Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo II DELLE PROVE » Capo II Della prova documentale » Sezione VI Delle copie degli atti » Art. 2719
Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita' con l'originale e' attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e' espressamente disconosciuta.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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