Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19469 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8376/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL), con sede legale in Rende (CS), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, nato il DATA_NASCITA a Lamezia Terme (CZ), C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, come da mandato speciale allegato al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme (C.F.: CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in Lamezia Terme, alla INDIRIZZO Repubblica n. 10, presso lo studio dello stesso difensore (numero di fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di Posta Elettronica Certificata: EMAIL);
-ricorrente – contro
Avvisi accertamento IMU -Aggiornamento dati catastali a seguito di annullamento giudiziale
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Tropea, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. : CODICE_FISCALE; P.IVA: P_IVA) del RAGIONE_SOCIALE Vibo Valentia, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato emessa in forza di Delibera n. 42 del 11/04/2023 della Giunta Comunale di RAGIONE_SOCIALE e della Determina R.G. n. 262 del 18/04/2023 R.I. n. 99 del 18/04/2023 dell’Area 1 Affari Generali del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (numero di fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificato: EMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3031/2022 emessa dalla CTR Calabria in data 14/10/2022 e non notificata;
e sul ricorso 10217/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco p.t., NOME COGNOME (PEC: EMAIL), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale ad litem e giusta delibera n . 53 del 02/02/2023, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla INDIRIZZO (PEC: EMAIL; fax: CODICE_FISCALE);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL), con sede legale in Rende (CS), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, nato il DATA_NASCITA a Lamezia Terme (CZ), C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, come da mandato speciale allegato al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme (C.F.: CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in Lamezia Terme, alla INDIRIZZO della Repubblica n. 10, presso lo studio dello stesso
difensore (numero di fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di Posta Elettronica Certificata: EMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3271/2022 emessa dalla CTR Calabria in data 27/10/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Quanto al ricorso n. 8376/2023 :
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento IMU 2012 eccependo, tra l’altro, la decadenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dalla potestà impositiva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone accoglieva il ricorso con sentenza n. 730/01/2020 del 3.8.2020.
Sull’impugnazione dell’ente locale, il quale riteneva di aver tempestivamente esercitato, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della l. 27/12/2006, n. 296, la potestà impositiva nel quinquennio dal sorgere dell’imposta e di aver correttamente determinato la base imponibile della rendita catastale, la CTR Calabria accoglieva il gravame, affermando che l’avvi so di accertamento per la riscossione del tributo IMU era stato notificato in data 28/12/2017 alla società contribuente, e da quest’ultima ricevuto in data 8/1/2018 sicchè, per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta nel termine di decadenza quinquennale, e che l’RAGIONE_SOCIALE, con nota prot. n. 15085 del 2/8/2019, aveva provveduto a rideterminare, in seguito alla richiesta di certificazione di attribuzione della rendita catastale, avanzata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in conformità alla sentenza n. 34/1/2013 della CTP di Crotone, la rendita catastale sugli immobili di proprietà della società, ai sensi dell’art. 1, comma 22, legge n. 208/15, precisando che la rendita catastale, a seguito della succitata sentenza, era di € 137.032,00.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha
resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Quanto al ricorso n. 10217/2023 :
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Provinciale Tributaria di Crotone, depositata in data 5.2.2021, che aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso un avviso di accertamento Imu relativo al periodo di imposta 2013 sul presupposto che, a seguito dell’avvenuto annullamento della rendita catastale, con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone n. 34/01/2013, gravava sulla contribuente l’onere di denunciare la variazione intervenuta ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta.
L’appellante rappresentava che l’atto di attribuzione della rendita era stato emesso dall’RAGIONE_SOCIALE in sede di verifica della proposta di modifica e variazione presentata dalla stessa società e che, depositata la sentenza, nessuna attività era ad essa richiesta, gravando sull’RAGIONE_SOCIALE, regolarmente costituita in quel giudizio, l’onere di prendere atto dei rilievi contenuti nella sentenza e procedere a modificare il proprio atto di attribuzione della rendita in senso conforme alle indicazioni contenute nella sentenza stessa.
La CTR della Calabria accoglieva il gravame, affermando che, a seguito dell’intervenuto annullamento della rendita, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto assumere come base del calcolo il medesimo valore che era stato disconosciuto dalla sentenza, ma avrebbe dovuto attendere la rideterminazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (peraltro presente nel giudizio di annullamento), della rendita per poi procedere al calcolo dell’imposta dovuta, laddove non era ipotizzabile, come invece ritenuto dal primo giudice, che gravasse sul contribuente l’onere di denunciare la variazione determinata dalla sentenza della CTP di Crotone.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha
resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Preliminarmente, va disposta la riunione, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, del ricorso n. 10217/2023 al ricorso n. 8376/2023.
