Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19467 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6872/2019 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede presso il Palazzo Municipale in Adro (BS), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore NOME COGNOME, autorizzato alla presentazione del ricorso da apposita delibera di Giunta, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, in via tra loro disgiunta, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), entrambi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO; telefax: NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
Istanza rimborso immobile agricolo Rinuncia ricorso
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Corte Franca (BS), alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), nella persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, nato ad Adro (BS) il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, in via fra loro disgiunta, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; telefax: P_IVA), e NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; telefax: P_IVA), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), sito in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3538/2018 emessa dalla CTR Lombardia in data 01/08/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava il diniego di rimborso ICI per le annualità 2010-2012, evidenziando che una precedente sentenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE in materia di ICI 2009 aveva espunto dalla tassazione un fabbricato classificato in categoria D/10.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso, rilevando che nel contratto stipulato tra la contribuente e la RAGIONE_SOCIALE non era ricompreso l’immobile in questione e che l’errore di scrittura nel detto contratto, dichiarato dalla contribuente a giustificazione del mancato inserimento del mappale relativo, non era stato corretto dalla stessa.
Sull’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, la CTR della Lombardia accoglieva il gravame, evidenziando che, essendo le sentenze tributarie di primo grado esecutive, la circostanza che fossero eventualmente ancora appellabili, non era rilevante nei confronti del
contribuente, che la CTP aveva trascurato le conclusioni della perizia di parte, la quale aveva confermato che nel contratto di affitto vi era effettivamente un errore -con la conseguenza che doveva ritenersi provata la ricomprensione dell’immobile cantin a nel contratto -, e che la sentenza n. 498/15 della CTP RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto l’immobile in questione accatastato nella categoria D/10.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ario sulla base di quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR, nel dichiarare la natura rurale dell’immobile per cui è causa, considerato vincolante, senza fornire alcuna motivazione, la sentenza n. 498/2015 della CTP di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per aver la CTR attribuito gli effetti di giudicato alla sentenza n. 498/2015 della CTP di RAGIONE_SOCIALE, nonostante non fosse definitiva.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di considerare il fatto storico relativo alla rettifica in categoria catastale D/7, intervenuta nel 2015 con avviso di accertamento definitivo dell’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate -Territorio, dalla categoria catastale D/10 proposta con Docfa dalla contribuente.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, in combinato disposto con l’art. 23, comma 1-bis, d.l. 31 dicembre 2008 (conv. dalla l. n. 14/2009), 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv., con modific., dalla l. n. 133/1994) e 115 cod. civ. ( recte , cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere la pronuncia della CTR in punto di ruralità del fabbricato, a suo dire. Illegittima per due ordini di ragioni.
Con nota del 25 marzo 2024 gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, in qualità di difensori del Comune di Adro, hanno depositato la copia informatica della rinuncia al ricorso notificata, già depositata in forma cartacea il 9 febbraio 2021, con la quale, avvalendosi dello specifico potere al riguardo loro conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione, hanno rinunciato a quest’ultimo, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese tra le parti.
L’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE contribuente, NOME COGNOME, unitamente ai suoi procuratori. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, muniti di specifico potere al riguardo giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, nel dare atto che era intervenuto un accordo transattivo tra le parti, ha accettato la rinuncia, chiedendo anch’egli che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con spese integralmente compensate tra le parti.
5.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2024.