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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude l’assoluzione
Gli Imputati hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato da parte della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva precedentemente accolto la richiesta di concordato in appello, riducendo la pena come concordato tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, stabilendo che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare il mancato proscioglimento dell'imputato per cause estranee all'accordo. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no alla traduzione automatica del detenuto
L'Imputato, detenuto, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata traduzione in udienza per partecipare al giudizio di secondo grado. La Corte d'Appello aveva definito il procedimento applicando la pena concordata tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non sussiste alcun obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'imputato detenuto se quest'ultimo, o il suo difensore, non ne abbiano fatto espressa richiesta. La semplice richiesta di concordato in appello non equivale a una richiesta di partecipazione fisica all'udienza. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un presunto errore di calcolo nella pena applicata dal Giudice d'Appello, ritenendola difforme da quella concordata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte d'Appello ha accolto fedelmente la richiesta concordata tra le parti. Di conseguenza, non sussiste alcuno spazio per contestare il calcolo della pena. Il ricorso è stato ritenuto privo di autosufficienza e respinto immediatamente. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione conferma che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di impugnazione successiva.
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Concordato in appello: no alla prescrizione se la pena è da rifare
I Condannati, precedentemente giudicati per reati fallimentari, hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima, agendo come giudice di rinvio, aveva rideterminato le loro pene applicando il concordato in appello. I Condannati lamentavano la mancata dichiarazione di prescrizione di alcuni reati all'interno dell'accordo sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello non può includere la prescrizione se il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente la quantificazione della pena. In questa fase, infatti, la responsabilità penale è ormai definitiva a causa del giudicato progressivo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato le condanne e ha sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese processuali e di una multa in favore della cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Un uomo condannato per detenzione e spaccio di cocaina e marijuana concorda la pena in secondo grado. Il concordato in appello ridetermina la sanzione a due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione. Successivamente, l'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di un possibile proscioglimento. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio o la qualificazione del reato. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi più ricorrere
Il caso riguarda un imputato condannato per reati di droga ed evasione che, dopo aver stipulato un concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio cardine stabilito è che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione: sono ammissibili solo le contestazioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Le censure generiche sulla misura della pena, se questa non è illegale, non possono essere esaminate poiché l'imputato vi ha rinunciato accettando l'accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che applicava una pena concordata per reati di droga. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione di un possibile proscioglimento d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare la mancata valutazione del proscioglimento o vizi sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude la Cassazione
Due imputati, condannati per reati di droga, concordano la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando la mancata verifica di cause di proscioglimento. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio, purché la pena concordata sia legale. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per cessione di stupefacenti e tentata estorsione, aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di un possibile proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione, comprese le questioni rilevabili d'ufficio o la qualificazione del reato. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di presentare ricorso per motivi diversi da quelli concordati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
Due imputati, condannati in appello per traffico di stupefacenti dopo aver concordato la pena, ricorrono in Cassazione. Il Primo Imputato contesta la qualificazione del reato e l'aggravante, mentre il Secondo Imputato lamenta la mancata traduzione dal carcere per l'udienza. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il Concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità questioni di merito o di rito, salvo che la pena concordata sia illegale. Inoltre, la partecipazione all'udienza del detenuto richiede una specifica richiesta scritta del difensore, omessa nel caso di specie. I ricorrenti vengono condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Gli Imputati, condannati per spaccio di lieve entità in concorso, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato dopo aver concordato la pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice. Non si possono contestare motivi già rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento immediato, a meno che la pena applicata non sia illegale. Di conseguenza, gli imputati hanno perso il ricorso e sono stati condannati a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti per reati in materia di stupefacenti. L'imputato lamentava la mancata valutazione da parte dei giudici di secondo grado delle condizioni per un proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato esclusivamente a questioni legate alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, emessa a seguito di concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado delle condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, non si possono contestare la mancata applicazione del proscioglimento o vizi sulla determinazione della pena, salvo che quest'ultima sia illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva ridotto la pena per i reati di rapina e lesioni personali applicando il concordato in appello, ossia l'accordo sulla pena tra difesa e accusa. L'imputato ha successivamente impugnato la decisione contestando la misura della pena. I giudici di legittimità hanno ribadito che, quando vi è un accordo tra le parti, i motivi di ricorso relativi alla determinazione della pena sono inammissibili. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite il concordato in appello per i reati di rapina, ricettazione ed evasione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la sentenza è il risultato di un accordo sulla pena tra difesa e accusa, non è possibile contestare in sede di legittimità la misura della sanzione pattuita. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per riciclaggio, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a contestare la responsabilità penale e la qualificazione del reato. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello. Quest'ultima aveva rideterminato la pena per un reato di droga a seguito di un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. L'imputato aveva contestato la motivazione della decisione, ma i giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione non è ammesso contro le sentenze pronunciate a seguito di accordo tra le parti sulla pena, quando vi sia stata rinuncia ai motivi di appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ricorsi
L'Imputato ha concordato una riduzione di pena in secondo grado per reati di droga ed estorsione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena concordata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che il concordato in appello preclude qualsiasi successiva contestazione sulla congruità della pena pattuita volontariamente. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blindato che vieta i ripensamenti
L'Imputato, condannato per tentata estorsione, concorda la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta siglato il concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Non si possono far valere motivi rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: patteggiano la pena ma poi ricorrono
Quattro imputati, accusati di tentata rapina aggravata e altri reati, concordano la pena in secondo grado. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e la mancata assoluzione immediata. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione. È possibile contestare l'accordo solo per vizi della volontà, mancanza di consenso del pubblico ministero o difformità della sentenza rispetto al patto. Non si possono invece sollevare questioni sulla quantificazione della pena (salvo sanzione illegale) o sulla mancata applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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