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Art. 38 Costituzione — Anno 2023

Altri anni per Art. 38 Costituzione

Ricostruzione della carriera: scatti pieni senza tagli ai precari
Un docente precario ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e del pagamento delle differenze stipendiali. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto, ma aveva ordinato di detrarre dall'importo dovuto l'indennità per le ferie non godute e l'indennità di disoccupazione percepite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che tali indennità non possono essere sottratte dalle differenze retributive. Queste somme, infatti, compensano disagi specifici legati alla natura temporanea del rapporto di lavoro e non hanno un equivalente per il personale di ruolo. Di conseguenza, la Cassazione ha condannato l'Amministrazione Scolastica a pagare l'intero importo spettante al docente, calcolato con gli stessi criteri del personale di ruolo, senza alcuna detrazione e nei limiti della prescrizione quinquennale.
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Precari e non discriminazione: stop ai tagli sullo stipendio
Un docente precario ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio per ottenere gli aumenti di stipendio previsti per i colleghi di ruolo. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto, ma aveva sottratto dall'importo dovuto le indennità ricevute per le ferie non godute e per la disoccupazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che tali detrazioni violano il principio di non discriminazione stabilito dall'Unione Europea. Queste indennità compensano svantaggi tipici del lavoro a termine e non possono essere usate per ridurre i crediti retributivi. L'amministrazione scolastica è stata quindi condannata a pagare le differenze stipendiali piene, calcolate in base agli anni di servizio effettivo, senza alcuna trattenuta per ferie o disoccupazione, nel limite della prescrizione di cinque anni.
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Tetto al calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo
Un pensionato, ex lavoratore dello spettacolo, ha richiesto la rideterminazione della propria pensione. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, escludendo l'applicazione del limite massimo giornaliero di retribuzione per la quota B della pensione. L'Istituto Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il tetto giornaliero di 315.000 lire (rivalutato) si applichi anche a questa quota. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che, nel calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile non è stato abrogato e si applica anche alla quota B. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata e la causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Coefficiente di neutralizzazione: legittimo il taglio alla pensione
Gli eredi di un professionista hanno impugnato il calcolo della pensione di anzianità effettuato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri. La controversia riguardava l'applicazione di un coefficiente di neutralizzazione, ovvero una riduzione percentuale dell'importo, ritenuto illegittimo dai ricorrenti perché in contrasto con il principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il coefficiente di neutralizzazione è pienamente legittimo. Questa misura non viola il principio del pro rata, poiché persegue la finalità di garantire l'equilibrio finanziario della Cassa e scoraggiare il pensionamento anticipato, consentendo comunque al professionista di continuare a lavorare. Gli eredi hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Rinuncia al mantenimento: l’INPS deve pagare l’assegno sociale
L'INPS ha negato l'assegno sociale a una donna che aveva rinunciato all'assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione. L'ente previdenziale sosteneva che la richiedente avesse causato volontariamente il proprio stato di bisogno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'assegno sociale spetta a chiunque si trovi in una situazione economica di effettivo bisogno oggettivo. La legge non impone al cittadino di agire preventivamente in giudizio contro l'ex coniuge per ottenere il mantenimento, né richiede che lo stato di povertà sia incolpevole. Solo in caso di frode accertata l'assistenza pubblica può essere negata. Di conseguenza, la rinuncia al mantenimento non preclude il diritto alla prestazione assistenziale.
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Massimale pensionabile: INPS vince contro la pensionata
Una pensionata del settore dello spettacolo ha richiesto la riliquidazione della quota B dei propri supplementi di pensione ex ENPALS, sostenendo che non dovesse applicarsi il limite massimo alla retribuzione giornaliera. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo il limite implicitamente abrogato. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il massimale pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971 è pienamente vigente anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1996. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio conforme a questo principio.
