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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso per cassazione: estinzione e niente sanzioni
Una lavoratrice ha impugnato la sentenza d'appello relativa alle sue spettanze retributive e alla legittimità del licenziamento. Successivamente, dopo aver appreso del decesso del datore di lavoro, la dipendente ha depositato un atto formale con cui ha manifestato la rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte rimasta non costituita. Inoltre, trattandosi di un abbandono volontario e non di un rigetto per inammissibilità, la lavoratrice viene esonerata dal pagamento del doppio del contributo unificato. Nessun addebito di spese è stato disposto per l'assenza della parte intimata.
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Rinuncia al ricorso senza ricevute: causa estinta
Un professionista ha impugnato una richiesta di pagamento per contributi previdenziali arretrati. Nel corso del giudizio di legittimità, il debitore ha dichiarato di voler accedere alla definizione agevolata dei debiti e ha depositato un atto di rinuncia. La documentazione comprovante il pagamento della prima rata non risultava tuttavia presente nel fascicolo telematico. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'atto produce comunque gli effetti della rinuncia al ricorso ordinaria. La dichiarazione unilaterale del ricorrente comporta la chiusura anticipata del procedimento anche senza l'accettazione della controparte. I giudici hanno quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti coinvolte.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo tra crisi e rinuncia
Un'impiegata amministrativa ha impugnato il recesso datoriale sostenendo la natura ritorsiva della misura. I giudici di merito hanno invece accertato la sussistenza di gravi difficoltà economiche e la reale soppressione della posizione, confermando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La scelta della dipendente è risultata coerente poiché l'interessata era l'unica priva di una specifica qualifica professionale. La lavoratrice ha presentato ricorso davanti ai giudici di legittimità. Nel corso del giudizio, la dipendente ha depositato formale atto di rinuncia, regolarmente accettato dal datore di lavoro. La Suprema Corte ha preso atto dell'accordo tra le parti e ha dichiarato l'estinzione definitiva del processo senza provvedere alla liquidazione delle spese di lite. Resta così confermata la validità del recesso intimato per ragioni economiche e riorganizzative.
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Recupero somme TFS: la rinuncia al ricorso estingue la causa
Un ente pubblico datore di lavoro avvia un giudizio contro una ex dipendente per ottenere il recupero somme TFS ritenute versate in eccesso per errore. La lavoratrice contesta la pretesa, ma i primi due gradi di giudizio danno ragione all'ente. La ex dipendente propone quindi ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del processo di legittimità, la lavoratrice deposita la rinuncia formale al ricorso e l'ente accetta la decisione. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo. Nessun importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato viene addebitato alla ricorrente, in quanto il raddoppio della tassa si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità.
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Cessione del ramo d’azienda e risarcimento con incentivo
La controversia nasce dal trasferimento di un lavoratore a seguito di una cessione del ramo d'azienda dichiarata illegittima. Il dipendente ha ottenuto la condanna della banca cedente al risarcimento del danno per le retribuzioni perse. L'azienda ha chiesto di sottrarre dal risarcimento sia i redditi da lavoro terzi sia l'incentivo all'esodo versato dalla società cessionaria. La Corte d'Appello ha escluso la detrazione dell'incentivo economico, considerandolo autonomo rispetto all'illecito del trasferimento. L'istituto di credito ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere lo scomputo totale. Prima dell'udienza, l'azienda ha rinunciato formalmente al ricorso con l'accettazione del dipendente. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rendendo definitiva la decisione precedente favorevole al lavoratore.
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Riconoscimento della qualifica superiore tra accordi
Alcuni dipendenti con inquadramento di Quadro intermedio hanno chiesto il riconoscimento della qualifica superiore di Quadro apicale. I lavoratori hanno basato la propria pretesa su un vecchio accordo sindacale del 1991, sostenendo che le mansioni svolte corrispondessero al livello più elevato. L'azienda ha contestato la domanda affermando che il successivo contratto collettivo nazionale del 2003 ha ridisegnato l'intera classificazione professionale, superando le vecchie intese. Nel corso del giudizio di legittimità, i lavoratori hanno rinunciato formalmente al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo, ma ha valutato la soccombenza virtuale per regolare le spese di lite. I giudici hanno accertato la totale esaustività del nuovo contratto collettivo, condannando i lavoratori a rimborsare le spese processuali all'azienda.
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Estinzione del giudizio di cassazione: stop alla lite
La controversia di lavoro giunta all'ultimo grado di giudizio si è conclusa anticipatamente. Una delle parti o entrambe hanno formalizzato la rinuncia o l'accordo che supera il contenzioso in corso. La Suprema Corte ha verificato il venire meno dell'interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Il provvedimento chiude definitivamente il procedimento senza necessità di ulteriori passaggi procedurali e senza riesaminare la sentenza d'appello impugnata, rendendo definitivo l'assetto stabilito o concordato.
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Conversione del contratto a termine: stop al lavoro precario
Un lavoratore ha impugnato i contratti a tempo determinato stipulati con un ente pubblico economico, lamentando l'assenza di motivazioni concrete per l'assunzione temporanea. La Corte di Appello ha accertato l'illegittimità del termine a causa di una causale generica riferita a semplici lavori ordinari. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la conversione del contratto a termine in un rapporto stabile a tempo indeterminato, disponendo il reintegro e un risarcimento economico. L'ente ha presentato ricorso in Cassazione ma ha poi depositato una formale rinuncia agli atti. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il procedimento, confermando in modo definitivo la piena vittoria del lavoratore.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: forma errata ma lite chiusa
Un lavoratore della scuola ha avviato una causa contro il Ministero per ottenere la conversione del rapporto o il risarcimento dei danni da reiterazione abusiva di contratti a termine. Dopo aver ottenuto la stabilizzazione e l'immissione in ruolo, il lavoratore ha presentato una rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione. L'atto di rinuncia non è stato però formalmente notificato all'Avvocatura dello Stato. La Suprema Corte ha dichiarato che una rinuncia non ritualmente notificata non porta all'estinzione formale della lite, ma determina l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. I giudici hanno compensato le spese del giudizio ed escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione dopo il saldo dei debiti
Un professionista ha contestato una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali e sanzioni per oltre ottantacinquemila euro. Dopo le decisioni dei gradi di merito, il professionista ha impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'adunanza camerale, il debitore ha regolarizzato interamente la propria posizione contributiva con l'ente di previdenza e ha depositato l'atto di rinuncia al ricorso in Cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. L'ente creditore ha apposto il visto sull'atto senza sollevare contestazioni. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la definizione consensuale della controversia ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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Abuso contratti a termine: assunzione e rinuncia al ricorso
Un collaboratore scolastico ha prestato servizio per anni tramite contratti precari su posti vacanti. Il lavoratore ha promosso un'azione legale contro il Ministero per contestare l'abuso contratti a termine, chiedendo la conversione del rapporto o il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria poiché l'interessato era stato successivamente assunto a tempo indeterminato, ottenendo così una riparazione adeguata del pregiudizio subito. Il dipendente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, il lavoratore ha depositato un formale atto di rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando interamente le spese processuali.
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Reiterazione di contratti a termine: assunzione e rinuncia
Una lavoratrice del settore scolastico ha contestato al Ministero dell'Istruzione la reiterazione di contratti a termine per diversi anni di servizio. La dipendente chiedeva la stabilizzazione del rapporto di lavoro oppure un risarcimento economico. I giudici di merito hanno respinto le richieste economiche poiché la lavoratrice aveva nel frattempo ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato, misura idonea a sanare il pregresso abuso del precariato. La lavoratrice ha quindi presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Prima dell'udienza collegiale, la ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al giudizio. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando interamente le spese legali tra le parti.
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Reiterazione contratti a termine: assunti senza risarcimento
Alcuni lavoratori della scuola hanno citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione contestando la reiterazione contratti a termine su posti vacanti. I ricorrenti chiedevano la stabilizzazione e il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto le pretese economiche poiché l'avvenuta immissione nei ruoli aveva già riparato l'abuso subito. I dipendenti hanno impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione per ottenere tutela ulteriore. Prima dell'udienza di discussione, le parti ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia formale al giudizio. La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese legali.
