Due imputati hanno riportato condanna per il delitto di furto aggravato. Nel giudizio di secondo grado, la difesa e la pubblica accusa hanno stipulato un accordo sulla pena tramite concordato in appello. La Corte territoriale ha recepito tale intesa, rideterminando la sanzione finale. Successivamente, i condannati hanno promosso ricorso per cassazione lamentando una presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato sui motivi di impugnazione, le parti non possono contestare la motivazione della sentenza o i punti rinunciati, salvo anomalie nel consenso o pene fuori legge. Entrambi i ricorrenti hanno subito la condanna alle spese e al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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