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D.Lgs. 159/2011 — Anno 2022

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Altri anni per D.Lgs. 159/2011

Fittizia intestazione di beni: l’acquisto finto perde l’immobile
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di un immobile oggetto di una fittizia intestazione di beni. Un uomo, condannato per usura, aveva ideato un complesso schema societario per intestare fittiziamente un fabbricato a una prestanome, amministratrice di una nuova società. L'obiettivo era evitare possibili misure di prevenzione patrimoniale. Attraverso una partita di giro, i canoni di locazione dell'immobile venivano utilizzati dalla società acquirente per pagare l'acquisto del bene stesso, mentre il conto della società venditrice veniva svuotato a favore del reale proprietario. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società acquirente, evidenziando la solidità delle prove raccolte dai giudici di merito e l'assoluta genericità delle contestazioni difensive. Di conseguenza, il sequestro dell'immobile rimane confermato e la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Foglio di via obbligatorio: il finto transito costa la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a tre mesi di arresto per aver violato il foglio di via obbligatorio (art. 76 d.lgs. 159/2011). Il ricorrente era stato sorpreso per due volte nel territorio del Comune di Porto Recanati, da cui era stato allontanato con provvedimento del Questore. La difesa sosteneva che si trattasse di un semplice transito e lamentava un difetto di notifica poiché l'imputato era detenuto. La Suprema Corte ha chiarito che la notifica presso il difensore domiciliatario è valida se la detenzione non è comunicata, e che la presenza in un casolare e in una pineta con altre persone smentisce la tesi del mero transito, confermando la condanna e il pagamento delle spese processuali.
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Termine per impugnare scaduto: condanna definitiva per ritardo
L'Imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava le prescrizioni allontanandosi dal proprio comune. Condannato nei gradi precedenti, proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché presentato oltre il termine per impugnare. Nel caso di sentenza con motivazione contestuale, letta cioè direttamente in udienza, la legge stabilisce un termine tassativo di soli quindici giorni per presentare il ricorso. Avendo depositato l'atto in ritardo, l'Imputato ha perso definitivamente il diritto di contestare la condanna ed è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: collaboratore di giustizia perde ricorso
Un uomo, ritenuto socialmente pericoloso a causa di numerosi precedenti per rapina, sequestro di persona e armi, è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per tre anni. Il destinatario ha impugnato il provvedimento, sostenendo di non essere più pericoloso, di vivere grazie alle pensioni d'invalidità dei genitori e di essere un collaboratore di giustizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la validità della sorveglianza speciale, evidenziando che l'attività criminale recente e la frequentazione di pregiudicati dimostrano l'attualità del pericolo. Inoltre, lo status di collaboratore non esclude automaticamente la pericolosità se persistono condotte illecite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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