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Contributo alle spese straordinarie in favore dei figli

Quanto alle cd. “spese straordinarie” intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316/2011), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, la Suprema Corte ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.

Pubblicato il 30 July 2023 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

Secondo l’orientamento della Suprema (Cass. 3835/2021), il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.

Si è così posta la questione della distinzione all’interno della categoria delle cd. spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra:

a) quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316/2011);

b) quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass. 08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione.

L’indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettato, anche nella materia della condanna al pagamento del contributo alle spese straordinarie in favore del figlio, il principio, di carattere generale, che governa la formazione del titolo esecutivo.

La regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l’ulteriore affermazione, elevata anch’essa a regula iuris, che tanto è destinato a valere sempreché il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex articolo 474 c.p.c., ne costituisce l’oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente aritmetiche (ex multis: Cass. 5/02/2011, n. 2816).

In analoga fattispecie, la necessità di continui esborsi per l’istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità, rispetto all’incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici – non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità.

Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all’an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316).

Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.

Quanto alle cd. “spese straordinarie” intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316/2011), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, la Suprema Corte ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.

La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell’ammontare dell’assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall’articolo 337-ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (nel regime definito dall’articolo 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562).

Nel caso esaminato, è l’entità dell’esborso, unitamente alla sua temporaneità, a caratterizzare la tipologia di contribuzione, sì da renderne incompatibile l’inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita “pro quota” tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all’esito di procedimento di revisione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17546 del 20 giugno 2023

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