Invero, sebbene a parti invertite, in entrambi i giudizi si discute dell’ iter procedurale (tempistiche e modalità) da seguire ai fini dell’aggiornamento, a cura dell’RAGIONE_SOCIALE, dei dati catastali a seguito di una pronuncia giudiziale (in base all’art. 69 -bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento al provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE).
Trattasi dunque di cause connesse che possono essere riunite ai sensi dell’art. 274 c.p.c. (stesse parti, stesse questioni di fatto e di diritto) e che vanno riunite anche al fine di prevenire il rischio di contrasto sostanziale di giudicati, posto che la riunione non comporta alcun ritardo nella trattazione. 1.1. Non merita, invece, di essere accolta l’istanza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la riunione ai presenti ricorsi altresì del procedimento riportante il n. NUMERO_DOCUMENTO, atteso che l’istante si è limitato ad indicare che esso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IMU 2016 e che il ricorso per cassazione è stato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, senza peraltro allegare il detto ricorso né documentare se le questioni, di diritto e di fatto, in esso dedotte siano coincidenti con quelle in esame. A ciò va aggiunto che l’eventuale riunione con quest’ultimo ricorso non ancora fissato -comporterebbe il differimento dei presenti ricorsi, invece suscettibili di pronta definizione.
Ricorso n. 8376/2023 :
2 . Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, comma 8, del d.l. 23.6.2011, n. 89, in riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanza del 4.8.2015, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado, rigettando implicitamente l’eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità del ricorso in appello per violazione RAGIONE_SOCIALE specifiche tecniche disciplinanti l’uso degli strumenti informatici e telematici nella redazione degli atti processuali, violato le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze del 4.8.2015, il cui art. 10 disciplina gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati.
2.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente sostiene che, essendo il ricorso in appello introduttivo del giudizio di secondo grado stato redatto, notificato e depositato in formato ‘word’, sarebbero state violate le disposizioni dettate dall’art. 10 del decreto del Ministero dell’Econo mia e RAGIONE_SOCIALE Finanze suddetto, in forza RAGIONE_SOCIALE quali il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico dev’essere in formato PDF/A -1a o NUMERO_DOCUMENTO/A-1b, con conseguente giuridica inesistenza dell’atto stesso ed inammissibilità dell’appello.
Tuttavia, l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, appello) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Cass., Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018).
Non è revocabile in dubbio, e non è comunque contestato, che la contribuente si sia regolarmente costituita nel giudizio d’appello ed abbia esercitato in quella sede il proprio diritto di difesa.
3 . Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 69 bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, vigente pro tempore , con riferimento al provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ed avente ad oggetto le modalità ed i termini di annotazione negli atti catastali RAGIONE_SOCIALE sentenze tributarie, dal quale si evince la inutilizzabilità della rendita catastale pari ad euro 137.032,00, in quanto annotata oltre i termini previsti
dal suddetto provvedimento. In particolare, rappresenta che, vertendosi in materia di rideterminazione (e conseguente registrazione) di rendita catastale a seguito di sentenza del giudice tributario, i relativi adempimenti, a norma dell’art. 69 bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, all’epoca vigente, avrebbero dovuto rispettare le modalità ed i termini prescritti dall’art. 3 del provvedimento del 17 luglio 2012 emesso dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, che imponevano l’aggiornamento dei dati catastali entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla data di conoscenza della definitività della decisione del giudice tributario, non essendo, diversamente, la rendita utilizzabile ai fini del calcolo dell’impo sta.
3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprovatamente comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018). Questo onere deve essere assolto per dar modo alla RAGIONE_SOCIALE di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la specifica questione formulata con il motivo in esame, questione di cui non vi è menzione nella sentenza qui impugnata.
3.2. In ogni caso (ed il rilievo vale anche per il ricorso n. 10217/2023), risulta dagli atti di causa (v. doc. n. 9 allegato al controricorso) che l’Ufficio
Tributi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, prima di inviare l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso in data 29.11.2017 e notificato alla RAGIONE_SOCIALE in data 28.12.2017, ha provveduto, in data 31.05.2017 (in ottemperanza agli artt. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 13, comma 4, d.l. n. 201/2011), ad estrarre visura storica dell’immobile tassato nella quale risultava apposta dall’RAGIONE_SOCIALE l’annotazione della rendita rideterminata a seguito della sentenza n. 34/1/13, pari ad euro 137.032,00. Ciò in ossequio al principio per cui, non risultando al 1° gennaio dell’anno di imposizione (e, quindi, alla data del 01/01/2012) ancora depositata la sentenza n. 34/1/13, doveva essere utilizzata la rendita, presente in catasto, di € 137.032 ,00.
Del resto, in tema d’ICI (ma il principio è estensibile all’IMU), l’art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4587 del 21/02/2020).
Senza tralasciare che il termine di 90 giorni (decorrente dalla conoscenza della definitività della decisione del giudice tributario) non è previsto a pena di decadenza, sicchè allo stesso non può non riconoscersi natura ordinatoria (cfr., con riferimento al termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale, indicato dal comma 3 dell’art. 1 del dm n. 701/1994, Cass., Sez. V, sent. 20 dicembre 2019, n. 34246, che ha enunciato un principio senz’altro estensibile, a maggior ragione, al caso di specie). Ne consegue che, una volta aggiornati i dati catastali, l’aggiornamento ha efficacia retroattiva, applicandosi a tutte le annualità ‘sospese’, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. Da ultimo, trattandosi di un mero aggiornamento catastale all’esito di una pronuncia giudiziaria, lo stesso deve risultare unicamente dalla visura.
4 . Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti e, in particolare, della circostanza dell’omessa registrazione negli atti catastali della rendita di euro 137.032,00, risultante dagli atti di giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.
4.1. Il motivo, a tacer del fatto che la ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere la visura storica che avrebbe prodotto in appello, è infondato.
La ricorrente sostiene che la CTR non avrebbe considerato la visura storica da essa prodotta in sede di appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, dalla quale sarebbe emerso che all’epoca di formazione dell’atto impositivo l’unica rendita evincibile dagli atti catastali era quella di € 72.870,00.
Tuttavia, dalla documentazione in atti (all. 11 al controricorso), debitamente trascritta dal resistente (pagg. 11 e 12 del controricorso), si evince che l’RAGIONE_SOCIALE, avendo rinvenuto nella visura la variazione catastale del 12/05/2017 presentata dalla RAGIONE_SOCIALE (in forza dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 208 del 28.12.2015), con protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO, in atti dal 16/05/2017, con una rendita proposta di euro 72.870,00, e non potendo, per l’effetto, registrare la sentenza n. 34/1/13 del 26/10/2009 emessa dalla CTP di Crotone, ha provveduto ad apporre nella visura l’annotazione menzionata dalla contribuente.
Viceversa, la rendita catastale di € 137.032,00, applicata all’accertamento per cui è causa, deriva dalla variazione catastale del 29/05/2017, compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE, con protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO, in atti dal 29/05/2017, e giustificata da ques t’ultima in visura come registrazione della sentenza n. 34/1/13 del 26/10/2009.
E’ opportuno evidenziare che l’annotazione presso la Conservatoria rappresenta un aggiornamento alle trascrizioni o alle iscrizioni già trascritte, essendo anche questa una formalità a tutti gli effetti come le stesse trascrizioni ed iscrizioni.
Ricorso n. 10217/2023 :
5. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente, a suo dire, la CTR ritenuto che, a seguito dell’intervenuto annullamento della rendita, fermo l’obbligo del contribuente di versare l’IMU, sulla base della rendita che sarebbe stata rideterminata, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto assumere, come base del calcolo, il medesimo valore che era stato disconosciuto dalla sentenza, ma avrebbe dovuto attendere il ricalcolo della rendita, per poi procedere alla determinazione dell’imposta.
5.1. Il motivo è infondato.
Nel richiamare nella presente sede quanto già esposto nell’analisi del precedente ricorso, va qui aggiunto che nel prot. n. 15085 del 2.8.2019 depositato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (v. all. n. 9 al controricorso) si legge testualmente <>.
