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Cancellazione delle società del registro delle imprese

Cancellazione della società dal registro delle imprese, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio, si determina un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.

Pubblicato il 03 December 2019 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1120/2019 pubblicata il 29/11/2019

nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. /2009, promossa da:

XXX, con il patrocinio dell’avv.

OPPONENTE contro

YYY, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv.

OPPOSTA

nonché

ZZZ, KKK, JJJ, nella qualità di soci dell’opposta, con il patrocinio dell’avv.

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Come da verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

354/2009, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla ricorrente YYY la somma di € 2.169,09 , oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 e spese processuali, dovuta in conseguenza del mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda e del consumo di gas nel periodo compreso tra gennaio ed aprile 2009.

L’opponente, in particolare, rilevava come il mancato pagamento di tale importo fosse dipeso esclusivamente dal grave inadempimento della ricorrente, che non aveva ottemperato alle promesse contenute nel parallelo contratto preliminare di cessione di azienda, nell’ambito del quale andava ad inserirsi detto contratto di affitto. In altri termini, le parti avevano stipulato il suddetto preliminare, finalizzato alla cessione dell’azienda, regolando i loro rapporti, in attesa della conclusione del definitivo, con il contratto di affitto azionato in via monitoria.

Tanto premesso, l’opponente chiedeva dichiararsi nullo /inefficace il decreto ingiuntivo, ovvero revocarsi lo stesso; accertarsi la risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda per l’inadempimento contrattuale della società opposta, con conseguente condanna della stessa al pagamento, in via riconvenzionale ed in favore dell’opponente, di € 92.500,00; chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’altrui inadempimento. Domandava inoltre l’autorizzazione alla chiamata in causa dei soci dell’opposta.

Costituitasi, l’opposta contestava l’opposizione precisando che il pagamento intimato traeva origine dal contratto di affitto di azienda concluso con la controparte, contestando nel merito la domanda riconvenzionale.

Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, avallando le argomentazioni spese dalla società opposta.

La causa veniva istruita tramite l’espletamento di una CTU ed è quindi giunta all’odierna decisione.

Preliminarmente, occorre evidenziare che in corso di causa è stata avanzata richiesta di interruzione del presente giudizio per via della cancellazione dal registro delle imprese della società opposta. Richiesta, tuttavia, non reiterata innanzi alla scrivente e che in ogni caso sarebbe risultata del tutto irrilevante, stante la chiamata in causa, prima che detto evento si verificasse, dei soci. Perciò l’eventuale declaratoria di interruzione del giudizio avrebbe determinato la riassunzione della causa nei confronti dei soci, che risultavano già costituiti.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 12 marzo 2013 n. 6070 hanno, infatti, stabilizzato l’interpretazione delle conseguenze della cancellazione delle società del registro delle imprese, tra l’altro delineando un fenomeno successorio, non privo di dirette ricadute processuali, stabilendo in proposito che: “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L.fall art. 10). Pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.”.

Sempre in via preliminare, si precisa che la presente sentenza determina l’assorbimento delle contestazioni di parte opposta in ordine alla revoca dell’ordinanza emessa in data 26.10.2009, con la quale è stata sospesa la efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, per le quali è venuto meno l’interesse della parte alla relativa statuizione.

Quanto alla domanda principale del presente giudizio, avente ad oggetto la verifica dei presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo, l’opposizione va rigettata , con conseguente integrale conferma del provvedimento monitorio.

Invero, l’opposta ha fornito piena prova del suo diritto di credito, che trae origine dal contratto di affitto di azienda del 23.4.2008, nel quale è prevista la tacita rinnovazione (salvo disdetta da comunicare tramite raccomandata A/R almeno un mese prima) del rapporto per una uguale durata. Quindi, prevedendo tale contratto la vigenza semestrale, in mancanza di prova contraria, la sua durata si è protratta per i successivi semestri, nei quali è appunto ricompreso il periodo per il quale non sono stati corrisposti i canoni di affitto (da gennaio ad aprile 2009). L’entità del canone è stata fissata in € 1500,00 per semestre da pagare in tre rate anticipate a cadenza mensile, pari ad € 500,00 cadauna. Ne deriva che il canone semestrale di € 1500,00, relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2009, avrebbe dovuto essere corrisposto integralmente entro i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009.

Nessuna prova dell’adempimento è stata fornita dall’opponente.

Né risulta meritevole di pregio la deduzione con la quale il XXX ha sostenuto che il contratto in parola fosse frutto di una simulazione, in quanto tardiva poiché non formulata nelle conclusioni dell’atto di opposizione e dunque inammissibile.

Non è condivisibile nemmeno l’argomentazione con la quale l’opponente ha sostenuto che i canoni da pagare fossero da imputare alla sorte capitale dovuta per la cessione dell’azienda (secondo le previsioni contenute nella scrittura integrativa del preliminare di cessione di azienda del 23.4.2008), poiché, come già rilevato nell’ordinanza del 26.10.2009, tale imputazione è letteralmente da riferire alle sole mensilità ivi indicate, relative al primo e al secondo rinnovo del contratto di affitto. Non afferendo, quindi, alle mensilità successive, tra le quali sono da ricomprendere quelle alla base dell’ingiunzione.

Quanto alla somma di € 669,00 dovuta per il mancato pagamento del gas nel periodo compreso tra gennaio ed aprile 2009, anche per tale voce di spesa il titolo in forza del quale la ricorrente ha agito in sede monitoria è da rinvenirsi nel medesimo contratto di affitto di azienda del 23.4.2008 che, all’art. 15, prevede espressamente la corresponsione di quanto dovuto dall’affittuario, tra l’altro, per la “fornitura di gas”.

Ne deriva la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Passando all’esame della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di cessione d’azienda e conseguente risarcimento del danno, spiegata dalla parte opponente, preme ricordare che la disciplina dei rapporti negoziali intervenuti tra le parti in causa è da rinvenirsi nella scrittura privata del 23.4.2008, integrativa del contratto preliminare già concluso il 31.8.2007. Orbene, da un’attenta lettura del suo contenuto emerge che la promittente venditrice si era obbligata ad effettuare i lavori edili necessari per la messa a norma dei locali, al fine di “consegnare un’azienda pienamente conforme alla vigenti disposizioni urbanistiche comunali ed igienicosanitarie”. Le parti hanno altresì convenuto, al punto 7, di addivenire alla stipula del definitivo (dopo una iniziale proroga del termine originariamente pattuito nel primo preliminare) entro 15 giorni dal rilascio del nuovo certificato di agibilità e della nuova autorizzazione sanitaria. Ancora, con la clausola n. 12, la promittente venditrice si era obbligata, prima della stipula del contratto definitivo, a pagare eventuali somme derivanti da contestazioni in essere da parte del Fisco e comunque eventuali carichi pendenti, a presentare un certificato dei carichi pendenti e di esistenza di eventuali contestazioni in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché a produrre una copia del bilancio firmata dai legali rappresentanti della società opposta (se in contabilità ordinaria) ovvero dichiarazione di sottoposizione al regime di contabilità semplificata in sede di rogito notarile.

Pertanto, il profilo centrale della vicenda attiene all’accertamento concernente l’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’opposta e all’eventuale verifica di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.

Giova sul punto ricordare come, secondo l’insegnamento definitivamente avallato da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 il creditore, sia che agisca per l’adempimento dell’obbligazione, sia che agisca per la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento del danno, ha l’onere di fornire la prova della sola esistenza dell’obbligazione, e cioè della fonte negoziale o legale da cui essa sorge, potendosi limitare ad allegare puramente l’inadempimento della controparte senza doverlo dimostrare nei suoi elementi costitutivi, anche di tipo soggettivo, e tanto in considerazione del fatto che operano in suo favore la presunzione di persistenza dell’obbligazione e il principio di vicinanza della prova, in virtù dei quali l’obbligazione si considera ancora sussistente finché non vengano dimostrati fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la cui prova non può incombere sul creditore in quanto trattasi di fatti normalmente estranei alla sua sfera e afferenti, invece, a quella del debitore. Spetterà quindi al debitore che intenda sottrarsi alla condanna dimostrare di aver adempiuto, ovvero che l’adempimento è divenuto impossibile per causa a lui non imputabile.

Tali conclusioni non mutano ove si qualifichi il contratto per cui è causa come contratto preliminare. Difatti la pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata ha espresso principi valevoli in ogni ipotesi in cui il creditore intenda usufruire dei rimedi previsti dall’ordinamento contro l’inadempimento delle obbligazioni, pacificamente applicabili anche al contratto preliminare, che gode di una disciplina ad hoc soltanto per il particolare modo in cui rispetto ad esso si atteggia l’azione di adempimento, prevista specificamente dall’art. 2932 c.c., restando invece pienamente esperibili per il resto i rimedi generali dell’azione di risoluzione e del risarcimento del danno.

