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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato, condannato per tentata rapina aggravata, concorda la pena in appello riducendola a quattro anni e sei mesi di reclusione. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla sussistenza del reato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, il ricorso per Cassazione è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare motivi di merito già rinunciati o la mancata pronuncia di proscioglimento. Di conseguenza, l'accordo sulla pena resta valido e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la sua pena. La decisione di secondo grado era avvenuta tramite concordato in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la mancata assoluzione d'ufficio o vizi sulla quantificazione della pena, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. In secondo grado, la difesa e l'accusa raggiungono un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, riducendo la sanzione e rinunciando ad alcuni motivi di ricorso, tra cui la richiesta di conversione della pena in libertà controllata. Successivamente, il conducente propone ricorso in Cassazione lamentando proprio la mancata conversione della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare nuove contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per due rapine, ha concordato una riduzione della pena in appello tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che chi sceglie il concordato rinuncia ai motivi di appello e non può poi contestare la mancata applicazione del proscioglimento o la misura della pena, salvo vizi sulla formazione dell'accordo stesso.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione e riciclaggio, ha concordato in appello una riduzione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata determinazione della sanzione e la violazione del divieto di peggioramento della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, l'imputato non può contestare in Cassazione la misura della pena o la qualificazione del reato, a meno che non vi siano vizi nella formazione della volontà o nel consenso delle parti. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato in primo grado per due rapine aggravate, concordava in appello una riduzione di pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la qualificazione giuridica del fatto, a meno che non si contestino vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o la difformità della sentenza rispetto all'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: ricorso ko se la pena rispetta l’accordo
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la pena applicata dalla Corte di Appello, ritenendola difforme da quella concordata. La Corte d'Appello aveva rideterminato la sanzione a dieci mesi e venti giorni di reclusione in accoglimento del concordato in appello. La Suprema Corte ha esaminato i verbali del procedimento, rilevando che la pena inflitta corrispondeva esattamente a quella concordata tra il difensore dell'imputato e il Procuratore Generale (pena base di un anno, aumentata per la recidiva e diminuita per il rito). Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il proscioglimento
L'Imputato, accusato di furto in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello, tranne quello sulla sanzione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. La rinuncia ai motivi di appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo la necessità di una specifica motivazione sulle cause di non punibilità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta futuri ricorsi
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado per i reati di furto con strappo e porto abusivo di armi, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione di merito, ad eccezione dell'illegalità della pena. Di conseguenza, l'accordo preclude successive impugnazioni sui punti concordati, e L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello e aver rinunciato ai motivi di impugnazione, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la severità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questo impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la misura della sanzione precedentemente accettata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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Attenuanti generiche: no a sconti automatici per chi ha precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati in secondo grado. Il Primo Ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre il Secondo Ricorrente contestava il calcolo della pena concordata in appello. La Suprema Corte ha chiarito che le attenuanti generiche non costituiscono una concessione benevola del giudice, ma richiedono elementi positivi meritevoli di nota, assenti nel caso di specie a causa dei precedenti penali del soggetto. Inoltre, per il secondo imputato, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la possibilità di contestare in cassazione la misura della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Concordato sulla pena in appello: l’accordo non si tocca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito l'accordo sulla pena. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di concordato sulla pena in appello, il controllo del giudice di secondo grado si limita esclusivamente alla verifica della legalità della sanzione concordata tra le parti. Il giudice non può modificare l'accordo né valutarne la congruità, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta in blocco. Poiché la pena applicata corrispondeva esattamente a quella pattuita ed era conforme alla legge, il ricorso dell'imputato è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti ed evasione, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla congruità della sanzione e su eventuali cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello, basato sull'accordo delle parti, comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Questo accordo ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di sollevare in Cassazione questioni precedentemente rinunciate. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena sana le nullità
L'Imputato, condannato in primo grado per vari reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena a un anno e due mesi di reclusione. In cambio, ha rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che tale vizio non fosse sanato dall'accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere le nullità a regime intermedio, come il difetto di notifica, se queste non vengono eccepite immediatamente al momento dell'accordo stesso. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una cittadina contro la sentenza della Corte di Appello. La decisione si fonda sul fatto che la ricorrente aveva precedentemente stipulato un concordato in appello sulla pena, rinunciando ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, la legge non consente di impugnare la sentenza per motivi diversi o incompatibili con l'accordo raggiunto. La Suprema Corte ha quindi confermato la validità del patteggiamento in secondo grado e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la colpevolezza e la misura della pena stabilita in appello. Tuttavia, la decisione di secondo grado era stata presa tramite concordato in appello, una procedura in cui le parti si accordano sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si sceglie il concordato in appello, non si possono contestare in cassazione la colpevolezza o la congruità della pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o vi siano vizi nel consenso. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena in seguito a un concordato in appello. La ricorrente lamentava la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato o vizi sulla pena, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, l'Imputata ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la Cassazione blocca il ricorso sulla pena
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. L'Imputato lamentava la mancata applicazione del proscioglimento e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: firma l’accordo ma poi ricorre
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite concordato in appello. L'Imputato lamentava la mancanza di motivazione sull'accertamento dei fatti e sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare su aspetti esclusi dall'accordo, come l'assenza di cause di proscioglimento. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per vizi legati alla formazione della volontà delle parti o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado tramite il patteggiamento in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il giudice d'appello non avesse verificato l'eventuale presenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, con il patteggiamento in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Di conseguenza, il giudice non deve motivare sulla mancanza di cause di non punibilità, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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