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Art. 38 Costituzione — Anno 2023

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Altri anni per Art. 38 Costituzione

Gestione Separata INPS: l’architetto perde e paga i contributi
Un architetto, dipendente pubblico e iscritto all'albo ma non alla cassa professionale Inarcassa (alla quale versava solo il contributo integrativo di solidarietà), ha chiesto all'INPS la restituzione dei contributi versati alla Gestione Separata INPS per l'attività libero-professionale svolta tra il 2004 e il 2013. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del professionista, confermando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sussiste per tutti i lavoratori autonomi il cui contributo alla cassa di categoria non sia idoneo a generare una futura pensione personale. Di conseguenza, il professionista ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Contributo di solidarietà sulle pensioni: l’INPS vince sui ricorsi
Alcuni ex dipendenti telefonici hanno contestato l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni da parte dell'INPS. I pensionati sostenevano che il prelievo dovesse colpire solo la differenza tra il loro trattamento speciale e quello ordinario. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il contributo si applica sull'intero importo della quota di pensione calcolata con i parametri più favorevoli del vecchio fondo speciale, antecedenti alla riforma del 1995. La decisione conferma la legittimità del prelievo totale per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, respingendo il ricorso dei pensionati.
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Previdenza integrativa: negata la vecchia polizza ai neoassunti
Tre dipendenti di un ente pubblico di ricerca chiedevano l'attivazione di una polizza assicurativa aziendale prevista da una vecchia delibera del 1963. L'ente si opponeva, sostenendo che tale beneficio costituisse una forma di previdenza integrativa, soppressa per legge per i neoassunti a partire dal 1° ottobre 1999. La Corte d'Appello accoglieva la domanda dei lavoratori, ritenendola un semplice beneficio accessorio. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la polizza ha natura di previdenza integrativa e, pertanto, non può essere riconosciuta a chi è stato assunto dopo la soppressione dei vecchi fondi integrativi disposta dalla legge nel 1999.
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Improcedibilità del ricorso per cassazione: vince la lavoratrice
Una lavoratrice ha ottenuto in appello il diritto all'attivazione di una polizza assicurativa aziendale come beneficio accessorio del rapporto di lavoro. L'Ente datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la natura previdenziale del beneficio. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato un vizio procedurale insanabile: l'Ente ha depositato la copia cartacea della relata di notifica telematica senza la necessaria attestazione di conformità all'originale digitale. Poiché la lavoratrice è rimasta intimata senza costituirsi, il giudice non ha potuto verificare la tempestività del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione, confermando la vittoria della lavoratrice e la validità della sentenza d'appello a lei favorevole.
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Contributi Gestione Commercianti: si pagano anche senza lavorare
Un lavoratore autonomo, già iscritto alla gestione previdenziale come titolare di un'impresa individuale, ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i **Contributi Gestione Commercianti** anche sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in due società di persone (società in accomandita semplice). Il lavoratore sosteneva che tali utili non dovessero essere tassati a fini previdenziali poiché egli non svolgeva alcuna attività lavorativa in quelle società, le quali si limitavano a locare immobili. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che, per il principio della trasparenza fiscale, i redditi derivanti da società di persone costituiscono sempre reddito d'impresa. Di conseguenza, essi devono essere interamente inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio.
