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Art. 633 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 633 Codice Penale

Occupazione abusiva di immobile: quando la necessità non salva
Un cittadino ha occupato senza titolo un immobile sostenendo che l'emergenza abitativa giustificasse la sua condotta. La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità di trovare una casa stabile non cancella il reato penale. L'occupazione abusiva di immobile può essere scriminata dallo stato di necessità solo di fronte a un pericolo grave, imminente e temporaneo per la persona. Risolvere un problema abitativo a lungo termine non rientra tra le cause di giustificazione. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'occupante, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva: no alla particolare tenuità del fatto
Un'imputata è stata condannata per aver occupato abusivamente un immobile di proprietà pubblica per oltre quattro anni. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione di fronte a un'occupazione protratta nel tempo, poiché la durata della condotta ne evidenzia la natura abituale. Inoltre, il ricorso si limitava a ripetere le argomentazioni già respinte nel giudizio d'appello. L'imputata ha così perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: la Cassazione respinge il ricorso
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per l'occupazione abusiva di immobile destinato ad abitazione. La difesa ha invocato lo stato di necessità e il diritto alla continuità abitativa per un nucleo familiare di sei persone, richiedendo anche la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il persistere della violazione nel tempo e l'assenza di ricerche attive di soluzioni abitative alternative escludono lo stato di necessità. Inoltre, la mancanza dei requisiti di legge e la ripetizione dei motivi d'appello rendono infondata ogni richiesta. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Invasione di terreni o edifici: occupare senza violenza è reato
Due cittadini hanno impugnato la condanna penale ricevuta per il reato di invasione di terreni o edifici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi confermando la penale responsabilità dei soggetti. I giudici hanno chiarito che l'invasione sussiste anche senza l'uso di violenza fisica o minacce, essendo sufficiente la presa di possesso arbitraria e la costruzione di opere non autorizzate su suolo altrui. La tolleranza prolungata nel tempo da parte del proprietario non trasforma un abuso in un diritto. Inoltre, la stabilità e la lunga durata dell'occupazione impediscono l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a testa alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: no allo stato di necessità
L'Imputato ha occupato un locale di proprietà pubblica per adibirlo a proprio ufficio privato. Il soggetto ha continuato l'utilizzo dell'immobile nonostante il rifiuto dell'autorizzazione e un'ordinanza di sgombero emessa dal Comune. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per occupazione abusiva di immobile. I giudici hanno escluso lo stato di necessità perché il locale serviva come ufficio e non per far fronte a un pericolo imminente per la vita o la salute. La Cassazione ha negato anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della natura prolungata dell'illecito. L'Imputato non ha ottenuto le attenuanti generiche per via dei suoi precedenti penali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e delle sanzioni pecuniarie.
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Occupazione abusiva di immobile: no allo stato di necessità
L'Occupante di un appartamento comunale ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile. La difesa sosteneva la sussistenza dello stato di necessità e richiedeva la sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'occupazione protratta per diversi anni esclude lo stato di necessità. Inoltre, la condotta continuata e la mancanza di ravvedimento dimostrano un'elevata intensità del dolo, giustificando il diniego della sospensione della pena. L'Occupante è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di terreni: terreno vasto, niente tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna per occupazione abusiva di terreni. L'imputato contestava la valutazione della responsabilità e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno chiarito che non è possibile richiedere in Cassazione una nuova valutazione delle prove già esaminate in appello. L'occupazione abusiva di terreni riguardava una superficie di notevole estensione e costituiva un reato permanente, elementi che escludono a priori la lieve entità dell'offesa. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva di immobile pubblico: no alla tenuità
L'Imputato ha proposto ricorso contro la condanna per la occupazione abusiva di immobile pubblico (art. 633 c.p.). La difesa ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sull'intenzione delittuosa richiedevano una rivalutazione dei fatti inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, la particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della natura prolungata e reiterata dell'occupazione, proseguita anche a fronte dei ripetuti dinieghi di regolarizzazione da parte dell'amministrazione pubblica. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Invasione di terreni ed edifici: condanna ferma in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino accusato del reato di invasione di terreni ed edifici pubblici. L'imputato ha contestato la condanna riproponendo gli stessi argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza apportare una critica specifica alla decisione impugnata. I giudici hanno confermato l'impossibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della gravità della condotta, della presenza di opere abusive e del conseguente ostacolo alla circolazione stradale. La Cassazione ha inoltre negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato e la reiterazione dei comportamenti illeciti. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: confermata la condanna penale
L'Imputato è stato condannato per i reati di invasione di edifici e tentato furto. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità penale, applicando la recidiva e negando le attenuanti generiche. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata riduzione della pena e l'assenza di motivazioni adeguate. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice non deve concedere le attenuanti generiche solo per l'assenza di elementi negativi. Servono infatti elementi positivi concreti che giustifichino la mitigazione della sanzione. Inoltre, i precedenti penali hanno dimostrato una maggiore pericolosità sociale. L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Occupazione abusiva di immobile: ricorso inammissibile
L'imputata ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di occupazione abusiva di immobile. La difesa ha sostenuto l'esistenza di un errore nella numerazione dell'alloggio e ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le contestazioni sull'immobile riproducevano argomenti già ampiamente respinti in appello. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di qualsiasi prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. L'imputata perde la causa ed è condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Invasione di terreni o edifici: quando l’accordo vieta il reato
Le parti civili hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata condanna degli imputati per i reati di minaccia e invasione di terreni o edifici. Secondo la ricostruzione dei giudici, gli imputati avevano occupato i beni sulla base di una divisione informale dell'immobile, ritenendo legittimo il possesso e cessando ogni utilizzo subito dopo la decisione civile sui beni. Le presunte frasi minacciose costituivano semplici rivendicazioni di proprietà, prive della prospettazione di un male ingiusto. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, sottolineando che il giudice di merito non deve confutare ogni singola tesi difensiva se la motivazione complessiva è coerente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Invasione di terreni: occupazione prolungata e nessuna tenuità
Due soggetti sono stati condannati per il reato di invasione di terreni per aver occupato abusivamente un'area immobiliare per decenni, continuando l'occupazione anche dopo la morte dell'originario invasore. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego della sospensione condizionale della pena e la misura della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la permanenza dell'occupazione impedisce l'applicazione della particolare tenuità del fatto. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici e la gravità della condotta giustificano il rifiuto dei benefici e la misura della pena. Gli occupanti abusivi dovranno pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria.
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Occupazione abusiva di immobile: no allo stato di necessità
L'Imputato ha occupato un fabbricato senza titolo ed eseguito lavori di ristrutturazione. Di fronte all'accusa di occupazione abusiva di immobile, il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione invocando lo stato di necessità e la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che lo stato di necessità richiede un pericolo temporaneo, del tutto incompatibile con un'occupazione stanziale accompagnata da lavori edili. Inoltre, la prolungata durata dell'occupazione esclude l'ipotesi della lievità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Invasione di terreni o edifici: casa del padre
L'Imputato ha proposto ricorso contro la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici, sostenendo la propria estraneità all'illecito poiché era subentrato nell'immobile occupato in origine dal padre ed era nato nell'abitazione stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato sussiste in presenza di un'occupazione senza titolo, anche priva di violenza o coazione fisica, e che il trascorrere del tempo o la tolleranza del proprietario non legalizzano la posizione dell'occupante. Abitare in un immobile su indicazione del genitore non costituisce una giustificazione, ma conferma la condotta materiale dell'Imputato. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Occupazione abusiva: il disagio cronico non evita la condanna
Una cittadina occupa un immobile senza titolo e affronta un procedimento penale. La difesa invoca lo stato di necessità a causa di un grave disagio alloggiativo. La Corte di Cassazione conferma le pronunce dei giudici di merito e respinge le censure difensive. I giudici stabiliscono che l'occupazione abusiva non può trovare giustificazione in una condizione di povertà cronica e strutturale. La scriminante richiede l'attualità del pericolo e l'assoluta contingenza dell'emergenza. Il disagio prolungato nel tempo non esclude il ricorso a percorsi abitativi legali o all'assistenza sociale. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Occupazione abusiva di immobile e violenza: ricorso inammissibile
Tre individui hanno impugnato la condanna penale per occupazione abusiva di immobile pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha invocato lo stato di necessità legato al bisogno abitativo e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che l'occupazione abusiva di immobile costituisce un illecito permanente e la tenuità del fatto non trova applicazione senza la prova della cessata condotta. Inoltre, la violenza esercitata contro le forze dell'ordine con conseguenti lesioni esclude ogni lieve entità.
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Invasione di terreni e furto di legna: confermata la condanna
Un uomo si è introdotto all'interno di una proprietà privata altrui per abbattere e asportare nove alberi, tra querce e pioppi. L'imputato ha agito nonostante i testimoni presenti lo avessero espressamente avvertito dell'altruità dell'area, chiaramente delimitata sul confine da un albero di pioppo. I giudici di merito hanno condannato il soggetto per i reati di invasione di terreni e furto di legna, imponendo anche una provvisionale risarcitoria di duemila euro a favore della persona offesa. L'autore ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'assenza di recinzioni materiali, la sproporzione economica del risarcimento e il diniego della sospensione condizionale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, confermando la responsabilità penale e condannando l'imputato alle spese legali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Invasione di terreni o edifici: reato anche senza violenza
Un cittadino ha impugnato la condanna per il reato di invasione di terreni o edifici destinati a uso pubblico, sostenendo l'assenza di prove sulla sua introduzione arbitraria e non violenta nell'alloggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo un principio consolidato: per configurare il reato non serve un'azione violenta o l'effrazione materiale. È sufficiente accertare che il soggetto occupi l'immobile senza alcun titolo legittimo di assegnazione. L'occupazione non autorizzata integra pienamente la condotta punibile dalla legge penale.
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Occupazione abusiva di immobile e stato di necessità
L'imputata ha impugnato la sentenza di condanna per l'occupazione abusiva di immobile pubblico, consistente nella sostituzione dei lucchetti ed ingresso in una casa cantoniera insieme a due familiari. La difesa ha sostenuto l'esistenza dello stato di necessità legato alle gravi condizioni di salute del marito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le precarie condizioni di salute non giustificano l'illecito, poiché la donna non aveva mai presentato domanda per l'assegnazione regolare di un alloggio popolare e aveva già occupato abusivamente un altro immobile in passato. Inoltre, la richiesta di sospensione condizionale della pena è stata respinta per la gravità e la continuità del reato. L'imputata deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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