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Art. 633 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Occupazione abusiva di alloggio pubblico: respinto il genitore
Un genitore ha occupato l'appartamento popolare precedentemente assegnato al figlio. Tuttavia, durante il periodo di regolare locazione del figlio, l'uomo risiedeva formalmente altrove. Di conseguenza, l'interessato non aveva alcun diritto o titolo per subentrare nel contratto di locazione dell'immobile pubblico. I giudici di merito hanno quindi confermato la condanna penale per occupazione abusiva di alloggio pubblico. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione probatoria e lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ricorrente ha riproposto argomenti di fatto già respinti, senza formulare critiche specifiche. Inoltre, i giudici hanno negato la pena sospesa perché la condotta illecita persisteva ancora durante il processo, impedendo una previsione favorevole sul futuro comportamento dell'uomo.
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Furto di energia elettrica: la condanna resta anche senza rilascio
Un uomo ha subito una condanna penale per occupazione abusiva di immobile e furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità penale e la recidiva, revocando soltanto la sanzione accessoria del rilascio dell'alloggio. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione delle prove, il calcolo della pena e l'aumento per recidiva basato sui suoi precedenti giudiziari. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti già chiariti nei gradi precedenti. Inoltre, l'applicazione della recidiva risulta legittima perché supportata da condanne contro il patrimonio protratte per decenni e dall'assenza di pentimento. L'uomo deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tentato furto in abitazione: no al proscioglimento immediato
Un uomo entrava di notte in una casa per rubare ma fuggiva per la reazione dei proprietari. La Procura contestava il tentato furto in abitazione. Durante la convalida dell'arresto, il giudice riqualificava il fatto in invasione arbitraria di edifici e chiudeva subito il processo per mancanza di querela. La Procura Generale ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato il proscioglimento. Il giudice ha motivato il cambio di reato solo su vaghe frasi dell'accusato, ignorando gli indizi del furto. Inoltre, il giudice non poteva dichiarare estinto il processo poche ore dopo l'intrusione, privando le vittime del termine trimestrale per sporgere formale querela.
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Violenza sessuale su minore: abusi accertati e ricorso bocciato
La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione per un imputato accusato di violenza sessuale su minore con meno di dieci anni, lesioni volontarie e invasione di edificio. L'uomo contestava l'attendibilità dei riscontri probatori alla luce del deficit cognitivo della vittima e lamentava il mancato sconto per le attenuanti generiche. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso: la Cassazione non può riesaminare le prove già valutate concordemente in primo e secondo grado. La gravità delle condotte, i numerosi precedenti penali e i tentativi di condizionare i bambini abusati giustificano pienamente la severità della pena e il diniego di ogni beneficio. Dichiarata inammissibile anche la richiesta di spese avanzata dalla parte civile per difetto di un effettivo contributo difensivo scritto.
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Occupazione abusiva e stato di necessità: il rifiuto della Corte
Una donna ha occupato abusivamente un alloggio popolare per far fronte al proprio disagio abitativo. Il suo comportamento ha impedito alla famiglia legittima assegnataria di effettuare i lavori di ristrutturazione e di prendere possesso della casa. I giudici di merito hanno condannato l'autrice del gesto per invasione di edifici, respingendo la richiesta di assoluzione. La donna ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'indigenza economica integrasse una scusante penale valida. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Il binomio tra occupazione abusiva e stato di necessità non opera se l'occupazione dura a lungo e mira a risolvere bisogni abitativi stabili, soprattutto senza aver prima richiesto l'aiuto dei servizi sociali pubblici.
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Occupazione abusiva di immobile: il bisogno non evita la condanna
Una donna ha occupato arbitrariamente un immobile per svariati anni con l'intento di risolvere in via definitiva il proprio problema abitativo. All'arrivo delle forze dell'ordine, la donna ha ammesso spontaneamente l'ingresso abusivo senza fornire versioni alternative. Condannata nei gradi di merito per occupazione abusiva di immobile, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'assenza del dolo e chiedendo il riconoscimento dello stato di necessità per ragioni abitative. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: una permanenza prolungata per anni non configura un pericolo imminente e transitorio. L'occupante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende, mentre la richiesta di spese della parte civile è stata respinta per tardività.
