Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 24/4/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 aprile 2024, il Tribunale di Torino applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di truffa aggravata ex art. 640, commi 2 n. 2 e 2-bis cod. pen. commesso in Bricherasio il 23 aprile 2024.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Si duole la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento al COGNOME RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche non essendosi tenuto conto della giovane età dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti.
Infatti il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen o della misura di sicurezza.
E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE condizioni per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. non contemplate in sede di accordo tra le parti.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024.