alle possibilità di comportamenti, anche illeciti, della persona stessa rispetto a quanto sarebbe consentito fare nell’ambito di un progetto di sostegno specificamente adottato con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene applicabile al caso in esame l’istituto della Amministrazione di sostegno con rigetto della domanda di interdizione.

Con separata ordinanza si provvederà alla nomina dell’Amministratore di sostegno e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare.

PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata come in narrativa, così provvede:

1. rigetta la domanda di interdizione del P.M.;

2. dispone applicarsi l’Amministrazione di Sostegno con separata ordinanza;

3. nulla circa le spese.

Così deciso in Pavia il 23 dicembre 2019

Il Presidente rel. est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati