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amministratore

L’amministratore di condominio, ai sensi della legge italiana, è l’organo esecutivo del condominio. Il rapporto giuridico, riconducibile al mandato, s’instaura tra amministratore e singoli condomini, e non con il condominio, che non ha personalità giuridica (in questo senso Cass. SS.UU. n. 9148/08). Non esiste un albo degli amministratori di condominio, ma solo libere associazioni sindacali di categoria. La nomina Tale figura è prevista dal Codice Civile, che all’art. 1129 recita: La legge quindi non prevede sanzioni per i condomini che non provvedano alla nomina di un amministratore, ma un solo condomino può rivolgersi al Tribunale ed ottenere la nomina giudiziaria di un amministratore. Dunque l’amministratore può essere nominato: dall’assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza; in difetto, ove i condomini non provvedano, o non si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, dal Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione. L’amministratore deve essere nominato quando i condomini sono più di otto su richiesta di anche solo uno di loro; deve essere eletto dall’assemblea dei condomini (art. 1129 del codice civile). La nomina dell’amministratore fatta dal costruttore e/o venditore di un edificio, anche se inserita nel rogito di acquisto, è nulla. L’amministratore, quando il condominio ne è sprovvisto e l’assemblea non riesce a pronunciarsi a proposito, può essere nominato dall’Autorità Giudiziaria. L’Autorità Giudiziaria può essere interpellata su richiesta anche di un solo condomino. La nomina dell’amministratore è vincolata alla legge: è necessaria la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (cioè 500 millesimi su 1.000, cfr. art. 1136, secondo comma, c.c.). La stessa maggioranza, secondo la giurisprudenza, è necessaria per confermare l’amministratore per un altro anno. Questo orientamento, tuttavia, per quanto maggioritario, non è univoco. Si veda sul punto Trib. di Roma n. 10701/09 Chi può essere nominato amministratore Se il regolamento condominiale non dice altrimenti, amministratore può essere chiunque venga votato dalla maggioranza dei condomini, anche se proprietario dello stabile condominiale; non deve cioè necessariamente essere un professionista esterno, né è previsto un titolo di studio o altro requisito, ad esempio l’iscrizione ad un Albo Professionale. Per lungo tempo s’è detto che l’amministratore di condominio deve essere una persona fisica. Da diversi anni, ormai, la Cassazione ritiene legittima la nomina di una persona giuridica o di una società di capitali (cfr, su tutte, Cass. 24 ottobre 2006 n. 22840). Secondo le modifiche apportate dalla Legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, tra le altre normative nuove, l’amministratore deve essere qualificato, con titolo di studio di diploma di scuola superiore, aver frequentato corsi di formazione iniziale e successivi corsi periodici di aggiornamento e deve possedere i requisiti per poter emettere documentazione fiscale del suo onorario. Cessazione della carica di amministratore L’incarico dell’amministratore di condominio cessa, oltre che in caso di decesso, nei casi in cui vi sia: revoca da parte dell’assemblea condominiale; revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria competente; dimissioni volontarie. La revoca può avvenire dall’assemblea condominiale, con la stessa maggioranza necessaria per la nomina, anche senza motivo (art. 1136 del codice civile). Tuttavia, secondo diversi giuristi, i condomini hanno l’obbligo di provvedere all’adeguamento del compenso fino alla fine della durata contrattuale, ossia un anno. Revoca ad opera dell’Autorità Giudiziaria La revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria, su istanza di uno o più condomini, può avvenire nei seguenti casi (Ex art. 1129 e art. 1131, comma 4, c.c.): L’amministratore di condominio ha ricevuto un atto giudiziario che non rientra nelle sue competenze e non ne ha dato tempestiva notizia all’assemblea (in questo caso è tenuto anche al risarcimento dei danni). Vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (ad esempio fatti che denotano che l’amministratore antepone interessi personali a quelli attinenti al condominio). Per due anni non ha reso il conto della sua gestione. Il provvedimento del Tribunale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell’amministratore, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un provvedimento di volontaria giurisdizione, cioè in un intervento sostanzialmente amministrativo, privo degli effetti di una vera e propria sentenza. Non si applicano, pertanto, le regole sulla condanna alle spese, che prevedono di regola il rimborso delle spese in favore del vincitore ed a carico del perdente. Le spese restano dunque a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. 26-09-2005, n. 18730, Cass. 30.3.2001 n. 4706). Leggi dello Stato e Codice Civile Testo unico dell’edilizia – D.P.R. n. 380/2001 e Regolamenti Urbanistici Edilizi Nel testo unico dell’edilizia vengono riportate le definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di intervento di restauro ecc.; con clausola di cedevolezza alcune regioni hanno autonomamente legiferato. Nel testo unico sono inoltre elencati i casi in cui è necessario richiedere la “Segnalazione Certificata Inizio Attività (detta SCIA)” oppure il “Permesso di Costruire“. A livello dei Comuni i regolamenti: Regolamento Urbanistico Edilizio in cui sono elencati tutti gli (1) interventi che possono essere eseguiti come attività di libera edilizia che non richiedono alcuna comunicazione al Comune, gli (2) interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ma per i quali è necessario inviare comunicazione al Comune ed infine gli (3) interventi che richiedono il titolo abilitativo. Nel Regolamento Urbanistico Edilizio sono inoltre indicate le definizioni delle destinazioni d’uso delle unità immobiliari; Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche; Regolamento per la disciplina delle occupazioni di aree private di uso pubblico per l’installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole e dehors; Regolamento sulla Toponomastica Comunale – numerazione civica; Regolamento comunale del verde (abbattimento alberi in proprietà privata); Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria (malattie, cani, gatti, aria, amianto, canne fumarie, rumore, acqua potabile); Manutenzione ordinaria e straordinaria – Sicurezza nei Cantieri Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria il condominio si trasforma in cantiere temporaneo e pertanto, nel caso siano presenti due o più imprese esecutrici, è necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Rientra tra i doveri dell’amministratore la conoscenza del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza, nel quale vengono riportati gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori; ogni qual volta l’amministratore di condominio stipula un contratto di appalto deve assicurare l’idoneità tecnica professionale delle imprese nei modi prescritti dall’articolo 90 e dall’allegato XVII. L’articolo 99 prescrive i casi in cui bisogna inviare la notifica preliminare all’Unità Sanitaria Locale. Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – installazione degli impianti all’interno degli edifici Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli impianti sono: impianti elettrici, di riscaldamento, per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di protezione antincendio. Il decreto provvede a regolamentare le imprese abilitate, la progettazione degli impianti, la realizzazione ed installazione degli impianti, la dichiarazione di conformità, gli obblighi del committente o del proprietario, il certificato di agibilità, la manutenzione degli impianti. La gestione della sicurezza antincendio – Autorimesse Il decreto ministeriale del 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio o di limitarne le conseguenze qualora si verifichi; gli articoli 4, 5 e 6 chiariscono rispettivamente: quale debba essere il controllo e la manutenzione sulle attrezzature antincendio, la gestione dell’emergenza e il metodo di designazione degli addetti al servizio antincendio. Il decreto legislativo dell’8 marzo 2006 n. 139 definisce il metodo con il quale richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), necessario nel caso, per esempio, delle autorimesse con più di 300 m². (D.P.R. n. 151 del 1º agosto 2011). Le autorimesse devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza indicati dal Decreto Ministeriale 1º febbraio 1986. Il D.P.R. n. 151 del 1º agosto 2011 e il D.M. n. 201 del 7 agosto 2012 sono i regolamenti recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il decreto ministeriale del 20/12/2012 stabilisce le nuove regole tecniche per la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti attivi armonizzate con quelle europee. Attestati di Qualificazione/Certificazione Energetica – Acustica L’amministratore di condominio, in caso di lavori di manutenzione condominiale, deve verificare la rispondenza dell’edificio alla Legge n. 192/2005 e s.m.i. o alle rispettive leggi regionali e deve eventualmente aggiornare gli Attestati di Qualificazione/Certificazione Energetica. Il certificato energetico validità decennale. Competenze tecniche sui beni e sugli impianti condominiali L’amministratore deve avere le competenze tecniche (art. 1130) necessarie per compiere gli atti conservativi inerenti ai beni e alle parti comuni dell’edificio come gli esempi indicati nell’art. 1117 del codice civile quali: fondazioni; muri portanti, colonne, pilastri, architravi; parti strutturali in cemento armato (antisismica); tetto; L’amministratore deve avere le competenze tecniche per affrontare le discussioni con gli altri professionisti in merito ai progetti di ristrutturazione e agli interventi ordinari e straordinari da effettuarsi nel fabbricato compresi i progetti esecutivi implementati dalle imprese. Gli artt. 1124, 1125, 1126 citano altri esempi come: manutenzione e ricostruzione delle scale; manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai; lastrici solari. L’amministratore deve avere le competenze tecniche per affrontare le discussioni con ditte e artigiani nei lavori da eseguirsi su tutti gli impianti e i beni elencati come esempi al punto 3 dell’art. 1117 del codice civile quali: impianto di centrale termica condominiale per la produzione e distribuzione dell’acqua calda da riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria (caldaia, bruciatore, vasi di espansione); caldaie a condensazione oppure coogeneratori per la contemporanea produzione di energia elettrica; impianto di contabilizzazione del calore (ripartitori); impianto di sicurezza antincendio (estintori, attacchi vigili del fuoco, idranti, porte tagliafuoco, pressurizzatori, splinker); impianto di raffrescamento; impianto del teleriscaldamento; impianto di sollevamento (ascensore e barriere architettoniche); impianto idraulico generale (rete fognaria, fosse biologiche, degrassatori delle cucine, sifoni firenze, acque chiare e acque nere); impianto di autoclave (cisterne, pompe modulanti, verifica della potabilità dell’acqua); impianto delle pompe sommerse (per il sollevamento delle acque dai piani sotto il livello stradale) e gruppo di continuità; impianto dei pannelli solari condominiali per la produzione dell’acqua calda sanitaria (cisterne, distribuzione, pompe e contabilizzatori dei consumi); impianto fotovoltaico condominiale per la produzione dell’energia elettrica (allacciamento alla rete pubblica/inverter); impianto elettrico (protezione dell’impianto con differenziali e magnetotermici); impianto televisivo del digitale terrestre e satellitare; impianto citofonico e di videosorveglianza; impianto di messa a terra; impianto automatico (cancelli motorizzati radiocomandati); impianto d’irrigazione dei giardini (manutenzione e potatura periodica dell’area verde come piante e alberi; cura dell’arredo); impianto di esercizio della piscina condominiale. Competenze in materia di contabilità – Software Principio: il condominio è un soggetto privato consumatore finale di beni e servizi; non è un’attività, non ha entrate e non ha utili. I proprietari, in solido, deliberano le spese necessarie per la manutenzione e conservazione delle parti condominiali; i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini (art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile). Per la tenuta dei conti di un condominio sono necessarie competenze in materia di contabilità per la registrazione: dei versamenti dei condomini; delle fatture dei fornitori; dei pagamenti ai fornitori; delle spese su addebiti personali; dei versamenti delle ritenute d’acconto (codici tributo); dei pagamenti immediati (spese bancarie, scontrini, offerte sala assemblea); dei rimborsi ai condomini; dei crediti e delle entrate varie; dei giroconti; delle spese anticipate dall’amministratore; delle spese condominiali e personali a preventivo; dei fondi di riserva; degli addebiti personali per bollettini, postali e interessi per rate non versate; della tenuta dell’inventario di magazzino. Per il corretto movimento dei debiti e dei crediti ogni registrazione è associata ad una tabella millesimale in quanto, come stabilito dagli artt. 1123, 1124, 1125, 1126 e soprattutto 1117, le spese sono ripartite in proporzione all’uso della cosa comune e quindi, per ogni registrazione, la spesa deve essere ripartita tra il gruppo di condomini che ne trae utilità, cioè paga chi può usare e non necessariamente chi è soltanto proprietario, e l’uso è potenziale; le spese delle pulizie sono a carico dell’appartamento anche se non è abitato. Alla fine di ciascun anno l’amministratore predispone il rendiconto di gestione condominiale. In esso sono riportate le entrate e le uscite di cassa, la situazione dei crediti e debiti del condominio e di ogni condomino ed il prospetto dei conti correnti e dei fondi di riserva. Nel caso di registrazione di una fattura, sono necessarie le seguenti 6 operazioni: Registrazione nella contabilità del software gestionale della prima nota (movimentazione dei debiti/crediti in funzione del gruppo di condomini che trae utilità dalla fornitura di beni e/o servizi); Registrazione nella contabilità del software gestionale della seconda nota in modalità da eseguire (movimentazione dell’uscita di cassa nel solo software gestionale); Registrazione nella contabilità della seconda nota in modalità eseguita (operazione che si svolge con l’allineamento del software per la gestione della contabilità con l’uscita di cassa dal conto corrente bancario tramite i specifici file formato .CBI; funzione di importa ed esporta) Registrazione in contabilità del software della ritenuta d’acconto solo quando l’uscita di cassa è avvenuta dal conto corrente bancario; Pagamento della ritenuta d’acconto da effettuarsi entro il 16 del mese successivo (da svolgere con l’allineamento del software gestionale con il conto corrente bancario tramite file.CBI; funzione di importa/esporta); Estrazione della quietanza (accettata o rifiutata) che nei giorni successivi al pagamento il sistema elettronico dell’Agenzia delle Entrate deposita nell’Home Banking (oppure viene depositata sul sito dell’Agenzia nell’account personale). Le ritenute d’acconto devono essere riepilogate nel mod. 770. Tale mod. va inviato all’Agenzia delle Entrate con procedura telematica. Quasi tutti i software per la gestione della contabilità dispongono delle funzioni di importa ed esporta d’interfaccia con l’Home Banking ed i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, di cui Entratel è il più importante. L’Agenzia delle Entrate riconosce l’amministratore di condominio come l’intermediario finanziario e rilascia la password, costituita da 20 cifre, di cui le ultime 4 di controllo, per la generazione, nell’ambiente di sicurezza di Entratel, della doppia chiave asimmetrica necessaria per l’invio del mod. 770. La chiave asimmetrica privata va salvata su un dispositivo di archiviazione di massa protetta da una password personale propria, mentre la chiave asimmetrica pubblica va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate insieme con la ulteriore password relativa all’account che l’amministratore riceve in busta chiusa presso gli sportelli della stessa Agenzia la prima volta che viene accolta l’autorizzazione ad operare. La ricevuta di corretta trasmissione telematica della chiave pubblica deve essere conservata; infatti la doppia chiave asimmetrica ha validità triennale e, per evitare di perdere l’intera autorizzazione ad operare, una nuova chiave deve essere rigenerata entro la scadenza. Prima però si deve avere cura di cancellare la vecchia, che potrà essere ritrovata utilizzando l’apposito motore di ricerca che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione all’interno del proprio account, immettendo, nel campo di ricerca, i dati scritti nella ricevuta di trasmissione. Il file del mod. 770, come verifica che sia nel formato corretto per l’invio telematico con Entratel, richiede il filtraggio da un altro modulo software di controllo specifico che ogni anno l’Agenzia delle Entrate, alcune settimane prima della scadenza dell’adempimento fiscale, mette gratuitamente a disposizione sul suo sito internet. La procedura relativa a tale invio si conclude quando l’elaboratore elettronico dell’Agenzia, alcuni giorni dopo la trasmissione, emette la ricevuta relativa, che deposita sul sito, nell’account personale. I formati della ricevuta sono .RCC oppure .rel.p7m e devono essere scaricati e visualizzati facendo uso di Entratel e della coppia di chiavi asimmetriche dell’ambiente di sicurezza. La ricevuta conferma la sola corretta trasmissione del mod. 770. La regolarità della dichiarazione e dei dati in esso contenuti arriva solo l’anno successivo; fatture, quietanze e dichiarazioni dovranno essere conservati per eventuali successivi controlli fiscali. Responsabilità fiscali a carico dell’amministratore Ritenute d’acconto Il condominio è soggetto sostituto d’imposta e quindi l’amministratore, per conto del condominio stesso, è tenuto ad effettuare e versare le ritenute di acconto entro il 16 di ogni mese. In caso di mancato o ritardato versamento di tale ritenuta il condominio è soggetto a sanzioni e interessi di mora. Certificazioni sostituto d’imposta L’amministratore deve inviare le certificazioni sostituto d’imposta a fornitori, lavoratori autonomi e dipendenti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Dichiarazioni sostituto d’imposta L’amministratore deve inviare annualmente all’Agenzia delle Entrate, con mod. 770, le dichiarazioni riguardanti le ritenute effettuate e i relativi versamenti. Il quadro AC del modello unico L’amministratore di condominio che risulta in carica al 31 dicembre deve comunicare all’Anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare trascorso e i dati identificativi dei relativi fornitori. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 a qualsiasi titolo. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti, si deve distinguere tra cessioni di beni e prestazioni di servizi. Per le cessioni di beni, la regola generale stabilisce che tali operazioni si considerano effettuate: nel momento della stipulazione dell’atto, se riguardano beni immobili; nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili. Per le prestazioni di servizi il momento di effettuazione è costituito dalla data di pagamento dei corrispettivi. Il pagamento si considera realizzato quando il prestatore ha l’effettiva disponibilità delle somme spettanti. Pertanto, se è un acconto, l’operazione si considera effettuata nei limiti dell’importo pagato. La comunicazione avviene a mezzo della compilazione del quadro AC del mod. UNICO dell’amministratore, denominato “Comunicazione dell’amministratore di condominio”. L’obbligo di presentare il Quadro AC sussiste anche nel caso in cui, nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini, pur non obbligatoria, la carica di amministratore sia stata conferita. In mancanza di nomina dell’amministratore l’obbligo anzidetto non trova applicazione. In caso di amministrazione di più condomini da parte di un unico soggetto, deve essere compilato un quadro AC per ciascun condominio. Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi del condominio devono essere riportati su ogni quadro. Nel caso in cui l’amministratore rediga il mod. 730 come propria dichiarazione dei redditi oppure sia esonerato dalla presentazione della medesima, egli deve presentare il quadro AC, unitamente al frontespizio dell’UNICO, con gli stessi termini e modalità di quest’ultimo. Nel Quadro AC vanno elencati: per il condominio: il codice fiscale o la partita Iva, la ragione o denominazione sociale, l’indirizzo e il codice di natura giuridica; per ogni fornitore: cognome, nome, data e luogo di nascita, se persona fisica; ragione o denominazione sociale, codice fiscale o partita Iva, domicilio fiscale, importo di acquisti di beni e di servizi effettuati nell’anno d’imposta, se altro soggetto. Attribuzioni (Doveri e poteri) dell’amministratore L’amministratore, ai sensi dell’art. 1130 c.c., ha l’obbligo di: eseguire le deliberazioni dell’Assemblea dei Condomini e curare l’osservanza del Regolamento di Condominio; disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; riscuotere i contributi e pagare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio. Inoltre, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione”. Doveri e poteri relativi all’osservanza del Regolamento di condominio e all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore non necessita di alcuna previa delibera assembleare, posto che egli è già tenuto ex legge (art. 1130 comma 1 c.c.) a curare l’osservanza del regolamento del condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all’abitabilità dell’edificio; ed è altresì nelle sue facoltà, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. c.c, anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento ove lo stesso preveda tale possibilità. (Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 14735 del 26/06/2006) Doveri e poteri relativi agli atti conservativi delle parti comuni Non rientra tra gli atti che un amministratore può compiere senza autorizzazione dell’assemblea la stipula di un contratto di assicurazione sull’edificio, in quanto l’art. 1130 c.c., obbligando l’amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, ha inteso riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi o condomini) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile: tra questi non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio. Dunque l’amministratore per assicurare l’edificio (attività opportuna) dovrà chiedere ed ottenere, prima, l’approvazione dell’assemblea (Cass. civ. Sez. II, sentenza n. 8233 del 03/04/2007) Compenso Il codice civile all’art. 1135 dispone che l’assemblea di condominio provveda alla conferma dell’amministratore e all’eventuale retribuzione. In base all’art. 1709 c.c. il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. L’art. 2260 c.c. recita che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, di conseguenza in base ad un’interpretazione analogica il compenso dell’amministratore si presume dovuto se il contrario non è verbalizzato dall’assemblea di condominio al momento della nomina e nelle successive conferme. Non è escluso che presti la sua opera a titolo gratuito, ad esempio quando trattasi di condomino. La giurisprudenza ha chiarito che l’incarico si presume retribuito fino a prova contraria. Non spettano all’amministratore compensi per assemblee straordinarie (Cass. 3596 del 12/3/03) in quanto, a differenza di quanto avviene nelle assemblee delle società, esse costituiscono eventi accessori alla gestione ordinaria del condominio. Infatti in tali assemblee si decide sulle stesse materie di cui alle assemblee ordinarie. Questione controversa è la sussistenza del diritto al compenso per i lavori straordinari. La Cassazione non si è ancora pronunciata costantemente e le Corti di merito presentano indirizzi contrastanti. A tal riguardo, il pretore di Perugia (Pret. PG n. 9/98) individua nel 2% dell’importo dei lavori il giusto compenso per l’amministratore secondo gli usi correnti per l’esecuzione di lavori straordinari, poiché l’amministratore si impegna in misura superiore rispetto alle competenze stabilite per legge. Il Tribunale di Genova, al contrario, si è pronunciato nel senso che l’onorario contenga anche la gestione di eventuali lavori anche di rilevante entità (Trib. GE n. 1501/01), in quanto l’amministratore, qualora rilevi che il compenso non appaia più congruo, può dimettersi. L’Assemblea stabilisce il compenso, a tariffa (con tariffazione per ogni singola attività), forfettizzato (con una somma stabilita inizialmente), o misto (un compenso forfettario con previsione di somme ulteriori in ipotesi di lavori o assemblee straordinarie). Si può determinare il compenso facendo anche riferimento a una tabella d’una associazione di categoria di proprietari o di amministratori. Tuttavia, in passato, l’Antitrust ha vietato l’applicazione di tariffari. Proposte di istituzione di un albo professionale regionale È stata tentata la strada di istituire albi a livello regionale, questa strada è stata preclusa dall’intervento della magistratura. La legge sulle professioni non regolamentate Il legislatore nazionale non ha istituito un albo professionale, ma ha regolamentato il ruolo delle associazioni professionali che hanno avuto uno speciale riconoscimento ministeriale.

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