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Perizia contrattuale, temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale

Perizia contrattuale, clausola di un contratto che preveda una perizia contrattuale, temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale.

Pubblicato il 24 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trento

Contenzioso Ordinario CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 819/2018 pubblicata il 23/08/2018

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. promossa da:

XXX (c.f.), con il patrocinio degli avv., elettivamente domiciliato in TRENTO, presso il difensore avv.

ATTORE

contro:

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e elettivamente domiciliato in MILANO presso lo studio dell’avv.

CONVENUTO

avente per oggetto: prestazione d’opera intellettuale e trattenuta in decisione all’udienza del giorno 28.2.18 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Voglia l’Ill.mo Signor Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione, così giudicare: – disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, in quanto infondata; – dato atto del disconoscimento, da parte di XXX, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c., del doc. 2 YYY “atto di nomina e mandato dei periti del 01.06.2012”, prodotto in copia, con riguardo a:

conformità all’originale della copia prodotta; autenticità del contenuto della scrittura, in relazione, nella prima facciata, all’integrazione a mano con le diciture “contraente-assicurato”, “FABBRICATO E CONTENUTO”, “ZZZ”, e timbro e sigla di XXX e, nella seconda, alle date ed ai luoghi di sottoscrizione delle parti (“25 Gennaio 2010” “IL CONTRAENTE HA FIRMATO IN S. MARTINO DI CASTROZZA il 31/05/2010”, e a luogo, data e firma di sottoscrizione dei due periti (“Mestre 03/08/2010”); Nel merito: In via principale: – In accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ed accertare e dichiarare che XXX nulla deve al geom. YYY ad alcun titolo, per i motivi tutti di cui in atti e per ogni miglior valutazione del Giudice Ill.mo; In via subordinata: – Senza inversione dell’onere della prova, in mancanza di accordo tra le parti, accertare e determinare l’eventuale compenso del geom. YYY, se e per quanto effettivamente provato e dovuto, in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo; In via riconvenzionale: -accertare e dichiarare il grave inadempimento del geom. YYY al mandato, la legittimità della conseguente revoca del mandato da parte di XXX per giusta causa, e la responsabilità del geom. YYY per i danni patiti e patiendi da parte di XXX, da liquidarsi in separato giudizio.

PARTE CONVENUTA

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne: IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione, ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 04.02.2010, n. 28, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex lege da parte dell’opponente, e per l’effetto confermare il decreto opposto.

NEL MERITO:

In via principale: rigettare l’opposizione per cui si procede, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo emesso in data 07.04.2016 dal Tribunale di Trento, notificato in data 21.04.2016, rigettando altresì la domanda riconvenzionale svolta dall’opponente.

In via subordinata: condannare XXX a pagare il compenso spettante al geom. YYY, nella misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria dei compensi professionali e delle spese, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la spa XXX, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 7.4.16 dal tribunale di Trento in composizione monocratica per l’importo di euro 20.474,75 oltre accessori, somma richiesta dal gem. YYY a titolo di corrispettivo per l’attività svolta su incarico della società opponente quale perito liquidatore in una perizia contrattuale.

Esponeva la società opponente che gli immobili di cui era proprietaria in San Martino di Castrozza in data 20/12/09 erano stati danneggiati a seguito di un incendio e, in forza di polizza assicurativa stipulata con la ***, era stata attivata una perizia contrattuale; in funzione della stessa aveva nominato quale proprio perito il geometra YYY; che questi si era reso inadempiente rispetto al mandato ricevuto per non aver proceduto alla redazione di una perizia definitiva nel lungo lasso di tempo trascorso tra il conferimento dell’incarico (dicembre 2009) e la sua revoca da parte della soc. opponente (maggio 2012); per avere esteso l’oggetto dell’indagine anche alla ripartizione dell’indennizzo tra la soc. *** e la spa ***, compagnia assicuratrice del conduttore dell’immobile, il quale aveva stipulato assicurazione per conto di chi spetta; per non aver verificato la regolare nomina del perito della soc. ***. Eccepiva inoltre che non era stata fornita prova dell’entità del compenso richiesto.

Chiedeva pertanto che fosse accertato che nessun corrispettivo era dovuto in favore dell’opposto; in via subordinata che il compenso dovuto in favore del professionista fosse allo stesso riconosciuto limitatamente a quanto in effetti provato con riguardo al risultato ottenuto. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni.

YYY si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità dell’opposizione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; eccependo che la società attrice avrebbe dovuto chiedere al giudice la fissazione del termine per l’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art. 1183 c.c.; rilevando di aver dovuto attendere gli esiti di un accertamento tecnico preventivo introdotto da altri soggetti danneggiati dall’incendio a fine di verificare le cause del sinistro; che non era stato possibile eseguire nell’immediatezza il sopralluogo presso l’immobile; che rientrava nell’incarico anche la verifica del riparto dell’indennizzo tra le due compagnie assicuratrici coinvolte; che mai nel corso delle operazioni svolta era stata messa in dubbio la regolare nomina del perito da parte della compagnia assicuratrice e la sussistenza in capo allo stesso dei necessari poteri.

Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione e che la stessa fosse comunque rigettata; in via subordinata, chiedeva la condanna della società opposta al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta, nei limiti di quanto risultasse all’esito del giudizio.

Con ordinanza in data 26/10/16 veniva rigettata l’istanza proposta dall’opposto ai sensi dell’articolo 648 c.p.c. e veniva rilevato che in relazione alla domanda proposta non era necessario l’espletamento della mediazione obbligatoria.

Si procedeva all’istruzione probatoria mediante l’acquisizione dei documenti offerti.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 28.2.18 .

* * * *

In primo luogo deve essere rigettata eccezione di improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; come già osservato con ordinanza di data 26/10/16, la presente controversia non riguarda un contratto assicurativo, bensì il compenso dovuto con riguardo ad un mandato conferito ad un professionista per l’esecuzione di una perizia contrattuale. Peraltro tale eccezione potrebbe addirittura ritenersi rinunciata da parte dell’opposto, in quanto è mancata qualunque argomentazione difensiva circa tale profilo nelle memorie difensive finali.

L’opposizione in esame è fondata e deve essere accolta, dovendosi ritenere provato un grave inadempimento dell’opposto all’obbligazione assunta per non aver proceduto alla redazione di una relazione finale di stima del danno nel tempo trascorso dal conferimento di tale incarico (risalente al 29/12/09) alla revoca dello stesso (31/5/12).

Ciò in applicazione delle regole dettate in materia di mandato dagli articoli 1710 cc e conseguentemente 1176 c.c. .

Con riguardo all’addebito di ritardo ingiustificatamente eccessivo, tale da costituire grave inadempimento, l’opposto ha sostenuto in primo luogo che, in mancanza di determinazione convenzionale di un termine per l’espletamento dell’incarico e di richiesta al giudice di fissazione di un termine ai sensi dell’art. 1183 c.c., l’incarico poteva essere utilmente espletato in qualunque momento e non sarebbe configurabile alcun ritardo. A sostegno di tale tesi richiama l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “nell’arbitrato libero, il contenuto dell’obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1722 n. 1 cod. civ., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., su istanza della parte che vi ha interesse (Cass. n. 8243/95); ancora (Cass. n. 6203/1988): “ qualora il compromesso per arbitrato irrituale non ponga agli arbitri un termine per l’espletamento dell’incarico, la proponibilità dell’Azione giudiziaria non può essere riconosciuta per il solo fatto che gli arbitri abbiano omesso di provvedere in un congruo lasso di tempo, trattandosi di circostanza non idonea ad interferire sull’operatività del compromesso medesimo, la quale persiste fino a quando un termine per l’adempimento del mandato non venga fissato dalle parti o dal giudice (su istanza dell’interessato, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ.).

Tale tesi difensiva deve ritenersi infondata.

Infatti l’insegnamento giurisprudenziale invocato si giustifica il relazione al fatto che la previsione negoziale di una perizia contrattuale determina una temporanea rinuncia alla possibilità di agire in giudizio a tutela del diritto (nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto; tra le altre cfr Cass. n, 11876/07)

Proprio in relazione all’effetto della mancata redazione della perizia contrattuale trova giustificazione l’insegnamento giurisprudenziale sopra indicato, nel senso che la Suprema Corte ritiene ingiustificata la pendenza per un tempo indefinito del procedimento di perizia contrattuale, posto che a tale pendenza indeterminata consegue l’impossibilità di agire in giudizio.

Nel caso in esame invece il problema riguarda la verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione che gravava sul professionista e nessuna deroga ai principi generali si giustifica con riguardo al fatto che l’incarico professionale avesse per oggetto la elaborazione di una perizia contrattuale.

