Un Lavoratore, dipendente pubblico, ha contestato il suo trasferimento da un servizio a un altro, ritenendolo un demansionamento pubblico impiego discriminatorio e dequalificante. Il Tribunale gli aveva dato ragione sul demansionamento, condannando l'Amministrazione Comunale al risarcimento. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, affermando che le nuove mansioni erano formalmente equivalenti secondo la legge sul pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del Lavoratore. Ha ribadito che nel pubblico impiego l'equivalenza delle mansioni si valuta in base alla classificazione contrattuale e non ai contenuti specifici o al rilievo gerarchico.
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