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Abuso contratti a termine: ricorso scuola e rinuncia
Diversi lavoratori della scuola hanno agito contro il Ministero per contestare l'illegittimità delle continue supplenze svolte tra il 2000 e il 2009. I dipendenti chiedevano la stabilizzazione dell'impiego e il risarcimento dei danni subiti a causa dell'abuso dei contratti a termine. La Corte territoriale ha respinto le richieste escludendo l'illecito, poiché le supplenze non superavano i trentasei mesi su posti vacanti. I lavoratori hanno quindi presentato ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza finale, i ricorrenti hanno depositato formale atto di rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Reiterazione contratti a termine: assunzione e rinuncia
Diversi dipendenti scolastici hanno contestato al Ministero la reiterazione contratti a termine su cattedre vacanti. I lavoratori chiedevano l'assunzione a tempo indeterminato oppure il risarcimento del danno per l'abuso subito. La Corte d'Appello ha respinto le richieste economiche: i docenti avevano già ottenuto la stabilizzazione nei ruoli ministeriali, misura ritenuta pienamente idonea a sanare ogni violazione comunitaria. I lavoratori hanno quindi promosso ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza finale, gli stessi dipendenti hanno depositato formale rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto dell'abbandono della causa, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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Reiterazione contratti a termine: abuso e rinuncia al ricorso
Una collaboratrice scolastica ha contestato la reiterazione contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione tra il 2003 e il 2007. La lavoratrice chiedeva l'assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per il precariato subito. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo che la successiva immissione in ruolo della dipendente avesse già compensato l'abuso subito. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Prima della fissazione dell'udienza, la dipendente ha depositato formale atto di rinuncia al giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiudendo definitivamente la controversia senza addebito di spese legali.
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Abuso contratti a termine: ruolo ottenuto e rinuncia al ricorso
Un docente supplente ha citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione denunciando il reiterato abuso contratti a termine tra il 2004 e il 2008. Il lavoratore chiedeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato oppure il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto le richieste economiche, rilevando che la successiva immissione in ruolo del docente aveva già sanato pienamente ogni pregiudizio economico ed eliminato le conseguenze dell'illecito. Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il dipendente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese legali tra le parti.
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Dalla causa sul precariato alla rinuncia al ricorso
Una lavoratrice della scuola ha contestato la reiterazione di contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione, chiedendo la stabilizzazione e il risarcimento del danno. I giudici d'appello hanno escluso l'abuso perché gli incarichi riguardavano supplenze infrannuali o vacanze di organico di fatto. La lavoratrice ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima della discussione della causa, la dipendente ha depositato formale rinuncia al ricorso. I giudici di legittimità hanno preso atto della volontà della ricorrente e hanno dichiarato l'inammissibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l'amministrazione non ha svolto difese attive, la Corte ha concluso la controversia senza disporre alcuna condanna alle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: assunzione e stop alla causa
Una collaboratrice scolastica ha impugnato i plurimi contratti a termine stipulati con il Ministero dell'Istruzione a partire dall'anno scolastico 2001/2002. La lavoratrice chiedeva la stabilizzazione del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno per abuso di precariato. La Corte d'Appello ha respinto le richieste economiche poiché l'avvenuta immissione in ruolo ha sanato l'illecito e risarcito il pregiudizio patito. La lavoratrice ha presentato impugnazione di legittimità ma, prima dell'udienza di discussione, ha formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza disporre alcuna condanna alle spese processuali.
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Rinuncia al ricorso: niente sanzioni se decade l’interesse
Un docente precario ha svolto per oltre tre anni supplenze nella scuola pubblica con reiterati contratti a termine. Il lavoratore ha citato il Ministero dell'Istruzione per ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato o il risarcimento del danno. Dopo l'immissione in ruolo e l'esito negativo nei gradi di merito, l'insegnante ha presentato ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, il docente ha depositato una rinuncia al ricorso, omettendo però di notificarla formalmente al Ministero. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno inoltre stabilito che la rinuncia al ricorso non comporta il pagamento del doppio contributo unificato, sanzione riservata solo alle impugnazioni ab origine prive di presupposti, e hanno disposto la compensazione integrale delle spese.
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