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Art. 628 Codice Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 628 Codice Penale

Aggravante del reato di rapina: la Cassazione blocca il ricorso
L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna penale, contestando sia l'applicazione dell'aggravante del reato di rapina sia il bilanciamento espresso tra le circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Riguardo al primo motivo, i giudici hanno evidenziato che la presenza della doppia conforme impedisce un terzo riesame dei fatti già analizzati e confermati nei precedenti gradi. Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che la comparazione delle circostanze spetta esclusivamente al giudice di merito, a condizione che la motivazione sia esente da arbitrio o illogicità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di rapina: dalla contestazione al rigetto in Cassazione
L'Imputato è stato condannato per i reati di armi e reato di rapina con l'aggravante della recidiva. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo di riqualificare il fatto in estorsione, di riconoscere la lieve entità del danno e di concedere le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che ripetere le medesime contestazioni già respinte in appello rende le doglianze generiche e non valutabili. Inoltre, la qualificazione della condotta come reato di rapina risulta corretta e la motivazione sul diniego delle attenuanti appare del tutto solida. L'Imputato deve quindi pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato di rapina ed esercizio arbitrario: la Cassazione conferma
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la condanna ricevuta in appello. La difesa richiedeva la riqualificazione del fatto da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni difensive erano generiche e si limitavano a riprodurre argomenti già esaminati e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Le testimonianze della persona offesa, i filmati delle telecamere e le intercettazioni telefoniche hanno confermato la sussistenza della condotta violenta e la corretta qualificazione nel reato di rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni escluso.
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Lieve entità nella rapina: violenza grave e ricorso respinto
Un condannato per rapina aggravata ha chiesto la riduzione della pena invocando la lieve entità nella rapina, sulla scia della recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il reato originario riguardava la sottrazione di mille euro e di una bicicletta, eseguita mediante l'uso di spray urticante, un pugno e minacce con coltello. Il Giudice dell'esecuzione e la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i fatti e la violenza dell'aggressione erano stati già accertati in modo definitivo. Risulta impossibile riconoscere la lieve entità nella rapina quando il valore dei beni rubati è rilevante e la violenza esercitata è grave. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso: verdetto confermato e sanzione
L'Imputato, condannato per il reato di rapina, ha presentato impugnazione contestando la ricostruzione dei fatti e la misura della pena stabilita dai giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché i motivi proposti richiedevano una nuova valutazione delle prove, compito riservato esclusivamente ai giudici di merito. Inoltre, i giudici di legittimità hanno ribadito che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice, purché la decisione sia motivata in modo logico. L'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per la colpa nella presentazione di un ricorso non ammissibile.
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Patteggiamento e pene sostitutive: l’accordo resta immodificabile
L'Imputato, accusato dei reati di rapina aggravata e ricettazione, ha stipulato un accordo di patteggiamento. Successivamente, la difesa ha richiesto un rinvio dell'udienza per domandare la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il giudice ha respinto la richiesta e applicato la pena stabilita. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per lamentare la mancata concessione del rinvio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il tema centrale riguarda il rapporto tra Patteggiamento e pene sostitutive. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento costituisce un accordo unitario e inscindibile. L'eventuale richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva deve rientrare obbligatoriamente e preventivamente nei termini dell'accordo tra le parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: confermata la pena
L'Imputato propone ricorso contro la condanna per rapina, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti e il calcolo della pena. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici evidenziano come le lamentele siano semplici ripetizioni di quanto già sollevato in appello e adeguatamente respinto. La violenza dell'azione, la gravità del danno morale causato alle vittime e la presenza di precedenti penali specifici impediscono ogni riduzione di pena. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e verserà tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rapina aggravata o furto: lo smartphone rubato con violenza
Un uomo ha sottratto con la forza uno smartphone a una passante, facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali. La difesa ha chiesto di declassare il reato in furto con strappo e di applicare l'attenuante della lieve entità in ragione del modesto valore economico del dispositivo. La Corte di Cassazione ha confermato l'imputazione per rapina aggravata e lesioni aggravate. I giudici hanno chiarito che l'uso della forza fisica diretta contro la vittima impedisce la riqualificazione in semplice furto. Inoltre, il riconoscimento della lieve entità non dipende unicamente dal valore del bene rubato, ma richiede una valutazione globale della condotta e delle sue conseguenze. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Attenuante della lieve entità nella rapina: bottino esiguo non basta
L'Imputato, condannato per due episodi di rapina aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha richiesto l'applicazione dell'attenuante della lieve entità nella rapina, introdotta dalla sentenza costituzionale 86/2024, evidenziando il modestissimo valore dei beni sottratti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ridotto danno patrimoniale non garantisce in modo automatico lo sconto di pena. Per concedere l'attenuante della lieve entità nella rapina occorre una valutazione complessiva dell'azione, la quale deve mostrare un'offensività minima del fatto. Ripetere le medesime contestazioni dell'appello senza critiche specifiche rende il ricorso inammissibile. L'Imputato deve versare le spese di giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rapina su autobus e inammissibilità del ricorso per cassazione
L'Imputato è stato condannato per una rapina violenta avvenuta a bordo di un autobus urbano. La condanna si fondava sul riconoscimento di tre testimoni e sui video della videosorveglianza. L'Imputato ha proposto impugnazione lamentando difetti di motivazione sulla propria responsabilità e la mancata concessione dell'attenuante per il contributo di minima importanza. La Corte di Cassazione ha stabilito la inammissibilità del ricorso per cassazione. I motivi presentati dalla difesa sono risultati generici e ripetitivi, in quanto non hanno criticato le logiche argomentazioni della sentenza di secondo grado. Il ricorso mirava a una non consentita rilettura delle prove, preclusa davanti ai giudici di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Divieto di reformatio in peius: il reato può diventare più grave
L'Imputato, insieme a due complici, entra nel negozio di un commerciante per distrarlo e consentire un'azione criminosa. Il Tribunale lo condanna per tentato furto aggravato. L'Imputato propone appello, ma i giudici di secondo grado riqualificano il fatto in rapina consumata aggravata. L'Imputato ricorre in Cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius, la mancanza di prove sul concorso nel reato e l'omessa concessione di una pena sostitutiva pecuniaria. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave non viola il divieto di reformatio in peius, purché la pena finale non aumenti nella specie o nella quantità e sia stata impugnata la responsabilità. Rigettati anche gli altri motivi poiché la richiesta di pena sostitutiva era troppo generica. L'Imputato deve pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Giustizia riparativa: nessun rinvio nei reati gravi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per i reati di rapina aggravata e ricettazione, rigettando il ricorso contro il diniego di accesso a un percorso di giustizia riparativa. I giudici hanno chiarito che l'accesso alla giustizia riparativa non comporta la sospensione del processo per i reati perseguibili d'ufficio. La sospensione processuale spetta esclusivamente per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione e su espressa istanza di parte. Inoltre, l'imputato deve dimostrare l'utilità concreta dell'istituto per la definizione del reato e delle sanzioni, senza avanzare istanze generiche o tardive a ridosso della decisione di secondo grado.
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Concorso morale in rapina: confermata la condanna in Cassazione
Un imputato impugna la condanna per concorso morale in rapina, sostenendo la mancanza di prove sul suo ruolo di mandante e lamentando difetti di motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che la ricostruzione dei fatti spetta esclusivamente ai giudici di merito e che la Corte d'Appello ha fornito una motivazione logica e priva di vizi, basata sulle dichiarazioni delle vittime e su prove logiche. Inoltre, i motivi del ricorso risultano generici e meramente ripetitivi. Di conseguenza, la Suprema Corte conferma la condanna dell'imputato e lo obbliga al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Determinazione della pena: condanna confermata per la rapina
L'Imputato propone ricorso contro la decisione di secondo grado che ha confermato la condanna per una rapina pianificata. La difesa contesta il bilanciamento delle circostanze e la determinazione della pena. I giudici hanno valorizzato la pericolosità del soggetto, evidenziata dall'abbandono del complice ferito sul luogo del reato, dai precedenti per furto e dalla violazione delle prescrizioni cautelari. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La valutazione sulla determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile se sostenuta da motivazione logica. L'Imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concorso anomalo nel reato: i limiti della responsabilità
L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per rapina, invocando l'applicazione del concorso anomalo nel reato per le azioni non concordate dei complici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che chi partecipa a un piano criminale e accetta il rischio di una sua evoluzione più grave risponde dell'evento a titolo di dolo indiretto. Non è applicabile il concorso anomalo nel reato se l'evento era uno sviluppo prevedibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro per la Cassa delle Ammende.
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Tentata rapina impropria: la Cassazione blocca il riesame
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che lo condannava per il reato di tentata rapina impropria. Il ricorrente ha lamentato la scorretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e l'assenza di riscontri esterni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze riproponevano argomenti già esaminati nel grado di merito. Inoltre la Cassazione non può compiere una nuova valutazione dei fatti né sostituire i propri criteri a quelli del giudice precedente. L'Imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Inammissibilità del ricorso per rapina aggravata: confermata pena
L'Imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza di condanna per il reato di rapina aggravata. La difesa ha sollevato dubbi sulla qualificazione del fatto e sulla valutazione della prova riguardante l'attendibilità della persona offesa. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per rapina aggravata poiché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. L'Imputato si è limitato a contestare le decisioni di merito senza evidenziare effettivi errori di diritto. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la penale responsabilità dell'Imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: invalido il ricorso per prescrizione
Due persone, condannate per rapina aggravata commessa nel 2014, hanno sottoscritto un concordato in appello ottenendo una pena di due anni di reclusione e duemila euro di multa. Successivamente, le imputate hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'intervenuta prescrizione del reato e la mancata valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, quando le parti concordano la pena in appello, il successivo ricorso in Cassazione è limitato unicamente a vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della sanzione. Inoltre, la richiesta sulla prescrizione era del tutto infondata, poiché il termine scadrà soltanto nel 2034. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Reato continuato e rapine: quando il carcere spezza il piano
Un condannato chiedeva il riconoscimento del reato continuato per due diverse rapine commesse a distanza di oltre un anno. Il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta a causa della differente modalità esecutiva dei fatti e del periodo di carcerazione intermedio tra i due episodi. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la semplice propensione a delinquere o la scelta di vita criminale non equivale a un unico piano prefissato fin dall'inizio. L'arresto intermedio e la diversa natura delle condotte interrompono il legame criminoso unitario. Il ricorrente deve inoltre pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Due rapine in due mesi: negato e riaperto il vincolo continuato
Un uomo condannato per due rapine aggravate ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione davanti al Giudice dell'esecuzione. I due reati erano avvenuti a distanza di soli due mesi l'uno dall'altro e con la partecipazione dello stesso complice. L'istante ha inoltre evidenziato il proprio stato di tossicodipendenza quale movente unitario dei reati. Il Tribunale ha respinto la richiesta con motivazioni generiche, valorizzando la diversità dei luoghi e degli oggetti sottratti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, annullando l'ordinanza con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che il magistrato non può rigettare l'istanza con mere formule di stile, ma deve analizzare a fondo la vicinanza temporale, l'identità del complice e la condizione di dipendenza dell'agente.
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