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Contribuzione volontaria: no al riscatto dopo 35 anni di stop
Un professionista chiedeva di riprendere il versamento della contribuzione volontaria all'INPS dopo trentacinque anni di interruzione, basandosi su un'autorizzazione del 1977, per ottenere la pensione in totalizzazione. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, in caso di interruzione autonoma, la ripresa della contribuzione volontaria richiede il possesso dei requisiti di effettiva contribuzione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, secondo la legge vigente al momento della richiesta. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi dell'INPS e della Cassa di previdenza, cassando la sentenza e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Incompatibilità del commercialista: addio a 17 anni di pensione
Un professionista si è visto cancellare dalla Cassa di previdenza diciassette anni di contributi a causa dell'incompatibilità del commercialista con la carica di amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza di una società di spedizioni. La Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimo il provvedimento della Cassa, valorizzando il fatto che il professionista svolgeva solo compiti amministrativi e che il suo reddito principale derivasse dall'attività professionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Cassa, stabilendo che le cariche di vertice e la qualità di socio di maggioranza integrano una violazione del divieto di esercizio dell'attività d'impresa. La prevalenza del reddito professionale è irrilevante per escludere il conflitto di interessi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Pensione e principio del pro rata: legittimi i tagli della Cassa
Un professionista ha chiesto la riliquidazione della propria pensione di anzianità, sostenendo che dovesse applicarsi rigorosamente il principio del pro rata senza le riduzioni introdotte dalle delibere della propria Cassa di previdenza. Sebbene l'interessato avesse raggiunto i requisiti di età e contributi nel 2006, ha presentato la domanda di pensionamento solo nel 2010. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, stabilendo che il diritto alla pensione si considera maturato solo al momento della presentazione della domanda. Di conseguenza, applicandosi il limite temporale del 1° gennaio 2007, la Cassa poteva legittimamente applicare una versione attenuata del principio del pro rata per garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine, rendendo efficaci i tagli deliberati. Vince la Cassa di previdenza.
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Trattamento previdenziale integrativo: stop alle vecchie polizze
Un dipendente pubblico, assunto nel 2011, ha chiesto l'attivazione di una polizza assicurativa istituita dall'ente di ricerca nel 1963. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che tale polizza costituisce un trattamento previdenziale integrativo e non un beneficio retributivo. Di conseguenza, l'agevolazione non poteva essere applicata dopo la soppressione per legge dei fondi integrativi nel 1999. Anche ipotizzando una natura retributiva, la polizza sarebbe illegittima poiché non prevista dai contratti collettivi del pubblico impiego. La Suprema Corte ha quindi rigettato definitivamente la domanda del lavoratore.
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Previdenza complementare: l’ente pubblico vince contro i dipendenti
Alcuni dipendenti pubblici, assunti tra il 2009 e il 2011 da un ente pubblico di ricerca, hanno richiesto l'attivazione di una polizza assicurativa integrativa stipulata dall'ente nel 1963. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la polizza avesse natura retributiva e costituisse un beneficio accessorio dello stipendio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. La Corte ha stabilito che la polizza rientra nell'ambito della previdenza complementare e ha natura previdenziale, non retributiva. Di conseguenza, la sua applicazione non è più giustificata dopo la soppressione dei fondi integrativi avvenuta per legge nel 1999. La Cassazione ha quindi rigettato definitivamente la domanda dei lavoratori.
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Rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto negata
Un gruppo di lavoratori ha richiesto la rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto per ottenere benefici pensionistici. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per intervenuta decadenza, non avendo i lavoratori presentato la preventiva domanda amministrativa all'INPS nei termini di legge. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che la domanda giudiziale è improponibile se non è preceduta da una formale richiesta all'INPS, e che la domanda all'INAIL non può sostituirla. Inoltre, la decadenza dall'azione giudiziaria è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché tutela l'interesse pubblico alla certezza dei conti dello Stato. I lavoratori sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Contributi previdenziali su utili societari: INPS perde
L'INPS pretendeva il pagamento dei contributi previdenziali su utili societari percepiti da un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione Commercianti come agente di commercio, derivanti dalla sua mera partecipazione al capitale di due società a responsabilità limitata (S.r.l.). Il lavoratore non svolgeva alcuna attività lavorativa in tali società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi da mera partecipazione in società di capitali costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa. Di conseguenza, tali somme non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale. Vince il lavoratore autonomo, che non deve pagare i contributi previdenziali su utili societari derivanti da soli investimenti finanziari.
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Contributi previdenziali socio accomandante: paga chi non lavora
Una lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione commercianti INPS come agente di commercio, ha contestato la richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi previdenziali socio accomandante calcolati anche sul reddito derivante dalla sua partecipazione in una società in accomandita semplice. La contribuente sosteneva che, non svolgendo attività lavorativa in tale società, quel reddito fosse di capitale e non d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale. Di conseguenza, tutti i redditi derivanti da tali società sono qualificati fiscalmente come redditi d'impresa e devono essere inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio accomandante.
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Contributo soggettivo avvocati: solidarietà batte pro rata
Un avvocato in pensione, che ha continuato a esercitare la professione, ha contestato le pretese della Cassa Forense sul pagamento del contributo soggettivo avvocati e sul calcolo dei supplementi di pensione oltre il quinto anno dal pensionamento. Il professionista sosteneva che i contributi versati dovessero incrementare la sua pensione in base al principio del pro rata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il sistema previdenziale forense si fonda sul principio di solidarietà categoriale. Di conseguenza, non esiste un diritto automatico all'incremento della pensione per ogni contributo versato dopo il pensionamento, e l'obbligo contributivo resta valido per garantire la sostenibilità del sistema comune. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Tassazione separata del TFR: il fisco perde contro la regione
Un ex dipendente di un ente regionale siciliano, andato in pensione nel 2011, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte pagate sulla liquidazione. Il contribuente pretendeva l'applicazione della legge regionale siciliana n. 21/2003, che prevede un abbattimento fiscale del 50% sulle somme maturate fino al 2003 e del 26,04% su quelle successive. L'Amministrazione Finanziaria aveva invece applicato l'aliquota meno favorevole del 26,04% sull'intero importo. Dopo il silenzio-rifiuto del fisco, i giudici di merito hanno dato ragione al pensionato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ufficio fiscale. I giudici hanno stabilito che la norma regionale tutela legittimamente i diritti quesiti nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, confermando il diritto alla corretta tassazione separata del TFR.
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Pensione spettacolo: vince l’INPS sul massimale pensionabile
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto Previdenziale contro la decisione che escludeva l'applicazione del massimale pensionabile per un lavoratore dello spettacolo. Il Lavoratore chiedeva la riliquidazione del supplemento di pensione per la quota B (anzianità post 1992) senza il limite del tetto massimo giornaliero previsto dalla legge speciale. I giudici di legittimità hanno chiarito che il massimale pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420/1971 rimane pienamente operativo e non è stato abrogato. La Cassazione ha ribadito che non esiste un principio di necessaria corrispondenza tra i contributi versati e l'importo della pensione erogata, poiché il sistema previdenziale risponde a logiche di solidarietà collettiva e non di pura corrispettività commerciale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Massimale pensionabile: la Cassazione taglia i supplementi ENPALS
Un Lavoratore dello spettacolo ha chiesto all'INPS la riliquidazione dei supplementi di pensione maturati presso la gestione ex ENPALS. Il Lavoratore sosteneva che per la quota di pensione successiva al 1992 non si dovesse applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera. La Corte d'Appello gli ha dato ragione, ma l'INPS ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che il massimale pensionabile previsto dalla legge speciale per i lavoratori dello spettacolo è pienamente operativo anche per la quota B della pensione. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per ricalcolare la pensione applicando il tetto massimo.
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Massimale pensionabile: l’INPS vince contro la lavoratrice
Una lavoratrice dello spettacolo ha chiesto la riliquidazione della propria pensione ex ENPALS, sostenendo che per la quota B non si dovesse applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ma l'INPS ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che il massimale pensionabile previsto dalla legge speciale per i lavoratori dello spettacolo rimane pienamente operativo anche per le anzianità maturate dopo il 1992. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa per una nuova decisione conforme a questo principio, confermando la legittimità del tetto pensionistico.
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Spettacolo e contributi: si applica il massimale pensionabile
Un pensionato dello spettacolo chiedeva la riliquidazione dei propri supplementi di pensione maturati presso la gestione ex ENPALS, pretendendo che non venisse applicato il massimale pensionabile previsto dalla legge. La Corte d'Appello accoglieva la domanda, ma l'INPS ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che per il calcolo della quota B di pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1995 si applica il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. Non esiste infatti un principio di necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Massimale pensionabile: l’INPS blocca il ricalcolo della pensione
Un lavoratore dello spettacolo ha chiesto la riliquidazione della propria pensione ex ENPALS senza l'applicazione del limite massimo alla retribuzione giornaliera. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ma l'INPS ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che il massimale pensionabile previsto dalla legge si applica anche alla quota B della pensione per i lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1995. La Corte ha chiarito che non esiste un principio di necessaria corrispondenza tra i contributi versati e la pensione erogata, respingendo i dubbi di costituzionalità. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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