L'imputato, condannato per rapina aggravata, concordava in secondo grado una pena ridotta a quattro anni di reclusione e ottocento euro di multa, rinunciando contestualmente a tutte le altre censure difensive. La Corte di appello accoglieva integralmente l'intesa sanzionatoria. Successivamente, l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando una mancata corrispondenza tra l'accordo raggiunto e la sentenza emessa, criticando l'omessa specifica indicazione dei motivi rinunciati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Quando si perfeziona un concordato in appello, le parti non possono contestare la quantificazione concordata della pena né riproporre le doglianze oggetto di espressa rinuncia, a meno che non emergano vizi della volontà o sanzioni del tutto illegali.
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