Dall’istruttoria condotta è evidente il grave e colpevole inadempimento dell’opposta, a cui consegue la pronuncia di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c..

Si è pervenuti a tale conclusioni partendo dall’interpretazione dei contratti succedutisi tra le parti, al fine di ricercare quale fosse l’effettiva intenzione della stesse. Infatti, in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell’altrui interesse – interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass., 28/03/2017, n.7927). Ebbene, è di tutta evidenza ed incontestato che i contraenti abbiano rinnovato l’accordo a seguito dell’infruttuoso decorso del termine inizialmente fissato per la stipula del definitivo proprio al fine di tutelare l’interesse del promissario cessionario, intenzionato a rendersi acquirente dell’azienda solo dopo la sua regolarizzazione.

Ciò si evince oltre che dal tenore degli atti negoziali anche dalla corrispondenza intercorsa tra i contraenti e i difensori, che sottolinea la volontà delle parti di procedere alla conclusione del contratto definitivo solo subordinatamente alla regolarizzazione strutturale, igienico-sanitaria e fiscale degli immobili per cui è causa. Si impone, quindi, una analitica verifica di sussistenza, al momento della convocazione innanzi al Notaio, dei suddetti adempimenti ad opera della parte opposta.

Nella “dichiarazione” redatta dal Notaio *** alla presenza delle parti, in data 18.6.2017 (doc. 9, fasc. opponente) si legge che il XXX avrebbe rifiutato la stipulazione del contratto definitivo nonostante l’esibizione da parte della promittente cedente dei documenti, a dire di quest’ultima, idonei ad integrare il presupposto per la stipulazione (meglio indicati nel medesimo documento). Tuttavia, è appena il caso di constatare che tali documenti non fossero effettivamente sufficienti a provare la sussistenza delle condizioni concordate tra le parti in sede di preliminare. Invero, il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di il giorno precedente garantirebbe esclusivamente la tutela dell’igienicità, salubrità e sicurezza dell’edificio e non anche la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferirne l’assentibilità della agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità (v., ex plurimis et recentioribus, Cons. Stato, sez IV, 4.4.2019, n. 2216).

La funzione del certificato di agibilità/abitabilità, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, è quella di accertare che l’immobile sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico. Di conseguenza la consegna del certificato di abitabilità dell’immobile da adibire ad abitazione (e stesso discorso può farsi, per analogia, con riferimento all’agibilità degli immobili destinati a uso diverso di abitazione) pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra comunque un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 c.c. rilevante nella fase attuativa del contratto e concernente la possibilità di adibire l’immobile all’uso contrattualmente previsto (Tribunale Siena, 07/12/2018, n.1428).

Da quanto detto si evince l’inidoneità del certificato di agibilità a garantire la conformità del bene in relazione ad aspetti diversi da quello afferente al profilo igienico-sanitario, senza che da esso possa inferirsi, in via automatica, la assoluta rispondenza degli immobili alle pattuizioni negoziali che, come detto, presupponevano la consegna di un’azienda in regola sotto qualsiasi aspetto.

Pertanto, anche a voler considerare il locale in regola dal punto di vista igienico-sanitario, sulla scorta del rilascio del certificato di agibilità, resta la sua inidoneità strutturale, come ampiamente documentato dal CTU (alla cui perizia ci si riporta integralmente, in quanto immune da vizi) nella relazione depositata. Come anticipato, infatti, la licenza di agibilità determina un accertamento meramente incidentale di conformità strutturale del bene, finalizzato al solo riscontro di regolarità igienico-sanitaria, atteso che la relativa certificazione avviene attraverso la segnalazione certificata di inizio di attività asseverata e documentata dai competenti professionisti (e, quindi, non tramite accertamento diretto da parte dei preposti organi comunali).

Per tali ragioni occorre valorizzare le conclusioni rassegnate dal CTU che ha accertato la non rispondenza dell’azienda alle pattuizioni contrattuali (“consegna di un’azienda pienamente conforme alla vigenti disposizioni urbanistiche comunali ed igienico-sanitarie”).

Invero, dalla perizia d’ufficio si evince la non ottemperanza dell’opposta all’impegno di regolarizzare i beni dal punto visto urbanistico (strutturale). Si leggano, a solo titolo esemplificativo, le conclusioni rese dal CTU alle pp.21-22, ove è stata accertata la presenza di “impervi gradini” all’ingresso della Locanda tali da non permettere l’accesso ad eventuali avventori diversamente abili; come anche la non conformità ai dettami delle norme inerenti il superamento delle barriere architettoniche. Ancora, si legga a p. 30 che: “Per quanto potuto accertare il CTU verificava che i servizi igienici adiacenti alla cucina (ndr: sui quali, tra l’altro, vi era stato un preciso impegno da parte dell’opposta, come risulta dai contratti preliminari in atti) risultavano realizzati se pur difformemente dai progetti approvati”, richiamando per il resto quanto affermato dall’ausiliario del Giudice nella Consulenza depositata.

La gravità dell’inadempimento dell’opposta emerge ancor più se si consideri la mancata ottemperanza all’impegno di pagare “eventuali somme derivanti da contestazioni in essere da parte del Fisco e comunque eventuali carichi pendenti”. Il debito in parola, a dire della opposta e dei di lei soci, oltre all’essere all’epoca dei fatti sub iudice, era di natura sanzionatoria, in quanto tale personale dei signori ZZZ e JJJ e non escutibile, neppure in via solidale, nei confronti dell’azienda da cedersi nonché del futuro cessionario.

Orbene, l’ammissione resa dall’opposta in ordine alla sussistenza di un debito è già di per sé sufficiente a ritenere non osservato l’obbligo incombente sulla stessa, senza che a tal fine assuma rilevanza la natura giuridica della contestazione (se sanzionatoria o meno). Invero, l’espressione utilizzata dalle parti nel contratto preliminare (come successivamente integrato) libera il campo da qualsiasi dubbio, essendosi la cedente impegnata ad assolvere al pagamento di qualsivoglia “carico pendente”.

Dalla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente cedente discende l’obbligo di restituire la somma di € 92.500, sul cui ammontare non vi è contestazione tra le parti, versata dal promissario cessionario a titolo di acconto sul prezzo, essendo venuta meno la causa giustificativa di tale spostamento patrimoniale.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall’articolo 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento. La sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento – infatti – produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire, e un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, si verifica per ciascuno dei contraenti e in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo di una totale restituito ad integrum. Tutti gli effetti del contratto, pertanto, vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contrenti stessi. L’obbligazione restitutoria – quindi – non ha natura risarcitoria derivando dal venire meno della causa delle reciproche obbligazioni. In base al dettato dell’art. 2033 c.c.. ( “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”), spettano al XXX gli interessi legali sulla somma versata a titolo di acconto sul prezzo dalla loro domanda (presumendosi la buona fede dell’accipiens e non essendo stato provato il contrario), ovvero dal mese di agosto del 2009 ma non anche la rivalutazione monetaria. Trattandosi di debito di valuta , infatti, esso rimane assoggettato al principio nominalistico e non può essere rivalutato (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14573 del 22/06/2007).

Inoltre l’opponente ha domandato la condanna delle controparti al risarcimento del danno, per il quale tuttavia non ha assolto all’onere probatorio, essendosi limitato a fare riferimento al volume di affari afferente ad una precedente attività commerciale svolta, venuto dunque a mancare, nonché all’esborso di un canone di locazione mensile pari ad € 425,00 senza, tuttavia, fornire alcuna dimostrazione documentale di quanto allegato, come correttamente rilevato dalle controparti.

Ebbene, poiché “i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all’art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza” (Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 1999, n. 8278), in difetto del necessario riscontro probatorio, di cui avrebbe dovuto farsi carico l’opponente, la pretesa risarcitoria, nei termini nei quali è stata formulata, non può che essere disattesa.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in causa, stante la soccombenza dell’opponente sulla domanda principale e quella della controparte sulla domanda riconvenzionale.

Invece, le spese di CTU vanno poste a carico della società opposta (e quindi dei soci, terzi chiamati) poiché espletata per accertare i fatti posti alla base della domanda riconvenzionale, sulla quale essa è risultata soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

a) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 354/2009;

b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e, pertanto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda come integrato dalla scrittura privata del 23.4.2008 per inadempimento dell’opposta;

c) condanna l’opposta e per essa i terzi chiamati, in qualità di soci, alla restituzione all’opponente della somma di € 92.500, oltre interessi legali dall’agosto 2009 al soddisfo;

d) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte opponente;

e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

f) pone definitivamente a carico della parte opposta e per essa, dei terzi chiamati, in qualità di soci, le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa.

Teramo, 29 novembre 2019

Il Giudice

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