In tale senso si è espressa anche la Suprema Corte (Cass. n. 145/76) in una pronuncia risalente nel tempo ma sovrapponibile alla fattispecie concreta in esame, affermando che: qualora il termine per l’adempimento di un’obbligazione non sia stato convenzionalmente fissato, la parte in cui favore la prestazione deve essere eseguita, ancorchè non si sia avvalsa, ai sensi dell‘art 1183 cod civ, della facoltà di chiedere al giudice la fissazione del termine di adempimento, può far valere l’inadempimento del debitore della prestazione medesima, ove risulti che questa non sia stata eseguita in un lasso di tempo eccedente il ragionevole e normale limite di tolleranza, in considerazione della natura del rapporto e delle finalità che le parti hanno avuto di mira nel porlo in essere. (nella specie, trattavasi di un mandato collettivo per arbitrato irrituale. I giudici del merito avevano dichiarato la nullità del lodo arbitrale, aderendo alla tesi di uno dei mandanti sulla validità ed efficacia della revoca per giusta causa del mandato stesso, a norma dell’art 1726 cod civ, intervenuta quando gli arbitri avevano lasciato inutilmente decorrere un più che congruo lasso di tempo, senza espletare l’incarico loro affidato. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, perché conforme al principio di cui sopra ed adeguatamente motivata sul punto della non ragionevolezza e giustificabilità del ritardo degli arbitri nell’eseguire il mandato).

Deei quindi concludersi che non vi era alcuna necessità di ricorrere al giudice per la fissazione di un termine per l’esecuzione dell’incarico ai sensi dell’ articolo 1183 CC.

L’opposto sostiene inoltre che nell’espletamento dell’incarico professionale si debba tener conto del fatto che non fosse stato possibile effettuare nell’immediatezza dell’incendio un sopralluogo presso l’immobile; che era stato necessario attendere gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo introdotto da altri danneggiati per individuare la causa dell’incendio; che le attività funzionali alla redazione della perizia contrattuale erano state complicate dalla necessità di stabilire anche la ripartizione del pagamento dell’indennizzo tra la compagnia *** (con la quale la società opponente aveva stipulato direttamente una polizza incendio) e la compagnia ***, con la quale aveva stipulato altra polizza incendio il soggetto conduttore dell’immobile, con beneficiaria la società opponente; che l’esame dei danni era stato complicato anche dalla verifica dei danni subiti da terzi soggetti.

Tali giustificazioni risultano tutte infondate.

Quanto all’impossibilità di effettuare nell’immediatezza del sinistro un sopralluogo, non solo l’opposto non indica in alcun modo l’epoca in cui fu possibile effettuare il primo sopralluogo, ma non può essere trascurata da circostanza che sicuramente le difficoltà non possono essersi protratte per il periodo dal dicembre 2009 al maggio 2012, epoca in cu è intervenuta la revoca dell’incarico.

Né era necessario attendere l’esito dell’accertamento tecnico preventivo posto che, secondo le previsioni contrattuali e il contenuto della nomina dei periti, erano essi stessi che dovevano procedere alla descrizione delle modalità del sinistro (clausola 13 delle condizioni generali di polizza ed atto di nomina dei periti). In ogni caso la relazione che ha definito il procedimento di accertamento tecnico preventivo risulta depositata in data 29.3.11 sicchè vi era tutto il tempo per i periti incaricati della redazione della perizia contrattuale di procedere al suo esame .

Nessun incarico era stato conferito ai periti di decidere in ordine alla ripartizione dell’indennizzo tra la soc *** e la soc. ***, trattandosi peraltro di poteri decisionali del tutto avulsi rispetto alla perizia contrattuale.

Infatti come noto la perizia contrattuale prevede la verifica di dati tecnici da parte di soggetti dotati di particolari qualificazioni professionali (tra le altre Cass.9996/04: “Si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscono secondo le regole del mandato collettivo ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale”); non a caso la clausola 13 della polizza stipulata con la *** prevedeva la perizia contrattuale proprio per la determinazione dell’ammontare del danni.

Nessuna valutazione di natura giuridica poteva essere effettuata dei periti, sia perché non erano stati incaricati di tale attività (il dato documentari sul punto è inequivocabile), sia perché tale attività è estranea al procedimento diretto alla redazione della perizia contrattuale, sia perché comunque la questione involgeva questioni giuridiche sufficientemente complesse, tali da non poter essere demandate a soggetti privi di cognizioni giuridiche specifiche (le articolate argomentazioni contenute negli atti difensivi di entrambe le parti costituiscono prova immediata della controvertibilità delle questioni sottese alla ripartizione dell’indennizzo da versare da parte delle due compagnie assicuratrici).

