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Art. 633 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Invasione di edifici: la legge più severa si applica a chi resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per invasione di edifici in concorso. I ricorrenti contestavano l'applicazione di una legge penale successiva più severa. La Suprema Corte ha confermato che, trattandosi di un reato permanente, se la condotta abusiva prosegue dopo l'entrata in vigore della nuova norma più gravosa, si applica legittimamente quest'ultima. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: il tempo non cancella il reato abusivo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un soggetto per il reato di invasione di edifici. L'imputata sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione prima della sentenza di appello. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'invasione di edifici è un reato permanente. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo quando cessa l'occupazione abusiva dell'immobile (con l'allontanamento volontario o forzato, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado). Poiché l'occupazione abusiva persisteva ancora nel 2020, la prescrizione non era affatto maturata al momento della decisione d'appello nel 2022. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la sanatoria non evita la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'inquilina condannata per l'occupazione abusiva di immobile pubblico. La donna aveva stabilito la propria residenza in un alloggio senza un titolo legittimo e senza completare la regolarizzazione, nonostante la presentazione di una domanda di sanatoria. La difesa contestava la mancata audizione di un testimone e la valutazione delle prove. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna penale, ritenendo le prove d'appello complete e logiche. L'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva: il bisogno di casa non cancella il reato
L'Occupante ha impugnato la condanna per l'occupazione abusiva di un immobile, durata ben tre anni. La difesa ha invocato lo stato di necessità legato all'esigenza abitativa e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva non può essere giustificata dallo stato di necessità se finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo permanente, richiedendosi invece un pericolo attuale e transitorio. Inoltre, la durata triennale dell'illecito esclude la particolare tenuità del fatto. L'Occupante è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di terreni o edifici: reato anche per fondo in disuso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.). L'Imputato aveva occupato per lungo tempo un terreno parzialmente recintato, sostenendo che fosse in disuso da quattro anni e privo di un effettivo utilizzo da parte del proprietario. I giudici hanno chiarito che lo stato di temporaneo disuso non esclude il reato, poiché il proprietario manteneva comunque il controllo visibile sul bene attraverso la recinzione. La Corte ha inoltre confermato la compatibilità tra la continuazione del reato e l'aggravante del nesso teleologico. L'Imputato perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese di giudizio e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Invasione di edifici: la prescrizione non salva l’occupante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, calcolando il tempo dal primo accertamento del fatto. I giudici hanno invece chiarito che l'invasione di edifici è un reato permanente: l'illecito continua a consumarsi finché dura l'occupazione abusiva o, in mancanza di prove sulla cessazione, fino alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era decorso. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Invasione di edifici pubblici: l’illusione della buona fede
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di invasione di edifici pubblici. L'imputato aveva occupato abusivamente un immobile di proprietà pubblica per trarne profitto, utilizzandolo senza alcuna autorizzazione. La difesa sosteneva la mancanza di prove sull'elemento psicologico del reato, ossia la consapevolezza dell'altruità del bene. I giudici hanno invece confermato che la natura pubblica e l'altruità dell'immobile erano elementi del tutto evidenti e facilmente percepibili dall'occupante. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna penale e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Occupazione di alloggio pubblico: la Cassazione nega la prescrizione
Gli Imputati sono stati condannati per violazione di domicilio con violenza sulle cose e occupazione di alloggio pubblico. Gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la prescrizione dei reati prima della sentenza d'appello, sostenendo che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti dovesse ridurre il tempo necessario alla prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, per calcolare la prescrizione, le circostanze aggravanti a effetto speciale pesano sempre, anche se ritenute equivalenti o subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna e impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente.
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Occupazione abusiva: condanna definitiva anche dopo dieci anni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per l'occupazione abusiva di un immobile. L'imputato chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto per evitare la condanna penale. I giudici hanno chiarito che questo beneficio non può essere concesso se l'occupazione abusiva è ancora in corso, trattandosi di un reato permanente. Inoltre, la condotta si è protratta per oltre dieci anni, escludendo qualsiasi ipotesi di lieve entità. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il consenso non salva dal reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per l'occupazione abusiva di immobile pubblico. La difesa invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto, sostenendo inoltre di avere il consenso del precedente assegnatario. I giudici hanno chiarito che il consenso dell'assegnatario non elimina l'arbitrarietà dell'occupazione e che lo stato di necessità richiede un pericolo concreto e attuale, non dimostrato nel caso di specie. Infine, l'allarme sociale generato dalla condotta esclude la particolare tenuità del fatto. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: la condanna diventa più severa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per un soggetto responsabile di occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva l'applicazione retroattiva di una legge penale più sfavorevole. I giudici hanno chiarito che l'occupazione prolungata costituisce un reato permanente. La condotta illecita continua fino allo sgombero o alla sentenza di primo grado. Di conseguenza, se durante l'occupazione entra in vigore una legge con sanzioni più severe, si applica la nuova norma perché il reato è ancora in corso di consumazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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Occupazione abusiva di immobili: no alla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'occupante condannata per il reato di invasione di edifici pubblici. La difesa contestava l'arbitrarietà della condotta e richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobili costituisce un reato permanente, in quanto la compressione del diritto di proprietà pubblica o privata si protrae nel tempo per tutta la durata della permanenza. Di conseguenza, la natura continuativa dell'illecito impedisce l'applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto. L'occupante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Stato di necessità: la povertà non giustifica l’occupazione
Due cittadini, condannati per invasione di edifici e violazione di domicilio aggravata, hanno fatto ricorso in Cassazione invocando lo Stato di necessità dovuto a gravi difficoltà economiche. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che lo Stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non evitabile altrimenti. Le semplici difficoltà economiche non giustificano l'occupazione abusiva di un immobile, potendo essere superate con aiuti sociali o comportamenti leciti. Di conseguenza, la condanna penale è stata confermata e i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: condanna e multa in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Occupante, condannato in precedenza per il reato di invasione di edifici. L'imputato invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto per giustificare l'occupazione abusiva di immobile. I giudici hanno stabilito che l'occupazione prolungata nel tempo esclude sia lo stato di necessità, mancando il pericolo immediato e inevitabile, sia la particolare tenuità dell'offesa. Di conseguenza, L'Occupante perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: quando le scuse non bastano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina condannata per il reato di occupazione abusiva di immobile (art. 633 c.p.). L'imputata aveva occupato uno stabile senza alcun titolo legittimo. La difesa ha proposto un ricorso basato su motivi generici, limitandosi a riprodurre argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio e invocando condizioni personali non idonee a configurare una causa di giustificazione. La Suprema Corte ha ribadito che l'atto di ricorso deve contestare in modo specifico la sentenza d'appello. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva e stato di necessità: la Cassazione dice no
Tre imputati sono stati condannati per l'invasione di un edificio pubblico. Gli occupanti hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dello stato di necessità dovuto alla loro condizione di povertà e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, stabilendo che la semplice indigenza non giustifica l'occupazione abusiva e stato di necessità, soprattutto se i soggetti non hanno attivato o hanno rifiutato gli aiuti dei servizi sociali. Inoltre, la mancanza di pentimento esclude la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. Di conseguenza, le condanne sono definitive e i ricorrenti devono pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condannato chi usa l’allaccio altrui
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per occupazione abusiva di un alloggio popolare e furto di energia elettrica. L'imputato non era l'assegnatario dell'immobile e beneficiava di un allaccio abusivo alla rete elettrica. La difesa ha sostenuto che l'uomo non avesse realizzato materialmente l'allaccio. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che l'utilizzo consapevole dell'energia sottratta configura comunque il reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi presentati ripetevano genericamente le difese precedenti senza contestare la decisione d'appello. Di conseguenza, il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il disagio non scusa il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato di occupazione abusiva di immobile di edilizia popolare. L'imputato si era difeso invocando lo stato di necessità, giustificando l'azione con il disagio di dover coabitare con un'altra famiglia in un appartamento vicino. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che lo stato di necessità richiede un pericolo grave, attuale e transitorio per la persona. Nel caso specifico, la situazione rappresentava solo un disagio abitativo e non un'emergenza inevitabile, anche perché l'uomo disponeva di un lavoro stabile con un reddito mensile di mille euro. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Notifica della citazione a giudizio: firma il convivente e perdi
L'Imputata, condannata per occupazione abusiva di edifici, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata ricezione dell'avviso per la prima udienza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la regolarità della notifica della citazione a giudizio. L'atto era stato infatti consegnato presso il domicilio eletto dell'Imputata e firmato dal convivente, circostanza che garantisce la legale conoscenza del processo. Anche la notifica al difensore tramite PEC è risultata corretta. Di conseguenza, l'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Danneggiamento di immobile altrui: lo stato di necessità non salva
L'Imputato, accusato di danneggiamento di immobile altrui e invasione di edifici, ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente invocava lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto per giustificare i danni arrecati durante l'occupazione dell'immobile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo stato di necessità richiede l'assoluta inevitabilità del pericolo, assente nel caso specifico. Inoltre, la particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando il danneggiamento di immobile altrui è commesso con un chiaro intento appropriativo dell'immobile stesso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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