Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 1132-2021 R.G. proposto da:
TESORIERI NOME
TESORIERI FIAMMA
elettivamente domiciliat i in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, assieme all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1188/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell ‘EMILIA ROMAG NA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/6/2024 dal Consigliere Relatore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Forlì, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di liquidazione per imposta di registro relativa a verbale di conciliazione giudiziale;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/6/2024, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente;
1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l ‘RAGIONE_SOCIALE controricorrente;
1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio , senza necessità di pronuncia sulle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c.;
1.4. non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da