Certamente la condotta tenuta dal legale nominato dalla soc. opponente poteva avere ingenerato dubbi circa la legittimità dell’intenzione di inserire nella perizia contrattuale la ripartizione del pagamento dell’indennizzo da parte delle due società assicuratrici (e per tale ragione, di per sé, tale profilo non può costituire grave inadempimento del professionista); si veda in particolare la comunicazione di data 4/4/12 dell’avvocato *** (doc. 18 parte opposta) nella quale veniva comunque sollecitata la predisposizione di un verbale definitivo di perizia con la partecipazione della soc. *** con conseguente determinazione, ripartizione e liquidazione del danno su entrambe le polizze.

Tuttavia non va trascurato il geometra YYY era ben consapevole che esulava dal proprio incarico il problema della ripartizione dell’indennizzo. Infatti in data 6/4/12 (doc. 12 parte opponente) il YYY scriveva sia l’avvocato *** che alla società opponente che il mandato da lui ricevuto era limitato alla perizia contrattuale e che i suoi incontri con la soc. *** erano sorti a seguito di una telefonata con un suo amico, cercando di risolvere un problema ad un amico e aggiungendo che la sua attività terminava con la redazione del processo verbale di perizia.

Tuttavia se le trattative avviate con il tecnico della spa *** determinavano ritardo nell’espletamento dell’incarico, tali trattative dovevano essere abbandonate, procedendo all’espletamento del solo l’incarico effettivamente ricevuto.

Risulta pure documentato che mai il geom. YYY sia stato incaricato di curare la quantificazione del danno subito da soggetti terzi, non contraenti della polizza incendi stipulata tra la società opponente e la ***; conseguentemente tale attività, se effettuata, non poteva incidere sulla durata dell’ espletamento dell’incarico.

Sostiene infine l’opposto che in realtà l’incarico è stato correttamente espletato prima della revoca dell’incarico, posto che sarebbe intervenuta la sottoscrizione del verbale di accertamento da parte sua e da parte del perito incaricato dalla ***.

Anche tale tesi difensiva risulta infondata.

Il verbale di accertamento del danno (doc. 4 fase monitoria) risulta effettivamente sottoscritto dai soggetti sopraindicati, ma non è noto quando, non essendo indicata alcuna data in calce al documento. Di certo la sottoscrizione non era intervenuta in data 10.5.12, posto che nella e-mail di pari data il perito ZZZ, incaricato della compagnia assicuratrice, espressamente richiedeva di concordare un incontro per la sottoscrizione (doc. 12 pare opposta) né in data 15.5.12, posto che nella e-mail di tale data (doc. 15) l’opposto si dichiarava disponibile a recarsi presso l’ufficio del perito ZZZ per la sottoscrizione degli elaborati peritali. Non sussiste quindi alcuna prova che prima del 31/5/12 l’opposto avesse regolarmente adempiuto la propria obbligazione, sicché la revoca del mandato doveva ritenersi giustificata.

Essendosi sulla relativa questione già pronunciatisi sia il tribunale di Trento (17 parte opponente) che la corte di appello di Trento (doc. 18 parte opponente), non può ritenersi fondata la tesi secondo cui il verbale provvisorio sull’entità del danno (doc. 4 fasi monitoria) costituisse l’esito finale e definitivo della procedura nella perizia contrattuale.

Che si trattasse di un accordo provvisorio si desume sia dalla specifica indicazione testuale (appunto “verbale provvisorio”), sia dal fatto che ancora in data 6/4/12 l’opposto comunicava al legale della società opponente ed alla medesima società opponente che il verbale di perizia poteva essere modificato in ogni sua parte, sia dal fatto che in data 15.6.12 il perito della soc.***, geom. ZZZ, comunicava al nuovo perito della soc. opposta che era sua intenzione apportare modifiche da inserire nel processo verbale (doc. 28 parte opponente), sia infine dal fatto che sia la società opponente che la compagnia assicuratrice *** hanno proceduto in data 6/7/12 alla nomina di periti per procedere alla redazione di una nuova perizia contrattuale, cosa che in effetti è avvenuta, previa nomina del terzo perito da parte del Presidente del tribunale di Trento, risultando approvata a maggioranza la perizia contrattuale di data 14.16.13 (doc.24 parte opponente).

Evidentemente, come del resto accertato nelle sentenze sopra citate, anche la *** riteneva che il precedente verbale provvisorio sull’entità del danno non integrasse i requisiti della perizia contrattuale ai sensi dell’articolo 13 delle condizioni generali di polizza.

