Un professionista ha richiesto il pagamento per incarichi svolti a favore di un'IPAB. La questione centrale del caso riguardava la natura giuridica IPAB: se pubblica, i contratti avrebbero richiesto la forma scritta per essere validi. La Corte di Cassazione ha confermato la natura privata dell'ente, basandosi sul criterio dell'ispirazione religiosa previsto dalla legge. Di conseguenza, ha stabilito che i contratti erano validi anche senza forma scritta, condannando l'ente, oggi un Comune, al pagamento dei compensi professionali.
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