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Codice Civile
Codice Penale

Spoglio, ottemperanza ad un ordine della P.A.

Non si realizza lo spoglio nel caso in cui il privato, nel privare l’esercizio dell’altrui possesso, abbia agito in ottemperanza ad un ordine della P.A.

Pubblicato il 19 November 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA

il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1772/2019 pubbl. il 15/11/2019

nella causa civile iscritta al n. /2017 R.G. promossa da

XXX (c.f.), con il patrocinio dell’ avv., elettivamente domiciliato in, presso il difensore

ATTORE

contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e elettivamente domiciliato in presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, ordinare l’immediata cessazione della turbativa o molestia al godimento del ricorrente nel pieno ed esclusivo possesso del bene, oltre all’esecuzione a cura e spese del resistente di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi e consentire il transito sulla strada di collegamento tra la proprietà del Sig. XXX di cui al Foglio Catasto Fabbricati Comune di particella n., la corte comune Foglio particella Catasto Terreni Comune di e la strada comunale sulla proprietà della Sig.rs YYY di cui al Foglio del Catasto Fabbricati Comune di particella n. oggetto di autorizzazione di passo carraio comunale, ordinando altresì di porre fine al su descritto comportamento causante molestia e/o disporre quei provvedimenti che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti ed interessi della parte ricorrente. Tale rimozione è necessaria, ora o al termine dei lavori da eseguirsi in un tempo ragionevole, a consentire il transito sulla stradina di collegamento tra la corte comune e la pubblica via. Si chiede altresì che l’Ill.mo Tribunale condanni la Sig.ra YYY a risarcire il danno patito dal Sig. XXX e dai suoi familiari per effetto della privazione del possesso quantificabile in € 10.000,00 o in altra somma che l’Ill.mo Giudice riterrà di liquidare all’esito dell’istruttoria. Condannare la Sig.ra YYY al pagamento delle spese di ogni fase del presente giudizio.

In via istruttoria: si insiste per l’ammissione di tutti i documenti prodotti ed in particolare delle risultanze da google maps afferenti gli anni 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 da cui si evince come la strada oggetto della presente vertenza risulti sempre presente e solo ne-gli ultimi anni risulta ivi posta una rete arancione che impedisce il transito.

Si chiede l’ammissione altresì delle visure catastali e risultanze dalla conservatoria competente da cui è possibile evincere come il rustico oggetto della vertenza non sia interamente di proprietà della Sig.ra YYY la quale risulta essere proprietaria del solo di una particella del mappale Foglio, l’unico che richiede un intervento di manutenzione.

Si chiede al Giudice l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:

1 Vero che quando mi sono recato all’abitazione del Sig. XXX in , sono entrato nella corte comune ivi presente attraverso un accesso lungo circa metri lineari 4,50 e sono uscito dall’altro passaggio lungo metri lineari tre, atteso che i due varchi consentono il transito di una sola vettura e non il doppio senso di marcia;

2 Vero che conosco il Sig. XXX e mi sono recato più volte presso la sua abitazione e sono al corrente che per accedere e recedere dalla sua corte comune sono utilizzabili da ormai molti anni due passi carrabili posti rispettivamente alla sinistra ed alla destra di un rustico che insiste sulla strada principale comunale via Isolino;

3 Vero che sono al corrente del fatto che ormai da quasi ottant’anni in via e ss. sono presenti due accessi alla corte comune;

4 Vero che nel mese di luglio del 2016, riscontrando che il rustico presente all’ingresso della corte comune sita in via e ss in cui si trova la mia abitazione era in cattivo stato di manutenzione e necessitava un intervento di messa in sicurezza;

5 Vero che ritenendo che gravi sul proprietario il dovere di mantenere in buono stato il proprio bene e che lo stesso abbia come contro interessato l’intera comunità nel cui ambito è ubicato l’immobile ho inviato, unitamente al Sig. XXX che ha anch’esso la propria abitazione nella medesima corte comune, una missiva al Comune di

6 Vero che ho agito perché ritenevo e ritengo tutt’ora necessario un intervento di messa in sicurezza del fabbricato adiacente una via pubblica, e, pertanto, ho chiesto l’intervento dell’Autorità Comunale;

7 Vero che tutte le persone residenti nella Corte Comune di via per accedere alla propria abitazione devono transitare nei due accessi presenti ai lati del predetto rustico;

8 Vero che il Comune di, letta la richiesta di verifica e messa in sicurezza del bene presente in via ed adiacente la via pubblica, ha risposto ai Sig.ri XXX e *** di aver incaricato gli agenti di Polizia Locale *** e ***, appartenenti al SULP con sede in di effettuare un sopralluogo;

9 Vero che il Comune di ha rilasciato due autorizzazioni di passo carrabile a favore del Sig. XXX nell’anno 2002 afferenti i due accessi alla corte comune presente in, presenti da molti anni;

10 Vero che unitamente al mio collega mi sono recato in data 27.07.2016 in per un sopralluogo al fine di verificare la presenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica; 11 Vero che unitamente al mio collega in data 27.07.2016 giunto in loco constatavo trattarsi di un’area privata, seppur limitrofa ad una via pubblica, e ho ritenuto che non fosse di competenza dell’ente pubblico;

12 Vero che la Sig.ra YYY asserendo ver-so la Sig.ra *** di essere proprietaria di uno dei due accessi carrai, provvedeva a porre una rete così’ da recintare il rustico presente in via Isolino all’inizio della corte comune dove risiedono i Sig.ri XXX e ***;

13 Vero che i Sig.ri *** e *** comproprietari del rustico per la loro parte del medesimo hanno provveduto a tutte le opere necessarie di messa in sicurezza;

14 Vero che la predetta rete non veniva posta solo a chiusura della stradina ma prolungata sino ad interessare il lotto di terreno di proprietà della Sig.ra YYY che era successivo alla predetta stradina e dalla stessa separato dal rustico di cui la medesima è comproprietaria,

15 Vero che da oltre ottant’anni, ma sicuramente dal settembre 2016 sino al momento della chiusura il Sig. XXX, i suoi familiari, e tutte le persone residenti nella corte comune di via e ss sono transitati nelle predette stradine per accedere alla corte;

16 Vero che la Sig.ra YYY quando nuovamente interpellata per conoscere i tempi previsti per l’intervento di manutenzione comunicava che avrebbe costruito un muro di cinta attorno all’intera sua proprietà escludendo la riapertura della stradina;

17 Vero che sto constatando che l’attuale stato di abbandono determina il continuo appoggio di piccioni presso il predetto bene con disagio e pericolo per la salubrità dell’ambiente circostante;

18 Vero che su richiesta dei Sig.ri XXX ho fatto un preventivo dei costi di messa in sicurezza del predetto rustico e lo stesso è risultato di € 1.000,00;

19 Vero che i Sig.ri *** e *** proprietari dei mappali di cui al foglio sub. hanno già messo in sicurezza la parte di tetto di loro proprietà;

20 Vero che per la messa in sicurezza dell’ambito basta una transennatura iniziale dell’area ad una distanza di circa 1.5 metri dal muro del fabbricato, con un esborso assai modesto, che consente poi la rimessione in pristino del be-ne, che in caso di intemperie atmosferiche comporta un pericolo anche per la sicurezza pubblica essendo in prossimità di una strada comunale.

Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova:

– Sui tutti i capitoli di prova: i Sig.ri ***

Sui capitoli di prova dal n.8 al n. 11: quali agenti di Polizia Locale; Si chiede di essere ammessi a prova contraria.

Si chiede inoltre che il Giudice disponga consulenza tecnica di Ufficio al fine di accertare e quantificare la spesa necessaria per la riparazione del rustico.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, richiedere nuovi mezzi istruttori e formulare istanze nuove in relazione alle deduzioni istruttorie avversarie.”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Contrariis reiectis,

previe le declaratorie del caso, contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto sia in fatto che in diritto in quanto infondato e non provato sicchè nulla può essere dato per ammesso, riconosciuto e non contestato neppure implicitamente, rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto.

Con i conseguenziali provvedimenti.

Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.

Alla occorrenza, previa remissione della causa in istruttoria e previa revoca della ordinanza 21 giugno 2019, si insiste per le seguenti istanze istruttorie:

A) Si deducono i seguenti capitoli di prova per testi:

1) Vero che l’accesso alla strada pubblica dalla Via Isolino viene esercitato attraverso il cortile comune identificato al foglio Catasto Fabbricati del Comune di come da stralcio di mappa che mi viene esibito e che confermo (doc.n.1)

2) Vero che sui mappali di proprietà della signora YYY identificati ai n. esistono il fabbricato fatiscente e l’area di pertinenza come da stralcio di mappa che mi viene esibito e che confermo (doc.1) 3) Vero che i proprietari degli immobili siti in via Isolino per accedere alla via pubblica transitano nel cortile comune senza passare sull’area di proprietà della signora YYY e dei signori

4) Vero che il sig.XXX per accedere al proprio immobile si serve del passaggio attraverso il cortile comune particella foglio Comune di

5) Vero che il passaggio esercitato dal sig.XXX anche sull’area di pertinenza dell’immobile di proprietà della resistente avviene in via del tutto occasionale e a mero titolo di cortesia

6) Vero che la signora YYY ha invitato più volte il sig.XXX ad uscire dal cortile servendosi dell’unico accesso alla via pubblica

7) Vero che il sig.XXX e la di lui famiglia anche dopo il posizionamento della rete da parte della signora YYY accedono alla loro proprietà dalla via pubblica transitando sul mappale foglio Comune di

8) Vero che agli inizi degli anni ’80 ho ristrutturato il fabbricato d’abitazione dei signori identificato al n. del foglio Comune di che mi viene rammostrato per la conferma (doc.1) 9) Vero che negli anni 1995/1997 in qualità di progettista e direttore dei lavori ho seguito le opere di ripristino dei fabbricati censiti al n. e del foglio Comune di

10) Vero che i lavori di ristrutturazione di cui ai capitoli 8)9) sono durati circa 2 anni per ciascuno ed anche in seguito ho frequentato i signori

11) Vero che sia durante i lavori che in seguito, sia io che i muratori ed il personale addetto al cantiere abbiamo transitato unicamente attraverso l’accesso identificato sul mappale foglio Comune di senza passare attraverso il cortile di proprietà della signora YYY

12) Vero che in tale occasione il sig.XXX, come chiunque altro interessato, entrava ed usciva dal medesimo passaggio

13) Vero che il padre del sig. proprietario dell’appezzamento identificato sull’estratto di mappa in grigio (doc.1) svolgeva l’attività di impresario edile ed utilizzava il portico del sig. identificato in azzurro quale magazzeno e deposito attrezzi per la propria attività

14) Vero che i signori e vietano al sig.XXX di passare sulla loro area per accedere al proprio immobile

15) Vero che sul mappale di proprietà delle signore e identificato al n. del foglio catasto fabbricati Comune di (ora) evidenziato col colore rosso (doc.1) agli inizi degli anni ’80 si trovava una concimaia

16) Vero che la presenza della concimaia impediva il passaggio di mezzi agricoli e autoveicoli

17) Vero che a seguito di segnalazione dei signori il personale del Comune di ha eseguito in data 27 luglio 2016 un sopralluogo in località Via per verificare lo stato degli immobili di proprietà della signora YYY ed ha invitato la signora YYY alla messa in sicurezza dell’area come da doc.4 che si rammostra al teste per la conferma

18) Vero che a seguito di tale sopralluogo la signora YYY provvedeva ad informare i proprietari confinanti che avrebbe eseguito delle opere funzionali alla messa in sicurezza del fabbricato e dell’area limitrofa facendo posizionare una rete di plastica colore arancione come dalle foto che vengono esibite per la conferma (doc.3) 19) Vero che una volta eseguiti i lavori la signora YYY informava l’ufficio tecnico come da lettera che si esibisce per la conferma (doc.5)

20) Vero che la parte più pericolante e deteriorata era il tetto e la gronda come da foto che si esibiscono per la conferma (doc.3)

21) Vero che il sig. proprietario del mappale evidenziato in grigio (doc.1) sul quale si trova un box al piano terra e l’area prospicente ha smesso di utilizzare il box perché la gronda del tetto dell’immobile della signora YYY è crollata

22) Vero che le foto che mi vengono mostrate rappresentano il portico della signora YYY e l’area di pertinenza del medesimo prima e dopo l’intervento (doc.3)

23) Vero che dalle foto che mi vengono mostrate si vede il cartello “passo carrabile” posizionato sul muro del portico di proprietà della signora YYY all’estremità dell’accesso che dalla via alla corte comune mappale foglio estratto di mappa Comune di

24) Vero che le foto che mi vengono mostrate rappresentano lo stato dei luoghi ripreso dall’alto nell’anno 1978 e lo stato dei luoghi attuale (doc.7)

25) Vero che la planimetria che mi viene mostrata e che confermo (doc.9) risale al 1967 e riproduce lo stato dei luoghi oggetto di causa

26) Vero che ho redatto la planimetria che mi viene mostrata e che confermo (doc.10)

27) Vero che per eseguire alcuni lavori di ripristino dell’immobile di proprietà della signora YYY ho redatto il preventivo che mi viene mostrato e che confermo (doc.11)

28) Vero che tale preventivo riguarda solo una parte dei lavori interessanti l’immobile di proprietà della signora YYY.

Si indicano a testi:

B) Si chiede al Giudice di ordinare a controparte la produzione del proprio atto di acquisto dell’immobile di proprietà per i motivi indicati nell’atto.

Ci si oppone alla ammissione dei testi ex adverso indicati in quanto nessuno di loro pare abitare in e quindi nulla potrebbero riferire in ordine ai fatti di causa. Ci si oppone a che venga sentita la signora figlia del ricorrente in quanto dalle visure ex adverso prodotte risulta cointestataria dell’immobile unitamente al padre e quindi avente un palese ed evidente interesse nella causa.

Pertanto, ai sensi dell’art.246 cpc se ne eccepisce l’incapacità a testimoniare.

C)A prova contraria, sulla documentazione avversaria, si deducono i seguenti capitoli di prova

29) “Vero che dalla foto che mi viene mostrata (doc.12) riconosco il materiale accatastato per l’esecuzione dei lavori”

30) “vero che il passo carraio su quella striscia come da foto che mi viene mostrata (doc.12) era impedito anche dall’accumulo di materiale di carico e scarico”.

Si indicano a testi i signori

Si chiede che tutti i testi indicati dalla convenuta vengano sentiti anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari in denegata ipotesi di loro ammissione.

Con ogni più ampia riserva tanto istruttoria che di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 26 luglio 2017, ha agito ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c. al fine di ottenere la cessazione della turbativa del possesso che lo stesso afferma di esercitare sul passaggio che collega il cortile comune sito in, con la pubblica via, richiedendo altresì la riduzione in pristino allo status quo ante, oppure un facere diverso dal mero rifacimento allo stato preesistente a spese della convenuta.

Prima di entrare nel merito delle domande formulate dal ricorrente, occorre svolgere alcune considerazioni di ordine processuale.

Parte convenuta, nel proprio atto conclusivo, ha eccepito che il ricorrente, nel contenzioso di cui si tratta, ha richiesto la manutenzione del possesso senza formulare alcuna domanda di merito volta all’accertamento e dunque alla declaratoria di un eventuale diritto di servitù, con la conseguenza che, secondo la convenuta medesima, non avendo l’attore intrapreso un’azione mirata all’accertamento di un diritto, la presente azione di merito (seguita alla fase interdittale) sarebbe infondata. L’eccezione non può essere accolta.

Invero, è opportuno precisare che l’impianto normativo di cui all’art. 703 c.p.c. prevede che, stante l’articolazione bifasica dei giudizi possessori, la parte, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento interdittale che chiude la fase sommaria del procedimento ovvero dall’ordinanza collegiale emessa in caso di reclamo avverso il suddetto provvedimento, possa discrezionalmente attivare la fase successiva di merito a cognizione piena. Tuttavia, occorre evidenziare che quest’ultima fase del procedimento, facoltativa e attivabile su istanza di parte, avendo anch’essa natura possessoria, presidia le situazioni di fatto, non richiedendo dunque una domanda tesa all’accertamento di un diritto.

Quanto alle istanze istruttorie, si ritiene che non si debba dare ingresso alle prove richieste dalle parti nelle rispettive note conclusive, in quanto non sono state dedotte circostanze nuove rispetto a quelle già vagliate e poste a fondamento del decreto di rigetto del ricorso possessorio emesso in data 2.1.2018. Invero, la rappresentazione dei luoghi e gli elementi necessari per la definizione del contenzioso in esame sono emersi con chiarezza dalla produzione documentale depositata dalle parti; la causa è dunque matura per la decisione e non necessita di ulteriore attività istruttoria.

Infatti, come già evidenziato nel provvedimento interdittale di cui sopra – peraltro non reclamato dal ricorrente – dalle fotografie depositate da entrambe le parti e dal doc. 4 di parte resistente risulta che l’immobile di proprietà della convenuta è molto degradato nella parte che prospetta sul passaggio in contestazione, con il concreto rischio di cagionare danni a terzi. In ragione della predetta condizione, a seguito di una segnalazione al Comune fatta dallo stesso ricorrente, l’ufficio tecnico comunale, dopo aver eseguito un sopralluogo sull’immobile e appurata l’effettiva sussistenza di pericolo per chi transitasse in quell’area, ha invitato la resistente a mettere in sicurezza “le parti pericolanti del fabbricato” o, in alternativa, “a transennare l’area immediatamente adiacente il fabbricato medesimo, al fine di tutelare la propria o l’altrui incolumità” (doc. 4 di parte resistente), precisando altresì che qualora la convenuta non avesse provveduto in tal senso, sarebbe potuta incorrere in responsabilità risarcitorie ai sensi dell’art. 2051 c.c..