Che il ritardo tra il dicembre 2009 ed maggio 2012 fosse ingiustificato rispetto all’attività che periti dovevano eseguire si ricava non solo dal fatto che nemmeno l’opposto indica particolari difficoltà tecniche nell’espletamento dello stesso, ma anche dal raffronto con i tempi utilizzati da altri tecnici per l’espletamento di incarichi similari (il consulente tecnico d’ufficio nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ha prestato giuramento in data 28.4.10 e depositato la propria perizia in data 29.3.11; i periti incaricati della redazione della nuova perizia contrattuale hanno espletato il proprio incarico nel periodo dal 25.7.12 -svolgimento della prima riunione collegiale come risulta dal processo verbale di perizia -doc. 24 parte opposta- al 14.6.13, data della sottoscrizione processo verbale di perizia).

In entrambi i casi i tecnici hanno concluso il loro incarico in meno di un anno.

Nel valutare inoltre la complessità dell’attività che avrebbe dovuto svolgere l’opposto non può essere trascurata la circostanza che egli ricevette in data 10/4/10 (doc. 33 parte opponente) dal geom *** la valutazione del danno, basata su un computo metrico senza prezzi predisposto dall’opposto medesimo (e trasmesso al geom. *** il 18.3.10 -doc. 31 parte opponente) sicché è possibile ritenere che già nell’ aprile nel 2010 l’opposto aveva a disposizione i dati fondamentali per procedere ad una valutazione del danno riguardante l’edificio danneggiato dall’incendio.

Alla luce delle considerazioni svolte deve ritenersi provato che il ritardo nella redazione della perizia contrattuale definitiva costituisca grave inadempimento idoneo a supportare un pronuncia di risoluzione del mandato per inadempimento del mandatario.

Infatti il lasso di tempo intercorso tra il dicembre 2009 ed il maggio 2012 deve senz’altro ritenersi irragionevole se si tiene conto che dalla definizione della perizia contrattuale dipendeva la possibilità per la società opponente di ottenere il risarcimento di un danno di entità importante e procedere alla ristrutturazione dell’immobile ed al nuovo utilizzo dello stesso In via subordinata l’opposto chiede il riconoscimento del compenso per le attività da lui svolte, previa valutazione sull’inadempimento solo come parziale.

Tale prospettazione non può essere accolta.

L’obbligazione che l’opposto doveva eseguire era costituita dalla redazione di una perizia contrattuale utilizzabile fini della liquidazione del danno, cosa che, per ragioni esposte, non è avvenuta.

Le attività svolte in precedenza (che peraltro risultano documentate esclusivamente nel processo verbale provvisorio, mancando altri documenti tecnici elaborati dal geom. YYY al di fuori del computo metrico senza prezzi) non possono costituire adempimento parziale dell’obbligazione.

Non è applicabile articolo 1458 c.c. che può anche riferirsi a contratti aventi esecuzione istantanea, ma solo quando il relativo oggetto sia rappresentato non da un’unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (tra le altre Cass. n. 16556/13).

Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame in quanto il verbale provvisorio sull’accertamento del danno (doc. 4 fase monitoria) non costituisce bene che possa essere utilizzato, ed è privo un’autonomia economico-funzionale, posto che solo la perizia contrattuale definitiva poteva essere utile per definire la liquidazione del danno. Va anche considerato, a dimostrazione della correttezza della conclusione esposta, che i periti nominati successivamente, nel luglio 2012, non hanno minimamente utilizzato le valutazioni effettuate dai periti nominati in precedenza, come emerge dalla lettura del loro processo verbale ( doc. 24 parte opponente).

Pertanto deve ritenersi che il mandato conferito dalla società opponente all’opposto si sia risolto per un impedimento grave di quest’ultimo, rappresentato da un ritardo nell’espletamento dell’incarico conferito incompatibile con le finalità dell’incarico stesso e l’interesse del mandante, con conseguente legittimità della revoca del mandato e con la conseguenza che nessun corrispettivo è dovuto in favore del professionista.

Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale della società opponente di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell’esecuzione della prestazione del YYY, posto che non è stata nemmeno allegata alcuna voce di danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri contenuti nel Regolamento n.55/14, trattandosi di liquidazione effettuata dopo la sua entrata in vigore (art.28).

P. Q. M.

Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:

1) in accoglimento dell’opposizione proposta dalla spa XXX, in persona del legale rappresentante, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 7.4.16 dal tribunale di Trento in composizione monocratica per l’importo di euro 20.474,75, oltre accessori su richiesta di YYY;

2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla spa XXX, nei confronti di YYY;

3) condanna YYY al rimborso in favore della spa XXX, in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio, liquidate in € 426,50 per spese, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisoria, oltre a spese generali nella misura del 15%, all’I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.

Cosi deciso in Trento, lì 17.8.18

Il giudice

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