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Occupazione abusiva: il bisogno abitativo non salva dalla condanna
Due imputati hanno impugnato la condanna per l'occupazione abusiva di un immobile, sostenendo di aver agito per stato di necessità a causa delle proprie condizioni di invalidità e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il bisogno prolungato di una casa non giustifica la violazione della legge penale senza un pericolo imminente e grave di danno fisico alla persona. Inoltre, l'occupazione protratta per lungo tempo, persino dopo la prima condanna, impedisce di considerare l'offesa di minima entità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di suolo pubblico: dal gazebo al sequestro
Un esercente ottiene dal Comune l'autorizzazione per installare quattro gazebo leggeri e aperti per ombreggiare l'area esterna. L'uomo realizza invece una struttura unica, chiusa stabilmente su tutti i lati con pannelli in plastica, trasformando lo spazio in una vera sala per il locale. Il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo dell'opera per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico. L'esercente impugna la misura sostenendo la regolarità edilizia e il regolare versamento del canone al Comune. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la misura cautelare. L'ampliamento arbitrario eccede il titolo concesso e genera un illegittimo aumento del carico urbanistico. L'imprenditore perde l'uso della struttura e subisce la condanna a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Generica voltura o furto di acqua: condanna confermata
Una donna subentrava al padre defunto nell'abitazione, occupando l'immobile senza alcun titolo legittimo. Nel vano impianti mancava il contatore della fornitura idrica ed era presente un bypass realizzato con tubi in PVC per prelevare illecitamente la risorsa. La donna continuava a usufruire della fornitura per lungo tempo, limitandosi a richiedere una generica voltura delle utenze domestiche. I giudici di merito la condannavano per furto aggravato e invasione di edifici. L'imputata ricorreva per Cassazione sostenendo la propria buona fede e invocando la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna penale. I giudici hanno stabilito che l'uso prolungato dell'allaccio abusivo e l'assenza di una richiesta di allaccio ex novo integrano pienamente il furto di acqua, escludendo qualsiasi scusante o causa di non punibilità.
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Occupazione abusiva di immobile: il disagio non cancella il reato
Un'occupante ha impugnato la condanna penale per invasione di terreni ed edifici, sostenendo di essere entrata nell'immobile con il consenso del precedente inquilino e di trovarsi in gravi difficoltà abitative ed economiche. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha respinto integralmente il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che l'occupazione abusiva di immobile si configura anche senza violenza, quando la permanenza prosegue senza alcun valido titolo giuridico. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il cronico disagio abitativo non costituisce stato di necessità idoneo a giustificare il reato, trattandosi di una condizione duratura e priva di un imminente ed inevitabile pericolo. Infine, la persistenza nell'immobile preclude il beneficio della particolare tenuità del fatto.
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Invasione di terreni o edifici: il silenzio non sana il reato
Una cittadina occupava un manufatto abusivo costruito nel cortile di un ente pubblico per l'edilizia residenziale senza alcun titolo autorizzativo. L'imputata sosteneva l'assenza di violenza e una presunta tolleranza dell'ente proprietario nel corso degli anni, ritenendo insussistente il reato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per invasione di terreni o edifici. I giudici hanno chiarito che il delitto si configura anche senza l'uso della forza fisica quando l'insediamento avviene contro la legge e senza titolo. Inoltre, l'inerzia o la prolungata inattività dell'ente proprietario non trasformano l'abuso in un diritto né escludono la colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di un container: la Cassazione conferma la pena
L'imputato ha abbandonato il modulo abitativo dei genitori per installarsi stabilmente in un altro container insieme alla propria compagna. L'alloggio abusivo conteneva tutto il necessario per la vita quotidiana di una nuova famiglia. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per il reato di occupazione abusiva di immobile. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancanza di prove, l'assenza di dolo e chiedendo la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproponevano argomenti già respinti senza critiche specifiche. Inoltre, i giudici hanno escluso la particolare tenuità a causa della notevole durata dell'occupazione abusiva. L'imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: senza dolo non è reato
Un'imputata straniera, con scarse conoscenze della lingua italiana, viene assolta dall'accusa per occupazione abusiva di immobile. La donna aveva pagato una somma di denaro a terzi credendo di acquistare un appartamento pubblico privo di arredi e con la serratura manomessa. Il Tribunale riconosce l'assenza del dolo, ossia della consapevolezza di occupare illegalmente l'immobile. La Procura Generale impugna la decisione sostenendo che la porta manomessa dovesse far presagire l'illecito. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'accusa: i giudici di legittimità non possono riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. L'assoluzione dell'imputata diventa così definitiva.
