Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 377-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso la quale è elett.te dom.ta;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2300/2022 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/05/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto nei propri confronti, quale coobbligato in solido con la ditta RAGIONE_SOCIALE (titolare di un Centro RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.T.D.) operante nel territorio italiano, a riprese per imposta unica sulle scommesse raccolte dal primo relativamente all’anno di imposta 2009 ;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 25872/2017, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 2300/2022, depositata il 24/05/2022 rigettò il gravame, ritenendo -per quanto in questa sede ancora rileva -legittima la ripresa operata dall’Ufficio, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi formulati ‘in via pregiudiziale’ e ad altri due motivi formulati ‘nel merito; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE; Ritenuto di dovere disattendere, in via preliminare, la richiesta di rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in pubblica udienza (cfr. p. 48 del ricorso), in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie
(Cass., Sez. U, 5.6.2018, n. 14437), né vertendosi in ipotesi di decisione avente rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, 23.4.2020, n. 8093);
Rilevato che con il primo motivo proposto ‘in via pregiudiziale’ parte ricorrente solleva ‘ nuova questione di legittimità Costituzionale con riferimento all’art. 3 D.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66 L. n. 220/2010 e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27/2018 ‘ (cfr. ricorso, p. 17), per avere la C.T.R. erroneamente interpretato la richiamata decisione del Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, la quale, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, accogliendo le prospettate questioni di legittimità costituzionale, ‘ ha emesso identico dictum obbligatorio e vincolante ‘ (cfr. ivi, penultimo cpv.), con la conseguente insussistenza di valide ragioni per ‘ operare un trattamento differenziato per i soggetti obbligati in via principale ed in via solidale, non avendo espresso la Consulta alcun distinguo ‘ (cfr. ivi). Chiede, pertanto ‘ di trasmettere gli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale affinché possa dirimere il contrasto insorto con riferimento al dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27/2018 e con riguardo alla specifica posizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, originariamente obbligato in via solidale, e in corso di giudizio inciso quale soggetto obbligato in via principale ‘ (cfr. ricorso, p. 18);
che con il secondo motivo proposto ‘in via pregiudiziale’ parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALEa ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64…: equiparazione del gioco lecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica prevista RAGIONE_SOCIALEa legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta imposta unica prevista
dalla legge 220/2010). RAGIONE_SOCIALE ‘eccezione alla regola’, soggetto sanato dalla giurisprudenza, equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati ‘ (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, la natura ‘lecita’ RAGIONE_SOCIALEe attività svolte da essa contribuente laddove, al contrario, ‘ la ‘illiceità’ RAGIONE_SOCIALEa attività di gioco è il presupposto RAGIONE_SOCIALEa Legge applicata dall’Ufficio e, dunque, il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘intervento del Legislatore del 2010, che con la L. n. 220 ha perseguito il chiaro obiettivo di contrastare il gioco illecito ‘ (cfr. ricorso, p. 23, cpv.) da ciò derivando l” insussistenza dei presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa Legge del 2010 ‘ (cfr. ricorso, p. 24, terzo cpv.);
che con il terzo ‘motivo’ formulato ‘in via pregiudiziale’, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) cpc. Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALE statuto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE ‘ (cfr. ricorso, p. 24);
che la prospettata questione di legittimità ed i successivi due motivi -suscettibili di trattazione congiunta, per identità RAGIONE_SOCIALEe questioni agli stessi sottese -sono infondati;
che va anzitutto premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (quale il primo svolto ‘in via pregiudiziale’) diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01);
che, peraltro, un simile ‘motivo’ pur potendo essere certamente esaminato come sollecitazione al giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale (attività, come detto, consentita alle parti) si manifesta comunque inidoneo all’uopo giacché, sì come formulato, tende ad ottenere un rinvio alla Corte costituzionale affinché questa sia chiamata non già a delibare la conformità alla Carta fondamentale di una previsione normativa quanto, piuttosto, a rendere una sorta di ‘interpretazione autentica’ del proprio dictum ;
che, tanto premesso, sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D. Lgs. n. 496 del 1948), è stato
pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi ‘(…) debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (…)’. Il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio;
che tale carattere permea, in termini sistematici, l’intera disciplina dei tributi sui giochi: così è, ad esempio, in materia di prelievo erariale unico, laddove l’art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003, disponendo che ‘ Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate ‘, ancorava il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione all’utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito ;
che questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con ‘ l’imposta sugli intrattenimenti, dall’art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata allo stesso d.P.R. ‘, norma che, come modificata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 60 del 1999, prevedeva:’ Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi
e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »: tale disposizione, adoperando la parola ‘svolgono’, aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco.;
che, analogamente è a dirsi in materia di I.V.A., dove l’art. 10, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede un regime di esenzione nel caso RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco;
che, sulla base di tali consolidate premesse, rispetto alle censure svolte con il secondo motivo ‘in via pregiudiziale’, è, allora, sufficiente richiamare, per disattenderne la fondatezza, il costante orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo , Cass., 30.1.2024, n. 2775, non massimata, in motivazione, § 42) per cui il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa all’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica e, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 che ha disposto che: ‘Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALEe scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni ‘;
che va ugualmente rigettata l’istanza di rinvio pregiudiziale sollevata con il terzo motivo;
che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17). A ciò aggiungasi che, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicché, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di
proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47). La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta, peraltro, che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C253/09, punto 83);
che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca (come illustrato supra ) ‘(…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore ‘;
che la normativa italiana ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra RAGIONE_SOCIALEs nazionali e RAGIONE_SOCIALEs esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana ‘ non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis) , nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ‘. Anzi, come ha sottolineato la Corte Costituzionale con sentenza
del 23 gennaio 2018, n. 27, a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa ‘ risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…)’; che neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza. Col punto 17, in relazione al RAGIONE_SOCIALE , ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che ‘(…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri ‘; sicché, si conclude col punto 24, ‘(…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ‘;
che quanto al centro di trasmissione dei dati (C.T.D.) -benché le censure relative alla posizione degli stessi (cfr. pp. 30 ss. del ricorso) siano del tutto inammissibili, vertendo il thema decidendum del presente giudizio unicamente sulla posizione del RAGIONE_SOCIALE -per mera completezza espositiva va evidenziato come il punto 26 si limita a ribadire che il RAGIONE_SOCIALE estero esercita un’attività di gestione di scommesse ‘ allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ‘ ed è per questo che il
centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, 1, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro. La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un RAGIONE_SOCIALE estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALEe concessioni costituisce ‘(…) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti ‘ (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati (me, si ribadisce, la conclusione è evidenziata ai soli fini di completezza espositiva), di qualsiasi restrizione discriminatoria: essendosi infatti concluso che ‘ l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali
operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse ‘;
che alla luce di quanto precede, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una sterile (perle ragioni esposte) critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C-788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, ‘(…) pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALEe gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale ‘ (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67);
che con il primo motivo proposto ‘nel merito’ la difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa ‘ violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. 220/2010, e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte costituzionale n. 27/2018, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ‘ (cfr. ricorso, p. 38), per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in capo ad esso RAGIONE_SOCIALE, quale obbligato principale e non solidale con il C.T.D. (come invece previsto dalle richiamate previsioni), con conseguente insussistenza di responsabilità alcuna in capo alla RAGIONE_SOCIALE, per
difetto del debitore principale (trattandosi di riprese relative all’anno di imposta 2009);
che la questione sottoposta allo scrutinio del collegio è stata oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in numerosi precedenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 6-5, n. 29366 del 2022) che si richiamano anche quali precedenti specifici, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, fondata anche sui recenti interventi RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale (sentenza 23.1.2018, n. 27) e RAGIONE_SOCIALEa C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), questa Corte ha ormai da tempo chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria operante per conto di RAGIONE_SOCIALEs esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, e occupandosi RAGIONE_SOCIALEa trasmissione all’allibratore RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite (Rv. NUMERO_DOCUMENTO); b)
l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra RAGIONE_SOCIALEs nazionali e RAGIONE_SOCIALEs esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 – 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore (cfr. il § 10 RAGIONE_SOCIALEa motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni già pattuite fra ricevitorie e RAGIONE_SOCIALE si era già
cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 RAGIONE_SOCIALEa motivazione); e) l’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 RAGIONE_SOCIALEa motivazione);
che non può, dunque, seguirsi la linea difensiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo cui l’obbligazione solidale del RAGIONE_SOCIALE privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità principale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria (trattandosi RAGIONE_SOCIALE‘anno di imposta 2009), correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del RAGIONE_SOCIALE : la Corte Costituzionale ha infatti chiarito -come detto – che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il RAGIONE_SOCIALE ), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘ organizzazione ed esercizio ‘ RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALEe scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, non ha comunque fatto venire meno la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE privo di concessione;
che, in particolare, la Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha -come detto – dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D. Lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre
2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di RAGIONE_SOCIALEs privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘ gestore per conto terzi ‘ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘ gestore per conto proprio ‘ (ossia al RAGIONE_SOCIALE) sia irragionevole: entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘ organizzazione ed esercizio ‘ RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggette ad imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal RAGIONE_SOCIALE ;
che RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i
rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, 27.7.2015, n. 15731). Per altro verso, la stessa giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. 3, 9.7.2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del RAGIONE_SOCIALE , consistente nella ‘(…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALEe scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALEe poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali vincite (…)’;
che, alla luce di quanto precede, dunque, la gravata decisione, nel confermare la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE avente sede all’estero e privo di titolo concessorio) per il periodo di imposta 2009, anche in assenza di responsabilità ascrivibile alla ricevitoria, ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi supra enunciati;
che con il secondo ed ultimo motivo ‘nel merito’, infine la difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in fvaore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato ‘ (cfr. ricorso, p. 44), senza che, peraltro, questa abbia depositato la nota spese e le spese vive nonché, in ogni caso, la ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., per non avere la CTR derogato al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza a fronte RAGIONE_SOCIALEa complessità e peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘argomento giuridico trattato ‘ (cfr. ivi);
che il motivo è, in parte, infondato, in parte inammissibile;
che quanto alla censura concernente la liquidazione da parte RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEe spese di secondo grado in favore RAGIONE_SOCIALEa odierna controricorrente, ancorché costituitasi in appello soltanto a mezzo funzionario, questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso tributario, all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria (nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, 23.11.2011, n. 24675; Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23055; Cass., Sez. 5, 11.10.2021, n. 27634);
che, in particolare, come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, il tema RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi: il d.l. n. 437 del 1996, coordinato con la legge di conversione n. 556 del 1996 prevedeva all’art. 12, comma 1, lett. b) (recante ‘ Modifiche alla disciplina sul processo tributario ) quanto segue:’ Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del RAGIONE_SOCIALE, se assistito da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, e a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘; con
successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 32, la disposizione veniva così precisata:’ Nell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto ‘; infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. n. 156 del 2015 (recate ‘ Misure per la revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario ), ed applicabile al caso di specie, all’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2sexies, attualmente in vigore, si prevede che ‘ nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘;
che, pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato, dunque, sempre confermato;
che, quanto, poi, alla denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., per non avere la CTR derogato al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, a fronte RAGIONE_SOCIALEa complessità e peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘argomento giuridico trattato, la censura è inammissibile;
che è infatti consolidato l’orientamento in virtù del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass., Sez. 6-5, n. 18299/2022; Cass., Sez. 6-3, 26.4.2019, n. 11329; Cass., Sez. U, 15.7.2005, n. 14989);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione