fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Fondo di garanzia, datore non soggetto a fallimento

Lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, serio tentativo di esecuzione forzata.

Pubblicato il 22 September 2019 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott., all’udienza del 19.09.2019, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA n. 554/2019 pubblicata il 19/09/2019

nella causa iscritta al n. R.G. /18

TRA

XXX, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv., dal quale è rappresentato e difeso come in atti unitamente agli avv.ti

ricorrenti E

I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in, rappresentato e difeso come in atti dall’avv., elettivamente domiciliato in presso l’ufficio legale Inps

resistente

OGGETTO: fondo di garanzia

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2018 e ritualmente notificato, XXX conveniva l’Inps avanti l’intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ivi sentire accertare il diritto alla corresponsione da parte del fondo di Garanzia gestito dall’INPS delle ultime tre mensilità (per complessivi € 2.915,13) e del TFR (pari ad € 1.935,34) non corrisposti dalla ***, presso la quale aveva lavorato dal 11.06.2013 al 01.08.2014; insisteva per la condanna dell’Istituto convenuto, quale gestore del fondo, al pagamento delle predette somme, con interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente, in particolare, esponeva di vantare un credito nei confronti dell’ex datore di lavoro per retribuzioni non corrisposte a partire dal mese di agosto 2013 fino alla cessazione del rapporto e di aver ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza munita di formula esecutiva in data 30.10.2015, con la quale il Giudice del Lavoro condannava la *** al pagamento immediato, in favore del ricorrente, di € 15.269,65 oltre spese di lite e accessori. In data 17.01.2017, il ricorrente avanzava istanza di fallimento, poi rigettata per difetto dei requisiti relativi all’esposizione debitoria, all’attivo patrimoniale e ai ricavi lordi del debitore.

In data 15.11.2017, il ricorrente presentava all’INPS domanda di ammissione al fondo di garanzia per per il TFR e per i crediti di lavoro ex art. 1 e 2 d.lgs n. 80/1992. L’INPS respingeva entrambe le domande. In data 09.05.2019, il ricorrente presentava ricorso amministrativo, anch’esso rigettato, considerando che non erano “mai stati prodotti i pignoramenti presso l’azienda”.

Con memoria depositata in data 14.03.2019, si costituiva in giudizio l’INPS, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato e ribadendo la legittimità e correttezza del suo operato nella fase amministrativa essendo pacifico che parte ricorrente non ha tentato l’esperimento di un’azione esecutiva.

Il giudice rimetteva la causa in decisione e, all’odierna udienza, all’esito della discussione, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

***

Il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) è stato istituito con l’art. 2 L. n. 297/1982, per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Con gli artt. 1 e 2, d.lgs. n.80/1992, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.

È noto che il fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (v. anche circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).

Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria; l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità.

Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l’intervento del Fondo sono: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali; l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto; l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

Nel caso di specie, è provata la reiezione dell’istanza di fallimento (v. doc. 4 fasc. ricorrente) ed è provato l’ammontare del credito (v. sentenza Tribunale di Brescia di cui al doc. 2 fasc. ricorrente), si tratta, dunque, di capire se è stato assolto l’onere probatorio circa l’incapienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esecuzione forzata.

Si è anticipato che la dichiarazione di insolvenza e la verifica circa l’esistenza e la misura del credito in sede fallimentare rappresentano i presupposti per il sorgere del diritto del lavoratore verso il fondo di garanzia dell’INPS, ma, nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile alla procedura concorsuale, è possibile l’intervento del Fondo a condizione che il lavoratore dimostri, attraverso l’esperimento di un’azione esecutiva diligente, seria e adeguata, l’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, ex art. 2740 c.c., del datore. “Ai fini dell’intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a) l’ufficiale giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del datore di lavoro all’indirizzo di residenza che risulta dai registri dell’anagrafe comunale; b) l’ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l’assenza del debitore” (testualmente, circolare INPS n. 53/2007).

In sede diversa da quella fallimentare, il lavoratore, dunque, deve provare l’insussistenza, perlomeno parziale, prevista dall’art. 2740 c.c., anche per il tramite di circostanze presuntive, quali quella di avere proceduto, in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso all’esperimento dell’esecuzione forzata individuale (sul punto, da ultimo, Cass. n. 17593/2016, per cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell’accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l’uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili “de jure” alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell’impresa”.

Il ricorrente ha pacificamente ammesso di non aver avviato procedure mobiliari presso il debitore ritenendole del tutto superflue e inutilmente dilatorie, dal momento che già in fase di notifica del titolo esecutivo la stessa non si perfezionava a causa dell’irreperibilità dell’azienda (v. docc. 1 e 2 fasc. ricorrente).

Ora, la Cassazione, nella citata sentenza n. 17593/2016, ha statuito:

“dovendo ritenersi che l’esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sé solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all’accertamento dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell’artt. 2740 c.c. e con l’assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest’ottica mera espressione dell’ordinaria diligenza che l’ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004)”. Secondo la pronuncia da ultimo citata: “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l’insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l’ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a lavoratore che aveva esercitato infruttuosamente l’esecuzione mobiliare, aveva affermato la necessità dell’esperimento dell’esecuzione immobiliare, ancorché essa si prospettasse infruttuosa)” – Cass. n. 14447 del 2004.

Quindi, in sintesi, la Suprema Corte ammette che, ove mai risultassero prima facie aleatorie e infruttuose le procedure esecutive, le stesse possono essere evitate e richiedere direttamente l’intervento del Fondo di Garanzia INPS.

Nel caso concreto, però, è pacifico che non vi è stato alcun tentativo di esecuzione forzata, per stessa ammissione del ricorrente il quale afferma che “non era stato eseguito alcun tentativo di pignoramento mobiliare posta la predetta irreperibilità della società debitrice presso la propria sede legale non solo in sede di notifica del titolo esecutivo, ma anche in sede di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza di discussione del relativo procedimento giurisdizionale” (pag. 2 ricorso). La giurisprudenza, come ampiamente illustrato, richiede però un serio tentativo di esecuzione forzata del tutto manchevole nel caso in esame; oltretutto, come evidenziato anche dalla difesa dell’INPS, il tuitolo esecutivo (ovvero la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia) risulta regolarmente notificato per compiuta giacenza al legale rappresentante della società in data 23.04.2016 (doc. 2 ricorrente). il ricorrente, dopo la notifica del titolo, avrebbe dovuto, per accedere legittimamente al Fondo di Garanzia per TFR ed ultime mensilità, tentare un pignoramento mobiliare ai sensi dell’art. 491 c.p.c.; risultato lo stesso infruttuoso (per esempio, per irreperibilità del debitore), sarebbe stato possibile chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS senza necessità di avviare ulteriori procedure esecutive che sarebbero risultate dilatorie ed infruttifere. Senza neppure un tentativo di esecuzione forzata, le pretese del ricorrente non possono trovare accoglimento.

Alla luce di quanto ora rimesso, la domanda non può trovare accoglimento.

Stante la natura della decisione e status delle parti, si ritiene congrua l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

– rigetta la domanda; – compensa le spese di lite.

Così deciso in Bergamo, il 19.09.2019

Il Giudice del Lavoro

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati