Un'azienda di vigilanza ha intimato il licenziamento per cambio appalto a un dipendente, presupponendo il suo immediato passaggio alla società subentrante. Tuttavia, quest'ultima ha prima rifiutato l'assunzione e poi ha proposto un contratto a orario ridotto, interrompendo la continuità lavorativa. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra del lavoratore e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la legittimità del licenziamento per cambio appalto dipende dall'effettiva e incondizionata assunzione del lavoratore da parte della nuova azienda alle medesime condizioni. Senza questa garanzia reale, il licenziamento intimato dall'azienda uscente rimane nullo e privo di giustificazione.
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