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Codice Penale

Foglio firmato in bianco, abusivo riempimento

Abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, querela di falso, riempimento avvenuto in assenza di uno specifico accordo

Pubblicato il 16 November 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione

in persona del Giudice onorario Dott., in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA n. 21957/2019 pubblicata il 14/11/2019

nella causa civile di primo grado iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016 , vertente

TRA

XXX, con domicilio eletto in, presso lo studio dell’, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell’atto di citazione notificato

-attore – E

YYY, ZZZ, con domicilio eletto in presso lo Studio dell’Avv. procuratore e difensore per procura a margine dell’atto di costituzione

– convenuti –

KKK

– Convenuto contumace

OGGETTO: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito .

Conclusioni come da verbale del 19.1.2018.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda attorea deve essere respinta.

Preliminarmente deve rilevarsi come la scrittura prodotta debba, sulla scorta delle evidenze documentali e delle difese di parte, ritenersi autentica.

Da un lato deve rilevarsi come i convenuti abbiano rinunziato al disconoscimento di sottoscrizione della dichiarazione di riconoscimento di debito del 19.2.2006.

Dall’altro lato la contestazione di abusivo riempimento non è idonea a far ritenere la falsità della scrittura prodotta in giudizio.

La Suprema Corte sul punto non ha mancato di rilevare che la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento. (Cass. 22/08/2019, n.21587).

Nella fattispecie non si deduce il riempimento del foglio con pattuizioni diverse da quelle concordate ma il riempimento sine pacta con la conseguenza che per eliminare la valenza probatoria del documento sarebbe stato necessario proporre querela di falso.

Nel merito però il credito deve ritenersi non esigibile.

Nella prodotta dichiarazione la signora ***, seppur si riconosce debitrice, si impegna alla restituzione dell’immobile alla realizzazione della compravendita della casa di sua proprietà ponendo dunque all’adempimento la condizione sospensiva della vendita dell’immobile. Tale evento non risulta realizzato da quanto prodotto, dedotto ed allegato nel giudizio con la conseguenza che il credito allo stato non può ritenersi esigibile.

Anche laddove voglia configurarsi la condizione come meramente potestativa appare evidente che l’obbligazione restitutoria dovrebbe ritenersi priva di termine.

In tal caso sarebbe applicabile il comma secondo dell’art. 1183 per il quale se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore spetta al giudice stabilirlo secondo le circostanze.

Ma nel presente giudizio manca la domanda relativa alla fissazione del termine per l’adempimento di modo che su di essa non è possibile pronunziarsi.

La domanda va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, ZZZ KKK, così provvede

1.- Respinge la domanda di parte attrice;

2.- Condanna l’attrice alla refusione in favore dei convenuti costituiti delle spese di lite che liquida nella somma di €. 2.500,00 oltre spese generali Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il giorno 14/11/2019 .

Il Giudice Onorario

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2 thoughts on “Foglio firmato in bianco, abusivo riempimento

  1. Se ci si trova in presenza di un abusivo riempimento di un foglio in bianco (cioe sottoscritto prima della materiale scrittura del contenuto) quale tutela e riconosciuta al sottoscrittore ?

    1. Buongiorno Isabella, la risposta la fornisce la motivazione in sentenza.

      Ossia, la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non invece, allorquando il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”, ossia, il riempimento abusivo della scrittura sia avvenuto successivamente e in violazione del patto di riempimento che era stato concordato con la controparte redattrice.

      In tal caso, il sottoscrittore dispone soltanto dell’azione contrattuale di nullità o di annullamento per far valere eventuali vizi dell’atto

      Ciò che rileva, dunque, ai fini della querela di falso è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento.

      Un saluto

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