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Occupazione abusiva di suolo pubblico: la Cassazione respinge
L'Imputato è stato condannato per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Lo stesso ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la temporaneità della condotta e chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la contestazione sulla temporaneità mirava a ottenere un riesame dei fatti, precluso nel giudizio di legittimità. Inoltre, la richiesta sulla tenuità del fatto è stata ritenuta manifestamente infondata. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: il disagio non evita la condanna
L'Imputato ha occupato un immobile di proprietà comunale senza un valido provvedimento di assegnazione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile. I giudici hanno chiarito che il semplice disagio abitativo non giustifica l'occupazione abusiva di immobile e non integra lo stato di necessità. Quest'ultimo richiede un pericolo attuale e imminente per l'integrità fisica della persona. La Corte ha inoltre ribadito la natura permanente del reato. La prescrizione comincia a decorrere soltanto quando l'occupazione dell'immobile cessa con il rilascio del bene. Poiché il ricorso presentava motivi generici e ripetitivi, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. L'Imputato deve pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobili: lo stato di necessità non salva
Due cittadini hanno impugnato la condanna penale per l'occupazione abusiva di immobili, sostenendo la brevità del tempo trascorso, lo stato di necessità legato alla ricerca di un'abitazione e la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobili è un reato permanente finché dura la limitazione del godimento per il proprietario. Lo stato di necessità non giustifica chi cerca un alloggio definitivo, ma copre soltanto pericoli attuali e transitori. Inoltre, la particolare tenuità del fatto non si applica ai reati permanenti la cui condotta illecita è ancora in corso. Gli occupanti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: quando la necessità non salva
Un cittadino ha occupato senza titolo un immobile sostenendo che l'emergenza abitativa giustificasse la sua condotta. La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità di trovare una casa stabile non cancella il reato penale. L'occupazione abusiva di immobile può essere scriminata dallo stato di necessità solo di fronte a un pericolo grave, imminente e temporaneo per la persona. Risolvere un problema abitativo a lungo termine non rientra tra le cause di giustificazione. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'occupante, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Invasione di terreni: Cassazione annulla la condanna
Due persone erano state condannate per l'ipotizzata invasione di terreni e pascolo abusivo ai danni di un'associazione religiosa. I giudici di merito avevano fondato la condanna sulle dichiarazioni di un testimone rese durante le indagini, le quali però non erano state chiaramente confermate durante il dibattimento in aula. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi della difesa, rilevando un evidente travisamento della prova e una motivazione illogica riguardante sia il valore delle testimonianze sia la presunta responsabilità del secondo imputato. Per tali ragioni, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza di condanna, ordinando un nuovo processo di appello per riesaminare accuratamente le prove.
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Invasione di terreni demaniali: la buona fede non salva l’opera
L'Imputato, in qualità di legale rappresentante di L'Azienda, occupava senza concessione due lotti di terreno demaniale appartenenti all'alveo di un fiume per l'ampliamento di una discarica. La difesa sosteneva la buona fede a causa delle pratiche amministrative in corso e la mancanza di danno idraulico. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per l'invasione di terreni demaniali. La Corte ha chiarito che l'assenza di un titolo concessorio formale rende l'occupazione del tutto arbitraria e che l'eventuale perdita della funzione idrica del bene non elimina l'illecito penale. Inoltre, la mancata sdemanializzazione formale impedisce qualsiasi presunzione di legittimità. L'Imputato dovrà pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva: no alla particolare tenuità del fatto
Un'imputata è stata condannata per aver occupato abusivamente un immobile di proprietà pubblica per oltre quattro anni. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione di fronte a un'occupazione protratta nel tempo, poiché la durata della condotta ne evidenzia la natura abituale. Inoltre, il ricorso si limitava a ripetere le argomentazioni già respinte nel giudizio d'appello. L'imputata ha così perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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