La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4237/2026, ha stabilito un principio cruciale sull'appello parte civile. Anche dopo la Riforma Cartabia, la parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento per reati minori, punibili con la sola pena pecuniaria. La Corte ha chiarito che il divieto generale di appello previsto dall'art. 593 c.p.p. non si estende all'impugnazione della parte civile, che è regolata dalla norma speciale dell'art. 576 c.p.p. e mira a tutelare il diritto al risarcimento del danno.
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