A fronte delle osservazioni che precedono, risulta superfluo accertare se il ricorrente transitasse nel percorso di cui si tratta esercitando il possesso di una servitù o per mera tolleranza della proprietaria dell’immobile, in quanto l’apposizione delle rete da parte della resistente è avvenuta in adempimento di una specifica indicazione del Servizio Tecnico del Comune, al fine di tutelare la pubblica incolumità e scongiurare eventuali responsabilità risarcitorie della convenuta, con la conseguenza che non può essere ordinato il ripristino allo status quo ante. Né possono essere ordinate alla resistente le opere di riparazione necessarie a evitare i pericoli, come invece pretende il ricorrente.

Invero, la Suprema Corte, in tema di azioni possessorie, ha evidenziato che l’azione di manutenzione del possesso, ancorché sia precipuamente diretta alla riduzione in ripristino, possa altresì consistere nella realizzazione di un quid novi, a carico del responsabile dello spoglio, qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso (Cass. ord. n. 20726/2018, in senso conf. Cass.sent. n. 8627/1987). La Cassazione ha tuttavia inteso precisare che “qualora il privato recinga un fondo per impedirvi l’accesso a terzi, in ottemperanza di un ordine, con il quale l’autorità amministrativa, per ragioni di sicurezza pubblica, abbia imposto tale recinzione, sia pure in via alternativa ad altre opere idonee ad eliminare una situazione di pericolo, l’esperibilità di un’azione di reintegrazione nel possesso, da parte di chi di fatto utilizzava detto bene, trova ostacolo non in ragioni di difetto di giurisdizione, tenuto conto che quel privato non ha agito come longa manus della amministrazione, alla quale anzi si contrappone come soggetto obbligato ad intervenire su un proprio bene, ma bensì nel venir meno dei presupposti del preteso spoglio, atteso che l’indicato ordine ha inciso autoritativamente sulla situazione in cui si concretava il dedotto possesso, precludendone l’ulteriore esercizio nello stato di fatto preesistente, e che inoltre il destinatario dell’ordine medesimo, di contenuto alternativo, non può ritenersi obbligato all’esecuzione di opere innovative, per riportare il fondo in condizioni di utilizzabilità senza pericolo” (Cass. n. 766/1981). La Suprema Corte, cesellando il principio sopra riportato, ha cioè inteso chiarire che non si realizza lo spoglio nel caso in cui il privato, nel privare o limitare l’esercizio dell’altrui possesso, abbia agito in ottemperanza ad un ordine della Pubblica Amministrazione, non potendosi imporre all’autore della turbativa la riduzione in pristino, ovvero la realizzazione di opere innovative diverse dalla mera riconduzione dei luoghi e della situazione violati allo status quo ante.

Nel caso in esame, si rileva l’impossibilità per ragioni di pubblica incolumità di ordinare alla convenuta la rimozione della rete apposta intorno all’area adiacente il fabbricato de quo, né risulta possibile imporre alla resistente un facere diverso dalla mera riduzione in pristino, in quanto, in aderenza al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, la resistente, ritenendo discrezionalmente di perimetrare l’immobile, anziché metterlo in sicurezza a proprie spese, ha agito nei limiti delle direttive dell’ufficio tecnico comunale.

Si osserva anche che, qualora fosse stato instaurato un giudizio petitorio, volto in quanto tale alla tutela di una situazione di diritto e non meramente di fatto, ai sensi dell’art. 1069 c.c., le spese per garantire l’effettivo esercizio del diritto di servitù sarebbero a carico del titolare del fondo dominante, a meno che non dovesse risultare diversamente dal titolo o dalla legge e, sempre che dall’esecuzione di tali opere non dovesse derivare un vantaggio anche per il titolare del fondo servente; in quest’ultimo caso, infatti, le spese dovrebbero essere sostenute in misura proporzionale ai rispettivi vantaggi.

È pertanto da escludere che la convenuta possa essere condannata al pagamento delle spese necessarie a mettere in sicurezza l’immobile, al fine di garantire l’esercizio dell’asserito possesso da parte del ricorrente in questo giudizio di merito possessorio, se si considera che finanche nel caso di accertamento del diritto di servitù sarebbe onere del titolare del fondo dominante provvedere alle suddette spese. Diversamente opinando, il legislatore appresterebbe presidii più incisivi per una situazione di fatto rispetto alla tutela giurisdizionale riconosciuta a una situazione di diritto, determinando un’aporia nel sistema normativo.

Per tutte le ragioni sin qui esposte le conclusioni del ricorrente, di merito e istruttorie, devono essere respinte. Secondo il criterio di soccombenza, è corretto, porre le spese di lite, liquidate in dispositivo, a carico del convenuto.

Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa, tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98).

PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) respinge le domande proposte da parte attrice;

2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 %.

Pavia, 15 novembre 2019

Il Giudice

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