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Pensione spettacolo: il massimale pensionabile resta attivo
Un pensionato del settore dello spettacolo ha richiesto all'ente previdenziale la riliquidazione della propria pensione, sostenendo che il calcolo della quota B non dovesse subire il limite del massimale pensionabile giornaliero introdotto nel 1971. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del lavoratore, ritenendo tale limite implicitamente superato dalle riforme successive. L'ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che il massimale pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420/1971 rimane pienamente operativo anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1995. Non vi è stata alcuna abrogazione tacita, poiché la norma risponde a esigenze di bilanciamento finanziario del sistema previdenziale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Massimale pensionabile: l’Inps vince sul ricalcolo della pensione
L'Ente Previdenziale ha impugnato la sentenza che riconosceva a un lavoratore dello spettacolo il diritto al ricalcolo della pensione senza l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera sulla quota B. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che il massimale pensionabile previsto dalla legge speciale del 1971 rimane pienamente operativo anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1996, non essendo stato abrogato dalle riforme successive. Rigettato invece il ricorso del pensionato sulla decadenza dei ratei ultra-triennali.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento di 12 mesi
Un lavoratore con invalidità superiore all'80% ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'erogazione dovesse decorrere subito, senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalle finestre mobili. L'Ente Previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale ritardo si applichi a tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, inclusi quelli anticipati per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione di invalidità diretta, ma una variante della pensione di vecchiaia ordinaria. Di conseguenza, anche per i lavoratori invalidi si applica lo slittamento di dodici mesi per contenere la spesa pubblica. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: l’Inps vince sulle finestre
Un lavoratore invalido all'ottanta per cento ha richiesto l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'erogazione dovesse decorrere subito dopo la domanda, escludendo lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle finestre mobili. L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che tale ritardo si applicasse a tutti i trattamenti di vecchiaia, inclusi quelli anticipati per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione di invalidità, ma un trattamento di vecchiaia a tutti gli effetti, soggetto quindi alle regole generali sul differimento dei pagamenti. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì al diritto ma l’attesa resta
Una lavoratrice con invalidità superiore all'ottanta per cento ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata. La Corte d'Appello ha stabilito che l'assegno spettasse subito dopo la domanda, senza applicare lo slittamento di dodici mesi previsto dalla legge sulle "finestre mobili". L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che tale ritardo si applichi a tutte le pensioni di vecchiaia, comprese quelle anticipate per invalidità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata è un normale trattamento di vecchiaia e non una prestazione di invalidità. Di conseguenza, si applica il meccanismo di slittamento di dodici mesi per l'erogazione del denaro. La sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento INPS
L'INPS ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che riconosceva a una lavoratrice invalida all'ottanta per cento il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata senza applicare il differimento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra a tutti gli effetti nei trattamenti di vecchiaia. Di conseguenza, a questa prestazione si applica lo slittamento temporale di dodici mesi introdotto dalla legge per contenere la spesa pubblica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata: lo slittamento per invalidi
Una lavoratrice invalida all'ottanta per cento chiedeva di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata senza attendere lo slittamento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. La Corte d'Appello le dava ragione, escludendo l'applicazione del differimento. L'INPS proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori invalidi è a tutti gli effetti una pensione di vecchiaia ordinaria, seppur con requisiti di età ridotti. Di conseguenza, a questa prestazione si applica pienamente lo slittamento di dodici mesi per l'erogazione concreta del trattamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Pensione di vecchiaia anticipata: sì allo slittamento di 12 mesi
Il caso riguarda una lavoratrice che ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all'ottanta per cento. La Corte d'Appello aveva stabilito che a questa prestazione non si applicasse lo slittamento di dodici mesi previsto dal meccanismo delle finestre mobili. L'ente previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la generale applicabilità del differimento. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi non è una pensione di invalidità diretta, ma un trattamento di vecchiaia a tutti gli effetti. Di conseguenza, anche a questa prestazione si applica il differimento di dodici mesi per l'erogazione del trattamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Pensione di anzianità: perché una domanda anticipata costa cara
Una lavoratrice ha richiesto la pensione di anzianità prima di aver maturato la decorrenza prevista dal regime delle finestre. L'ente previdenziale ha respinto la domanda. Successivamente, la lavoratrice ha maturato i requisiti e, dopo molto tempo, ha presentato una seconda domanda, accolta dall'ente. La lavoratrice ha però preteso il pagamento dei ratei arretrati a partire dal momento in cui aveva maturato i requisiti, ritenendo valida la prima domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la decorrenza della pensione di anzianità è un elemento costitutivo del diritto stesso. Di conseguenza, se la prima domanda viene respinta perché i requisiti non sono ancora perfezionati, il cittadino deve obbligatoriamente presentare una nuova domanda. La pensione decorre solo dal mese successivo alla nuova richiesta.
