Un'insegnante ha svolto l'incarico di presidenza per sette anni scolastici consecutivi presso vari istituti. La lavoratrice ha richiesto le differenze retributive rispetto allo stipendio pieno previsto per i dirigenti di ruolo, invocando la regola generale sulle mansioni superiori dirigente scolastico. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, condannando il Ministero a pagare oltre settantamila euro. Il Ministero ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione. I Supremi Giudici hanno ribaltato l'esito del giudizio, accogliendo il ricorso ministeriale. Per i presidi incaricati opera una disciplina speciale stabilita dai contratti collettivi di comparto, la quale prevede specifiche indennità e non l'integrale parificazione stipendiale al dirigente ordinario. La differenza economica è legittima perché premia il superamento di un concorso pubblico formale, senza ledere il principio di equa retribuzione.
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