Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10668 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 499-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché l’RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che le rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso , dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
COGNOME (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.to;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 07/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che NOME COGNOME impugnò, innanzi alla C.T.P. di Isernia, una intimazione di pagamento notificatagli dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e relativa a due cartelle di pagamento per riprese I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relative agli anni di imposta 2003 e 2004;
che l’adita C.T.P., con sentenza n. 167/2020, rigettò il ricorso; che COGNOME propose appRAGIONE_SOCIALE innanzi alla C.T.R. del Molise, la quale, con sentenza n. 201/2022, depositata il 07/06/2022 accolse il gravame ritenendo -per quanto in questa sede ancora rileva -nulla la notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione di pagamento per cui è causa;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., COGNOME COGNOME;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112, 329 e 342 c.p.c., nonché 2909 c.c., per avere il Giudice deciso oltre la domanda e nonostante il giudicato interno ‘ (cfr. ricorso, p. 5) in relazione alla dichiarata inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, laddove sulla questione era, invece, calato il giudicato interno, per effetto della
mancata impugnazione del capo della decisione di primo grado con cui la RAGIONE_SOCIALE.T.P. aveva disatteso le doglianze sollevate, al riguardo, dalla difesa del contribuente;
che il motivo è fondato;
che emerge dalla lettura della gravata decisione che, effettivamente, in primo grado il contribuente ebbe a dolersi, tra l’altro, della ‘ nullità e/o inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto effettuata da Pec non avente le qualità di pubblica fede e certificazione digitale perché non riconosciute dai sistemi RAGIONE_SOCIALEPec, IniRAGIONE_SOCIALE e Reginde ‘ (cfr. p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, sub ‘svolgimento del processo’), questione sulla quale la C.T.P. ebbe a pronunziarsi per motivatamente disattenderla (cfr. ricorso, p. 2, ult. cpv. e p. 3); che, sempre dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 3, sub ‘svolgimento’, ove vengono elencati i motivi di appRAGIONE_SOCIALE proposti dal contribuente), non risulta, al contrario, che la sentenza di primo grado sia stata gravata in parte qua , né tale impugnazione emerge, invero, dalla lettura dei motivi di appRAGIONE_SOCIALE trascritti (ai fini della specificità del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) in ricorso alle pp. 8-12 ovvero nel controricorso ovvero, ancora, nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata dalla difesa del COGNOME: ed infatti, le doglianze del contribuente rispetto al procedimento notificatorio (cfr. in specie, i motivi 2.4 e 2.5) investono espressamente ed esclusivamente le cartelle di pagamento sottese alla notifica dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (‘ pertanto, ove si accerti la radicale nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento…ciò determinerà la radicale nullità delle notifiche di tutti gli atti successivi, ovvero dell’avviso di intimazione del 27 gennaio 2018 e del successivo verbale di
pignoramento… ‘ – motivo di appRAGIONE_SOCIALE 2.4 ; ‘ in passato diverse sono state le pronunce di nullità delle notifiche delle cartelle, in quanto inviate a mezzo posta direttamente dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE e non dai soggetti elencati nel predetto art. 26, comma 1…inoltre l’art. 36, comma 4 -ter del D.L. 248/2007, dispone che ‘La cartella di pagamento…contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quRAGIONE_SOCIALE di emissione e di notificazione della stessa cartella…oltre a quanto sopra si rileva che in caso di irreperibilità del destinatario, la notifica degli atti da parte dell’Agente della Riscossione deve avvenire secondo la procedura tipica dell’art. 140 c.p.c…tutte le possibili/eventuali notifiche eseguite dall’Agente della riscossione nei confronti del ricorrente sono affette da nullità insanabile in caso di violazione del predetto dettato normativo, e in tutti i casi ove siano state omesse le formalità di cui sopra… ‘ -motivo di appRAGIONE_SOCIALE 2.5) mentre, al contrario, i motivi di appRAGIONE_SOCIALE formulati con riferimento precipuo all’intimazione di pagamento concernono la sua illegittimità per omessa allegazione alla stessa delle sottese cartelle di pagamento (motivo 2.8) e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (motivo 2.9);
che discende da quanto precede che, effettivamente, pronunciando sulla (in)validità della notifica dell’atto di intimazione per cui è causa la C.T.R. è andata al di là delle questioni devolute alla propria cognizione ad opera dell’appellante COGNOME, violando, altresì, il giudicato interno ormai calato, in parte qua, sulla decisione di prime cure;
che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso;
Ritenuto, in conclusione che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione