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prestazioni corrispettive

Definizione

In diritto, il sinallagma (dal greco synallatto o anche proprio synallagma, anche detto nesso di reciprocità) è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive, quello cioè nel quale ogni parte assume l'obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti esclusivamente in quanto tali parti a loro volta assumono l'obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore. La corrispettività consiste dunque in un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni. L'elemento in oggetto rappresenta il punto di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del negozio giuridico nella congiunta volontà di scambiarsi diritti e obbligazioni attraverso lo scambio di una prestazione con una controprestazione. Vengono comunemente distinti due momenti del rapporto sinallagmatico: il cosiddetto sinallagma genetico relativo al momento della nascita delle obbligazioni corrispettive. il cosiddetto sinallagma funzionale che attiene alla vita delle obbligazioni.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rapporto di lavoro domestico contro amore: la Cassazione decide
Una lavoratrice ha richiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate agli eredi del defunto presso cui viveva, sostenendo l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico come badante convivente. Gli eredi hanno invece eccepito che tra i due vi fosse una convivenza more uxorio. La Corte d'Appello ha respinto la domanda della donna, accertando che la coabitazione e la condivisione di vita escludevano la natura onerosa del rapporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, confermando che la comunanza di vita e di interessi di una famiglia di fatto esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro domestico a prestazioni corrispettive, anche in presenza di formali adempimenti previdenziali. La ricorrente è stata condannata alle spese e a sanzioni per lite temeraria.
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Pilota sostituito: inadempimento c’è ma il contratto non si scioglie
Un pilota professionista stipula un contratto con una scuderia per partecipare a un campionato. L'accordo prevede la presenza di un compagno di squadra specifico. La scuderia, però, sostituisce unilateralmente il compagno per una gara. Il pilota chiede la risoluzione del contratto e la restituzione di una somma. La Corte di Cassazione stabilisce che, sebbene vi sia stato un inadempimento, non è sufficiente per sciogliere il contratto. Il pilota non ha dimostrato che la presenza di quel compagno fosse un elemento così essenziale da rompere l'equilibrio dell'intero accordo. La sentenza ribadisce il principio dell'inadempimento di non scarsa importanza: per annullare un contratto, la violazione deve essere grave e va provata concretamente.
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Risoluzione contratto per inadempimento: il cliente paga lo stesso?
Un committente chiede la risoluzione di un contratto d'appalto perché l'appaltatore ha abbandonato il cantiere, chiedendo anche un risarcimento. L'appaltatore, a sua volta, chiede il pagamento per i lavori già eseguiti. La Cassazione stabilisce un principio fondamentale sulla risoluzione contratto per inadempimento: anche se la colpa è dell'appaltatore, il contratto si scioglie con effetto retroattivo. Questo obbliga entrambe le parti a restituire le prestazioni ricevute. Di conseguenza, il committente, pur ottenendo la risoluzione e un parziale risarcimento, deve comunque pagare all'appaltatore il valore delle opere che sono state effettivamente realizzate prima dell'interruzione.
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