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Principio del pro rata: pensioni salve o tagli legittimi?
Due professionisti hanno chiesto la riliquidazione della propria pensione di vecchiaia, contestando la modifica regolamentare della Cassa di previdenza che ha esteso da 15 a 25 anni il periodo di riferimento per il calcolo dei redditi. I ricorrenti invocavano il principio del pro rata per salvaguardare i criteri di calcolo previgenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della riforma. Per i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 2007, infatti, il principio del pro rata non opera più in modo assoluto, ma deve essere bilanciato con le esigenze di stabilità finanziaria della Cassa e con i criteri di equità generazionale introdotti dal legislatore. Di conseguenza, i pensionati perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese legali.
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Sgravio contributivo sisma: sì anche per le casse private
Un geometra operante in una zona colpita da un terremoto ha chiesto l'applicazione della riduzione del 60% sui contributi previdenziali dovuti alla propria cassa professionale (CIPAG), come previsto dalla normativa emergenziale. La Cassa ha rifiutato, sostenendo che, in quanto ente previdenziale privatizzato, non fosse soggetta a tale agevolazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa, stabilendo che lo sgravio contributivo spetta anche ai liberi professionisti iscritti a casse privatizzate. La legge emergenziale tutela infatti il lavoratore colpito dal sisma a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'ente di previdenza, ponendo l'onere economico a carico dello Stato.
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Sgravio contributivo: professionista vince contro la Cassa
Un geometra operante in una zona colpita da un terremoto ha chiesto di beneficiare dello sgravio contributivo del sessanta per cento previsto dalla legge emergenziale. La Cassa Previdenziale ha rifiutato, sostenendo che, in quanto ente privato, non fosse tenuta ad applicare tali agevolazioni pubbliche per non compromettere il proprio bilancio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa, stabilendo che le agevolazioni per eventi sismici si applicano anche agli iscritti alle casse previdenziali privatizzate. La natura privatizzata dell'ente riguarda solo la sua personalità giuridica, ma non cancella la funzione pubblica di previdenza obbligatoria svolta, che deve garantire la tutela costituzionale dei lavoratori. Di conseguenza, il professionista ha pieno diritto alla riduzione dei contributi.
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Sgravio contributivo: la Cassazione dà torto alla Cassa Geometri
Un geometra operante in una zona colpita da un terremoto ha chiesto di beneficiare della riduzione del 60% sui contributi previdenziali, come previsto dalla legge emergenziale. La Cassa di previdenza dei geometri ha rifiutato l'agevolazione, sostenendo che, in quanto ente privato, non fosse soggetta a tale normativa e che lo sconto avrebbe minacciato il proprio equilibrio finanziario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Cassa, confermando che lo sgravio contributivo spetta anche ai professionisti iscritti a casse privatizzate. I giudici hanno chiarito che la legge speciale dello Stato copre i minori incassi tramite la fiscalità generale, garantendo così sia il risparmio per il lavoratore sia la stabilità dei conti dell'ente previdenziale.
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Ricongiunzione contributiva: negato il ricalcolo al geometra
Un geometra ha chiesto alla Cassa di previdenza di categoria il ricalcolo della pensione tramite la ricongiunzione contributiva dei periodi assicurativi versati all'INPS, o in alternativa la restituzione delle somme. La Cassa ha ricongiunto solo i periodi non coincidenti. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del professionista, rilevando che, anche considerando i periodi non coincidenti, non veniva raggiunta la base contributiva minima e che i contributi non erano rimborsabili poiché già utilizzati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore e quello incidentale del suo avvocato, confermando la decisione d'appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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