L'imputato ha concordato la pena in secondo grado ottenendo una condanna ridotta a sei mesi e venti giorni di reclusione, sostituita dalla detenzione domiciliare. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che i giudici d'appello non avevano motivato adeguatamente sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza celebrare l'udienza. Con il concordato in appello, infatti, la parte rinuncia ai motivi di gravame, limitando i poteri del giudice. Le uniche censure ammissibili riguardano i vizi del consenso, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'applicazione di una pena contraria alla legge. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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