In base all’art. 3 del Provvedimento prot. n. 35582, del 17 luglio 2012, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE <>. Da tale previsione si desume, da un lato, che ben avrebbe potuto ( recte , dovuto) l’RAGIONE_SOCIALE, siccome parte del relativo giudizio, provvedere motu proprio all’aggiornamento degli atti del catasto (come poi, in effetti, ha provveduto), indipendentemente dalla notifica della pronuncia a cura del contribuente e, dall’altro lato, che a seguito della pronuncia giudiziale (con la quale la CTP aveva accolto, sia pure parzialmente, il ricorso della contribuente, eliminando dal calcolo del valore del giardino la superficie di
sedime occupata dal fabbricato), il nuovo avviso di accertamento IMU sarebbe stato dovuto fatto precedere da un aggiornamento della rendita catastale a cura dell’RAGIONE_SOCIALE (impregiudicata l’efficacia retroattiva dello stesso, come evidenziato nell’esaminare il precedente ricorso).
Va, in proposito, ribadito il principio secondo cui, in tema di ICI, l’annullamento giurisdizionale (anche parziale) degli atti di attribuzione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’imposta, emessi sulla base RAGIONE_SOCIALE rendite medesime, in quanto l’annullamento dell’atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottisi, salvo il limite dell’impossibilità, perchè se così non fosse il successo dell’azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali “vigenti”, contenuto nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente” vigenti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11439 del 12/05/2010; v. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6475 del 17/03/2010).
6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare la circostanza della rideterminazione della rendita catastale effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risultante dagli atti di giudizio, ed oggetto di discussione tra le parti. In particolare, secondo il ricorrente, la CTR avrebbe omesso di considerare la circostanza decisiva che la rendita catastale di € 137.032,00, a seguito di successiva rideterminazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come da note del 2.8.2019 e dell’1.2.2022, era rimasta, sulla base della visura storica catastale dell’immobile, invariata.
6.1. Il motivo è fondato.
Nel richiamare le considerazioni già espresse nell’analizzare il precedente ricorso, va qui aggiunto, sì come evidenziato dal ricorrente a pagina 11 del ricorso, che la CTR ha omesso di esaminare il fatto storico rilevante
rappresentato dalla documentazione versata in atti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che attestava la congruità della rendita catastale, utilizzata come base imponibile, per il calcolo del tributo dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE, per l’ IMU relativa al l’anno 2013.
Invero, l’ente pubblico territoriale ha attestato l’avvenuto aggiornamento attraverso la produzione della documentazione allegata agli atti del giudizio di appello e, segnatamente, la visura catastale e la nota del l’ 1.2.2022 (con la quale si assevera il contenuto della precedente Nota Prot. n. 15085 del 2.8/2019).
Premesso che l’RAGIONE_SOCIALE ha confermato, anche all’esito della pronuncia giudiziale, la rendita catastale precedente in rettifica di quella proposta dalla contribuente (evidenziando di aver già scorporato, nella determinazione del valore del giardino, le superfici di sedime dei fabbricati), ben avrebbe potuto la società, qualora non avesse condiviso l’aggiornamento (perché, in realtà, l’assunto pregresso scorporo non sarebbe avvenuto), impugnare la nuova rendita.
In ogni caso, va ribadito che l’aggiornamento, una volta registrato ( recte , annotato) sulla visura catastale, ha efficacia retroattiva.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, mentre il ricorso n. 8376/2023 non merita accoglimento, quello riportante il n. 10217/2023 merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo, con conseguente rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, atteso che, pur non potendosi la Commissione pronunciare sull’asserito errore nella determinazione della base imponibile per intervenuta dichiarazione giudiziale di incongruità della rendita catastale utilizzata nell’avviso impugnato ai fini del calcolo dell’imposta (in quanto nel presente giudizio non è stata citata l’RAGIONE_SOCIALE ) residua comunque la doglianza avente ad oggetto la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, posto che , secondo l’impostazione della contribuente, l’avviso di accertamento notificato alla società odierna ricorrente avrebbe dovuto menzionare la possibilità di procedere alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE sanzioni attraverso il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione irrogata -e cioè un terzo del 30% dell’importo non versato ; il giudice di rinvio deciderà anche per le spese del presente giudizio.
Riuniti i ricorsi,
rigetta il ricorso n. 8376/2023 rg;
accoglie il secondo motivo del ricorso n. 10217/2023 rg, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione;
condanna la ricorrente del giudizio n. 8376/2023 rg alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso n. 8376/23 rg, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.7.2024 .