La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19463/2024, ha dichiarato estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti, che avevano raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha stabilito che, in caso di rinuncia, non è dovuto il versamento del doppio del contributo unificato, poiché tale misura, di natura sanzionatoria, si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non può essere estesa per analogia.
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